CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2025
Cassazione n. 34990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusionirassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMaria [OSCURATO:PERSONA], che ha chie sto dichiararsi l ’ inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino ha dichiarato responsabile [OSCURATO:PERSONA] delitti di minaccia continuata e di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA](fatti commessi in Torino l’8 settembre 2022) e, per l’effetto, riconosciuta a suo carico la circostanza aggravante speciale della recidiva, reiterata specifica infraquinquennale, posta in bilanciamento in regime di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, l’ha condannato alla pena di euro 600,00, unificati i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione. 2. L’appello proposto dal difensore dell’imputato avverso la predetta sentenza è stato convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Torinoai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000. L’impugnativa consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Con il primo motivo si contesta la valutazione della credibilità della persona offesa e si sostiene che non ricorrerebbero, stando alla ricostruzione dibattimentale del fatto, gli estremi del delitto di minaccia, vuoi per l’assenza di effettiva intimidazione subita dalla persona offesa, vuoi per avere l’imputato inteso unicamente reagire in maniera esasperata ad una condotta provocatoria e invadente della stessa parte offesa, che l’aveva arbitrariamente ripreso con lo ‘smartphone’. - Con il secondo motivo si contesta il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, della quale vi sarebbero stati i presupposti,avendo l’imputato agito nello stato d’ira innescato dal fatto ingiusto della Baù, che, con il riprenderlo, aveva posto in essere nei suoi confronti almeno un comportamento molesto, in quanto insistito e petulante. -Con il terzo motivo ci si duole dell’eccessività della pena irrogata (perché la pena base non era stata determinata nel minimo edittale, ancorché il più grave delitto di percosse fosse stato integrato da una mera spinta,e perché l’aumento irrogato a titolo di continuazione per il delitto di minaccia era stato ingiustificatamente severo) e, in particolare, si contesta il diniego di esclusione della recidiva in quanto non corredato da alcuna motivazione, in spregio alle direttive impartite dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Con memoria depositata tramite PEC il 21 luglio 2025, il difensore del ricorrente si è richiamato integralmente ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Nella sentenza impugnata la dimostrazione dei fatti contestati al ricorrente è stata non illogicamente desunta dalla testimonianza della persona offesa (neppure costituitasi parte civile),stimata precisa e coerente e, oltretutto, riscontrata dalle dichiarazioni rese da un Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] (l’[OSCURATO:PERSONA]) nonché dalla documentazione prodotta dalla stessa parte offesa (la video registrazione dei comportamenti dell’imputato). Non è, dunque, compito del giudice di legittimità rivalutare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove laddove la motivazione del provvedimento impugnato dia conto, in maniera completa e congrua, come nel caso al vaglio, dell’adeguatezza, secondo i parametri della normale plausibilità, del ragionamento del giudice di merito. 1.2. Nondimeno, il [OSCURATO:PERSONA] di pace, nel valutare la concreta idoneità intimidatoria del gesto dell’imputatodi ‘tagliare la gola’- riferito d alla parte offesa come ripetuto per ben due volte- alla stregua del contesto globalmente aggressivo in cui era stato posto in essere (avendo [OSCURATO:PERSONA] anche spinto [OSCURATO:PERSONA]), ha mostrato di essersi attenuto al principio di diritto secondo il quale la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. è integrata anche in presenza di un mero comportamento che, considerate complessivamente le circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichicadella vittima, senza che sia necessario che quest’ultima si sia sentita effettivamente intimidita (Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925 – 01; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 – 01; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242604 –01). 2. Il secondo motivo è generico. Le argomentazioni del ricorrente, a sostegno dell a censura di illegittimo diniego di concessione della circostanza attenuante della provocazione, constano dideduzioni prive di confronto critico con la ratio della decisione , come desumibile dal complesso della motivazione rassegnata a corredo della sentenza: ossia, che il comportamento tenuto dall’imputatonon poteva trovare ragione nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto della persona offesa CristinaBaù, perché la condotta di costei di riprendere con «le modalità video del cellulare» l’imputato era giustificataproprio dalla legittima pretesa di cristallizzarne documentalmente i gesti (quello, cioè,di tagliarle la gola , già in precedenza posto in essere, e , poi, quello di spingerla) in quanto suscettibili di integrare reati (cfr. pag. 2 della sentenzaimpugnata). 3. Coglie parzialmente nel segnoil terzo motivo di ricorso. 3.1. I profili di censura relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio (quanto alla determinazione della pena-base e all’aumento per la continuazione) attingono il contenuto di valutazioni discrezionali del giudice di merito non sindacabili in questa sede. 3.2. Fondataè,invece, la censura che attinge il profilo della recidiva, reiterata, specificae infraquinquennale ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA] , non essendo stata rassegnata alcuna motivazione a sostegno del diniego di esclusione della detta circostanza aggravante ad effetto speciale. Ciò contrasta con l’obbligo di specifica ed individualizzante motivazione che incombe sul giudice di merito ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; S.U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838); motivazione che, così come concepita dal diritto vivente, impone di «verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra ifatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U, n. 35738/2010, Calibé, in motivazione). 4. Per tutto quanto esposto , va disposto l ’ a nnulla m e nto della sentenza impugnata limitatamente al punto della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino. Nel resto il ricorsodeve essere rigetta to P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio al Gdp di Torino. R