CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3320/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.5180/2018 depositata i l 28/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Dalla sentenza in epigrafe emerge che, a seguito delle risultanze dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] svolta nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1491/2011 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Renato, MERLO [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati ex artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, l’Ufficio procedeva al controllo di varie società e all'emissione di numerosi atti impositivi. Con riferimento ad una di tali società, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cancellata dal registro delle imprese) l’11 luglio 2011, rilevava irregolarità per aver registrato fatture per operazioni inesistenti. Di conseguenza, relativamente all'anno 2009, veniva emesso, nei confronti della società, l'avviso di accertamento n. T9B03FD04166/2014 per IRES ed IRAP, oltre accessori e sanzioni, indirizzato sia al liquidatore GARZIA Daniele sia anche al [OSCURATO:PERSONA] ed al MERLO nell'affermata la loro qualità di amministratori di fatto e beneficiari dei proventi illeciti (ciò sulla base della documentazione relativa al suddetto procedimento penale, a termini della quale essi rivestivano il ruolo di autori, ideatori e beneficiari della complessiva attività fraudolenta, nella misura, rispettivamente, dell’80% e del 20%). [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso nanti la CTP di Milano, la quale, respinte le eccezioni preliminari, l’accoglieva parzialmente nel merito con riferimento alle sole imposte pretese, giusta sentenza n. 9444/35/2016. L’Ufficio ed il Merlo proponevano appello rispettivamente in via principale ed incidentale. La CTR della Lombardia respingeva il principale ed accoglieva l’incidentale, giusta sentenza in epigrafe, alla stregua di un’articolata motivazione così, per sommi capi riassumibile: L’avviso di accertamento non contiene una contestazione specifica della qualità di socio occulto assunta dal Merlo. Esso è stato a questi, oltreché al [OSCURATO:PERSONA], notificato nella qualità di amministratore di fatto e nella motivazione aggiunge che la notifica ad entrambi ha luogo nella loro qualità di ideatori, autori e beneficiari degli illeciti contestati. La sentenza di patteggiamento riguardante il Merlo nel procedimento penale che lo ha attinto lo definisce, con il sodale, amministratore e gestore di fatto della società ed ideatore del meccanismo fraudolento. L’Agenzia non indica, tra gli atti prodotti del procedimento penale, quelli da cui risulti la qualità di socio occulto del Merlo. Donde, con riferimento al pagamento delle imposte, non è ravvisabile la chiamata di questi in responsabilità diretta. Con riferimento alle sanzioni, è andato consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui, anche quando una società è gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni restano in capo alla medesima. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un motivo. Resisteva il Merlo con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi. Considerato che: In via preliminare, è a rilevarsi come, con istanza datata 4 ottobre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di sospensione del giudizio sul rilievo che, in relazione all’avviso di accertamento n. T9B03FD04166/2014, il contribuente, in data 2 ottobre 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022, “avvalendosi della definizione agevolata perfezionata in favore del coobbligato”; indi allegava sia detta domanda, da cui risulta, nel rigo relativo alla “determinazione dell’importo dovuto”, un “importo netto dovuto” pari a zero, siala relativa attestazione di ricevimento in data 2 ottobre 2023 alle ore 18.18 da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. Con istanza datata 24 novembre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Sempre in via preliminare, è a rilevarsi che in controricorso si eccepisce che “il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due domande” – “accettate dall’Ufficio” –“di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, c.2, lett. b) del D.L. 23 ott. 2018, n.119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, sia con riguardo all’accertamento n. T9B03FD04166/2014 (domanda n. 0910430, Doc. n. 1), che con riguardo all’atto di contestazione n. T9DCO2L02253/2014, che da esso deriva (domanda n. 0910485, Doc. n. 2)”: pertanto– sul presupposto che il contribuente, come il [OSCURATO:PERSONA], aveva “operato per una persona giuridica costituita artificialmente”, e che dunque “la sua responsabilità è identica a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed è una responsabilità solidale e quindi indivisibile” – si conclude che, “a norma dell’art. 1292 del codice civile, il pagamento di un condebitore, anche in via di transazione accettata dal creditore, libera anche l’altro o gli altri coobbligati in solido”, con conseguente cessazione della materia del contendere. A fronte di quanto innanzi, ad avviso del Collegio, sorge necessità che le parti, e segnatamente l’Agenzia delle entrate, interloquiscano – fornendo altresì idonei chiarimenti e documentazione – sulla regolarità della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente ex l. n. 197 del 2022 e sulle sorti delle domande di definizione agevolata presentate dal [OSCURATO:PERSONA] ex d.l. n. 119 del 2018, con correlata individuazione dell’eventuale incidenza della specifica posizione relativa a quest’ultimo in rapporto all’oggetto del presente giudizio. Ne consegue il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti di fornire i chiarimenti