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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09514/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26825/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato degli art. 110 e 727 cod. pen., perché aveva abbandonato il cucciolo di razza pitbull dotato di microchip presso la clinica veterinaria Galilei di Prato; Rilevato che con il primo motivo di ricorso deduce la prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza impugnata e con il secondo il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, perché non vi era prova che avesse portato lei il cane in clinica, che fosse stata identificata, che il numero di telefono per il contatto fosse stato il suo; Rilevato che la ricorrente non ha allegato gli elementi di fatto per valutare l'eccezione di prescrizione che appare invece manifestamente infondata, perché il reato è stato consumato al 28 luglio 2016 mentre la sentenza, dove per giunta si dà atto dell'ulteriore sospensione da Covid, è stata deliberata il 16 luglio 2021; Rilevato che il secondo motivo non si confronta con la motivazione: la clinica veterinaria aveva segnalato alla polizia municipale che il cucciolo, portato per una frattura all'arto anteriore, era stato abbandonato dall'imputata che aveva sottoscritto il consenso informato e aveva lasciato il suo recapito telefonico; Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa, per cui esula dal perimetro della cognizione del giudice di legittimità; Rilevato che con successiva memoria ha invocato l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. che prevede però l'istituto dell'improcedibilità per i fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26825/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato degli art. 110 e 727 cod. pen., perché aveva abbandonato il cucciolo di razza pitbull dotato di microchip presso la clinica veterinaria Galilei di Prato; Rilevato che con il primo motivo di ricorso deduce la prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza impugnata e con il secondo il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, perché non vi era prova che avesse portato lei il cane in clinica, che fosse stata identificata, che il numero di telefono per il contatto fosse stato il suo; Rilevato che la ricorrente non ha allegato gli elementi di fatto per valutare l'eccezione di prescrizione che appare invece manifestamente infondata, perché il reato è stato consumato al 28 luglio 2016 mentre la sentenza, dove per giunta si dà atto dell'ulteriore sospensione da Covid, è stata deliberata il 16 luglio 2021; Rilevato che il secondo motivo non si confronta con la motivazione: la clinica veterinaria aveva segnalato alla polizia municipale che il cucciolo, portato per una frattura all'arto anteriore, era stato abbandonato dall'imputata che aveva sottoscritto il consenso informato e aveva lasciato il suo recapito telefonico; Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa, per cui esula dal perimetro della cognizione del giudice di legittimità; Rilevato che con successiva memoria ha invocato l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. che prevede però l'istituto dell'improcedibilità per i fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]