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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08700/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5827/2023 depositatail 18/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8094 del 2017, rigettava ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di rimborso dei maggiori oneri salarialiderivanti dal rinnovo dei [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro (CCNL) peril personale TPL ([OSCURATO:PERSONA]), relativamente agli anni 2011 e2012, per un importo di € 154.702.901,00 oltre interessi legali.La copertura dei maggiori costi rivendicati era stabilita dal sistemanormativo posto a presidio del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamentecontratto di servizio concluso dal gestore con [OSCURATO:PERSONA] e pertanto,ricostruito negli indicati termini il contesto normativo di riferimento, ilTribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio,ritenendo, nel resto, la domanda infondata e non provata rispetto a RomaCapitale, anche per mancata allegazione dei contratti di servizio per leannualità 2011 e 2012.2.– La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5827 del 2023 respingeval’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e confermava la pronuncia di primogrado.Nella interpretazione della normativa sul [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs.n. 422 del 1997 e legge Regione Lazio n. 30 del 1998), la Corte di meritoriteneva che, tra l’altro, che a seguito della legge n. 244 del 2007, lo Statoaveva cessato di finanziare specificamente i rinnovi contrattuali, sostituendoi trasferimenti già previsti a tal fine con la compartecipazione regionale algettito dell’accisa sul gasolio.3.- Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con motivo unico ATACS.p.A.Numero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio.Hanno depositato memorie illustrative la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e quindi pererror in procedendo dovuto all’apparenza della motivazione.La Corte d’appello si sarebbe limitata a una «sovrabbondante descrizionedelle norme» sulla ripartizione delle funzioni tra Regioni ed Enti locali eavrebbe omesso di analizzare e specificare le ragioni per le quali ATACS.p.A. non avrebbe diritto al pagamento.La motivazione, pur graficamente esistente, avrebbe trovato espressioneragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungerealla decisione resa» e la Corte di merito avrebbe mancato di valutare, delladenunciata erronea interpretazione del compendio di norme dettate adefinizione del sistema dei trasporti, la formula di cui all’art. 7, comma 9,del Contratto di servizio, che disciplinerebbe un’ipotesi diversa dallamancata copertura dei maggiori costi CCNL.I giudici di appello non avrebbero esaminato i documenti (delibere dellaGiunta Capitolina e una sentenza favorevole del Tribunale di Roma in uncaso analogo a favore di Roma TPL) che avrebbero attestato il diritto dellaricorrente a percepire tali contributi.2.– [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o,comunque, infondato.La Corte d’appello avrebbe esposto chiaramente le ragioni di fatto e di dirittodel rigetto delle censure e il dedotto difetto di motivazione, apparente,perplessa o incomprensibile, andrebbe escluso perché la motivazione esiste,rendendo percepibile l’iter logico seguito dal giudice.Numero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/20263.– [OSCURATO:PERSONA] deduce, a sua volta, l’inammissibilità del propostomezzo.La Corte di merito avrebbe esaminato e motivato su tutte le domandeformulate da ATAC S.p.A. e il ricorso non avrebbe denunciato un difetto dinel merito delle circostanze di fatto e delle risultanze acquisite oltre apresentare una altrettanto inammissibile eterogeneità, nella loroincompatibilità, dei motivi comunque contenuti nella censura proposta.4.– Il ricorso è infondato.In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente che, mancando diesprimere un autonomo processo deliberativo, si realizza quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito, senza alcun esame critico delle stesse in base aimotivi di gravame (Cass., Sez.

