CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pavia che, in data 25/03/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa continuata e pluriaggravata, ha dichiarato la intervenuta prescrizione per quanto concerne gli episodi delittuosi di cui al capo B) commessi sino al 26 marzo del 2015 ed ha di conseguenza rideterminato la pena nei confronti dell'imputato contenendola nella misura indicata in dispositivo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per travisamento della prova dovuto ad omessa valutazione di prove documentali, finisce, in realtà, per proporre censure non consentite in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti mediante una altrettanto diversa valutazione degli elementi di prova che la Corte di appello non ha affatto trascurato dandone tuttavia una "lettura" che, in quanto sorretta da una motivazione immune da profili di manifesta illogicità, non è censurabile in questa sede; considerato che, pertanto, la Corte territoriale ha esaustivamente spiegato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), dando contezza delle ragioni della propria decisione anche con riguardo alla ritenuta implausibilità della dazione di somme così elevate e che sarebbero state erogate a titolo di onorari in assenza di ogni pattuizione scritta ed a fronte di una prestazione professionale pacificamente inadeguata e dell'altrettanto pacifica mancata corresponsione degli oneri amministrativi a cura del professionista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023