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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 28319/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27170/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.

REG.

CATANZARO n. 1622/2020 depositata il 16/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti.

Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ed inoltre presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nel cui studio era stato eletto rituale domicilio.Il contribuente non si costituiva.

Il ricorso per cassazione è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio.

L’affare era chiamato avanti la VI Sezione per l’adunanza del 14 dicembre 2022, dove veniva disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito per l’esame della regolarità della notifica.

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza.

1.1. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, affermando che nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass.

V, n. 1156/2008; VI-5, n. 2707/2014).

2. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che nel verbale di udienza del 22 ottobre 2018 avanti la CTP di Crotone è stato eletto domicilio presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Nazionale 115, mentre l’appello erariale è stato notificato al domicilio del contribuente e a lui, presso il difensore non domiciliatario, [OSCURATO:PERSONA], in via Firenze

65. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché disponga la rinnovazione della notifica dell’atto d’appello presso il difensore e domiciliatario costituito.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvede

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27170/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB. REG. CATANZARO n. 1622/2020 depositata il 16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti. Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ed inoltre presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nel cui studio era stato eletto rituale domicilio.Il contribuente non si costituiva. Il ricorso per cassazione è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio. L’affare era chiamato avanti la VI Sezione per l’adunanza del 14 dicembre 2022, dove veniva disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito per l’esame della regolarità della notifica. CONSIDERATO 1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza. 1.1. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, affermando che nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. V, n. 1156/2008; VI-5, n. 2707/2014). 2. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che nel verbale di udienza del 22 ottobre 2018 avanti la CTP di Crotone è stato eletto domicilio presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Nazionale 115, mentre l’appello erariale è stato notificato al domicilio del contribuente e a lui, presso il difensore non domiciliatario, [OSCURATO:PERSONA], in via Firenze 65. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché disponga la rinnovazione della notifica dell’atto d’appello presso il difensore e domiciliatario costituito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvede
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