Lav., 14 febbraio 2020, n. 3819; Id., 25ottobre 2018, n. 27112).4.1.– Con l’analitica disamina della normativa di riferimento che, nel tempo,ha previsto che la Regione non versi più le somme direttamente alle aziendedi trasporto, ma ai Comuni che potranno, successivamente, riconoscere icontributi alle aziende di trasporto sulla base dei contratti di servizio il cuiadeguamento, per i relativi costi del personale, si realizza in applicazionedella contrattazione collettiva, la Corte territoriale, nel ridefinire i differentiruoli dei soggetti pubblici evocati in lite in applicazione della novellatanormativa – la legge n. 244 del 2007, che ha introdotto lacompartecipazione delle Regioni a Statuto ordinario al gettito dell’accisa sulgasolio per autotrazione e l’abbandono dei finanziamenti da parte delloNumero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026Stato centrale della Regione per la contrattazione collettiva – non è venutameno al proprio onere di motivazione, come denunciato in ricorso, così danon consentire l’individuazione del percorso logico della decisione adottata.4.2.– Richiamato il d.lgs. n. 422 del 1997, i giudici di appello hannovalorizzato il contratto di servizio come strumento in grado di assicurare lacompleta corrispondenza tra oneri e risorse disponibili in risposta ai criteridi economicità ed efficienza (art. 18) e la diversa partecipazione tra Stato,Regioni ed enti territoriali minori ad un sistema di finanziamento e ripartodelle risorse.Nelle raggiunte conclusioni la Corte di appello ha così ritenuto che laRegione è l’Ente finanziatore obbligato ad erogare le risorse ai Comuni eche è però estranea ai rapporti con l’impresa di trasporto laddove è inveceRoma Capitale che, attraverso il contratto di servizio, può riconoscerel’eventuale contributo.Quanto all’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha poiconsiderato ATAC S.p.A. pienamente soddisfatta per il precedente rinnovoCCNL (30 aprile 2009) per gli anni 2010-2015, in base al contributochilometrico già versatole.La base normativa di riferimento debitamente scrutinata dai giudici diappello ha escluso l’esistenza della diversa pretesa creditoria azionata dalgestore del servizio che avrebbe visto come diretto destinatario la Regione.4.3.– Il percorso di critica del ricorrente denuncia la sua inconcludenzaanche rispetto al diverso vizio di motivazione per omesso esame dicircostanze decisive per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., pure compreso nella portata censura.Ed infatti quelle dedotte sono evenienze che possono suggerire alternativesoluzioni neppure dedotte nel loro fondamento (così, ad esempio, per irichiamati riconoscimenti consiliari, fonte di una possibile direttaobbligazione dell’ente territoriale), ma che non individuano delledisposizioni un diverso portato, fermo il rilievo che non si tratta diNumero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026circostanze destinate ad inficiare, sino a negarla, la motivazione adottatanell’impugnata sentenza.Nel pure ritenuto rapporto di omogeneità-compatibilità logica – in ragionedi una critica che, operando sullo stesso piano, segnala della sentenzaimpugnata una illogicità, via via, più grave fino a negarne un imprescindibilecontenuto di struttura, qual è la motivazione – tra il vizio di nullità dellasentenza per motivazione apparente e quello per omesso esame di fattidecisivi, laddove il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ., postula il difetto assoluto di motivazione e il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5 cod. proc. civ. prospetta, invece, una rilevante fragilitàe incompletezza della motivazione per omesso esame di circostanzedecisive, quanto residua alla denuncia contenuta in ricorso di un iniziale, oprincipale, vizio di struttura della motivazione è pertanto, e in effetti, unacritica al merito di cui si vorrebbe dare, in mancanza di una dedotta specificadecisività del fatto mancante, una diversa e alternativa lettura, percontenuti insindacabili in cassazione.4.3.1.– Le evidenze in fatto richiamate in ricorso, e assunte come evocatein appello e ivi non esaminate, avrebbero dovuto essere dedotte nella lorocapacità di disarticolare, per derivata assoluta contraddittorietà dellamotivazione, il percorso logico osservato dalla Corte territoriale di mera egenerica applicazione della normativa in vigore, segnalando altrettantedecisive deroghe al modello legale.Tanto non è avvenuto, restando la motivazione, all’esito della portatacritica, non attaccata nelle raggiunte conclusioni.5.– Il ricorso, infondato, va pertanto rigettato.Le spese sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreNumero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento in favore dellecontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,rispettivamente, in euro 14.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in euro 10.000,00per la Regione Lazio oltre, per ciascuna, ad esborsi liquidati in euro 200,00,spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5827/2023 depositatail 18/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8094 del 2017, rigettava ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di rimborso dei maggiori oneri salarialiderivanti dal rinnovo dei [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro (CCNL) peril personale TPL ([OSCURATO:PERSONA]), relativamente agli anni 2011 e2012, per un importo di € 154.702.901,00 oltre interessi legali.La copertura dei maggiori costi rivendicati era stabilita dal sistemanormativo posto a presidio del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamentecontratto di servizio concluso dal gestore con [OSCURATO:PERSONA] e pertanto,ricostruito negli indicati termini il contesto normativo di riferimento, ilTribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio,ritenendo, nel resto, la domanda infondata e non provata rispetto a RomaCapitale, anche per mancata allegazione dei contratti di servizio per leannualità 2011 e 2012.2.– La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5827 del 2023 respingeval’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e confermava la pronuncia di primogrado.Nella interpretazione della normativa sul [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs.n. 422 del 1997 e legge Regione Lazio n. 30 del 1998), la Corte di meritoriteneva che, tra l’altro, che a seguito della legge n. 244 del 2007, lo Statoaveva cessato di finanziare specificamente i rinnovi contrattuali, sostituendoi trasferimenti già previsti a tal fine con la compartecipazione regionale algettito dell’accisa sul gasolio.3.- Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con motivo unico ATACS.p.A.Numero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio.Hanno depositato memorie illustrative la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e quindi pererror in procedendo dovuto all’apparenza della motivazione.La Corte d’appello si sarebbe limitata a una «sovrabbondante descrizionedelle norme» sulla ripartizione delle funzioni tra Regioni ed Enti locali eavrebbe omesso di analizzare e specificare le ragioni per le quali ATACS.p.A. non avrebbe diritto al pagamento.La motivazione, pur graficamente esistente, avrebbe trovato espressioneragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungerealla decisione resa» e la Corte di merito avrebbe mancato di valutare, delladenunciata erronea interpretazione del compendio di norme dettate adefinizione del sistema dei trasporti, la formula di cui all’art. 7, comma 9,del Contratto di servizio, che disciplinerebbe un’ipotesi diversa dallamancata copertura dei maggiori costi CCNL.I giudici di appello non avrebbero esaminato i documenti (delibere dellaGiunta Capitolina e una sentenza favorevole del Tribunale di Roma in uncaso analogo a favore di Roma TPL) che avrebbero attestato il diritto dellaricorrente a percepire tali contributi.2.– [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o,comunque, infondato.La Corte d’appello avrebbe esposto chiaramente le ragioni di fatto e di dirittodel rigetto delle censure e il dedotto difetto di motivazione, apparente,perplessa o incomprensibile, andrebbe escluso perché la motivazione esiste,rendendo percepibile l’iter logico seguito dal giudice.Numero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/20263.– [OSCURATO:PERSONA] deduce, a sua volta, l’inammissibilità del propostomezzo.La Corte di merito avrebbe esaminato e motivato su tutte le domandeformulate da ATAC S.p.A. e il ricorso non avrebbe denunciato un difetto dinel merito delle circostanze di fatto e delle risultanze acquisite oltre apresentare una altrettanto inammissibile eterogeneità, nella loroincompatibilità, dei motivi comunque contenuti nella censura proposta.4.– Il ricorso è infondato.In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente che, mancando diesprimere un autonomo processo deliberativo, si realizza quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito, senza alcun esame critico delle stesse in base aimotivi di gravame (Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2020, n. 3819; Id., 25ottobre 2018, n. 27112).4.1.– Con l’analitica disamina della normativa di riferimento che, nel tempo,ha previsto che la Regione non versi più le somme direttamente alle aziendedi trasporto, ma ai Comuni che potranno, successivamente, riconoscere icontributi alle aziende di trasporto sulla base dei contratti di servizio il cuiadeguamento, per i relativi costi del personale, si realizza in applicazionedella contrattazione collettiva, la Corte territoriale, nel ridefinire i differentiruoli dei soggetti pubblici evocati in lite in applicazione della novellatanormativa – la legge n. 244 del 2007, che ha introdotto lacompartecipazione delle Regioni a Statuto ordinario al gettito dell’accisa sulgasolio per autotrazione e l’abbandono dei finanziamenti da parte delloNumero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026Stato centrale della Regione per la contrattazione collettiva – non è venutameno al proprio onere di motivazione, come denunciato in ricorso, così danon consentire l’individuazione del percorso logico della decisione adottata.4.2.– Richiamato il d.lgs. n. 422 del 1997, i giudici di appello hannovalorizzato il contratto di servizio come strumento in grado di assicurare lacompleta corrispondenza tra oneri e risorse disponibili in risposta ai criteridi economicità ed efficienza (art. 18) e la diversa partecipazione tra Stato,Regioni ed enti territoriali minori ad un sistema di finanziamento e ripartodelle risorse.Nelle raggiunte conclusioni la Corte di appello ha così ritenuto che laRegione è l’Ente finanziatore obbligato ad erogare le risorse ai Comuni eche è però estranea ai rapporti con l’impresa di trasporto laddove è inveceRoma Capitale che, attraverso il contratto di servizio, può riconoscerel’eventuale contributo.Quanto all’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha poiconsiderato ATAC S.p.A. pienamente soddisfatta per il precedente rinnovoCCNL (30 aprile 2009) per gli anni 2010-2015, in base al contributochilometrico già versatole.La base normativa di riferimento debitamente scrutinata dai giudici diappello ha escluso l’esistenza della diversa pretesa creditoria azionata dalgestore del servizio che avrebbe visto come diretto destinatario la Regione.4.3.– Il percorso di critica del ricorrente denuncia la sua inconcludenzaanche rispetto al diverso vizio di motivazione per omesso esame dicircostanze decisive per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., pure compreso nella portata censura.Ed infatti quelle dedotte sono evenienze che possono suggerire alternativesoluzioni neppure dedotte nel loro fondamento (così, ad esempio, per irichiamati riconoscimenti consiliari, fonte di una possibile direttaobbligazione dell’ente territoriale), ma che non individuano delledisposizioni un diverso portato, fermo il rilievo che non si tratta diNumero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026circostanze destinate ad inficiare, sino a negarla, la motivazione adottatanell’impugnata sentenza.Nel pure ritenuto rapporto di omogeneità-compatibilità logica – in ragionedi una critica che, operando sullo stesso piano, segnala della sentenzaimpugnata una illogicità, via via, più grave fino a negarne un imprescindibilecontenuto di struttura, qual è la motivazione – tra il vizio di nullità dellasentenza per motivazione apparente e quello per omesso esame di fattidecisivi, laddove il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ., postula il difetto assoluto di motivazione e il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5 cod. proc. civ. prospetta, invece, una rilevante fragilitàe incompletezza della motivazione per omesso esame di circostanzedecisive, quanto residua alla denuncia contenuta in ricorso di un iniziale, oprincipale, vizio di struttura della motivazione è pertanto, e in effetti, unacritica al merito di cui si vorrebbe dare, in mancanza di una dedotta specificadecisività del fatto mancante, una diversa e alternativa lettura, percontenuti insindacabili in cassazione.4.3.1.– Le evidenze in fatto richiamate in ricorso, e assunte come evocatein appello e ivi non esaminate, avrebbero dovuto essere dedotte nella lorocapacità di disarticolare, per derivata assoluta contraddittorietà dellamotivazione, il percorso logico osservato dalla Corte territoriale di mera egenerica applicazione della normativa in vigore, segnalando altrettantedecisive deroghe al modello legale.Tanto non è avvenuto, restando la motivazione, all’esito della portatacritica, non attaccata nelle raggiunte conclusioni.5.– Il ricorso, infondato, va pertanto rigettato.Le spese sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreNumero registro generale 22732/2023Numero sezionale 4417/2025Numero di raccolta generale 8700/2026Data pubblicazione 08/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento in favore dellecontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,rispettivamente, in euro 14.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in euro 10.000,00per la Regione Lazio oltre, per ciascuna, ad esborsi liquidati in euro 200,00,spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli
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