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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27034/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3874/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il DECRETOdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 121/2022 depositata il06/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con decreto n. 290/2018 emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Perugia in composizione collegiale condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo, in favore del ricorrente, ex lege 24 marzo 2001, n. 89, pari ad € . 1.291,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo), nonché alle spese di lite quantificate in €. 405,00 per compenso professionale, a séguito della irragionevole durata di un procedimento presupposto parimenti avente ad oggetto equa riparazione.

1.1. Investita del gravame sulle spese, questa Corte - con ordinanza n. 23806 del 2019 - cassava il decreto emesso nel giudizio di merito, per l'inferiorità del compenso rispetto ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, rinviando alla Corte d'Appello per la liquidazione delle spese del precedente grado e del grado di legittimità.

1.2. Nel giudizio di rinvio (definito con decreto n. 416/2020), la Corte d'Appello di Perugia - fermo l'indennizzo liquidato - condannava l'Amministrazione resistente alla refusione dei compensi professionali del grado originario di merito quantificati in: € . 915,00, avendo come scaglione di riferimento quello compreso tra €. 0,01e €. 1.100,00; €. 815,00per il giudizio di legittimità; €. 915,00 per il giudizio del grado.

1.2.1. Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva un secondo ricorso presso questa Corte, lamentando l’omessa liquidazione del compenso per la «fase istruttoria e di trattazione».

Con ordinanza n. 164/2022 questa Corte accoglieva il gravame e rinviava alla medesima Corte d’Appello anche per la quantificazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

2. Il giudice del secondo rinvio, con il decreto n. 85/2022 qui impugnato, ferme le altre statuizioni non oggetto di impugnazione, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. , dei compensi professionali (determinati secondo i criteri stabiliti da Cass. Sez.

U, n. 19014/2007): del giudizio del primo grado di merito, liquidatiin €. 1.198,50; del primo giudizio di rinvio, liquidati in €. 300,00; del secondo giudizio di legittimità (Cass. ordinanza n. 164/2022), liquidati in €. 342,50; del giudizio del grado (secondo giudizio di rinvio) liquidati in €. 390,00 (somma comprensiva dell’aumento del 30% per l’utilizzo di tecniche informatiche, ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014).

3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto n. 85/2022 innanzi a questa Corte, affidando il ricorso a due motivi e illustra ndolo con memoria.

Restava intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 91, 324, 336, 384 cod. proc. civ.

Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui statuisce sulle spese del primo giudizio di rinvio (definito con decreto n. 416/2020),già liquidate nello stesso decreto menzionato in €. 915,00, peraltro oggetto di impugnazione innanzi al Corte Suprema che, con ordinanza n. 164/2022, l e aveva ritenut e insufficient i in quanto illegittimamente decurtatedella fase istruttoria.

Af ferma il ricorrente che il giudice del rinvio non può ridurre le spese già determinate dal provvedimento cassato per i gradi precedenti (sui quali si è formato il giudicato interno).

In sintesi, concludeil ricorrente che il decreto in questa sede impugnato avrebbe dovuto limitarsi ad aggiungere, all'importo di €. 915,00 già liquidato in sede di rinvio un'ulteriore somma a copertura dell'omessa fase istruttoria.

1.1. Il motivo è fondato.

E’utile ricordare che, a seguito dell'annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione, il giudizio di rinvio si connota per il suo carattere chiuso, sicché il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto affermati dalla sentenza di legittimità, oltreché ai presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente (Cass. Sez.

U., 20.05.2016, n. 10499; Cass. Sez.

U., 28.01.2002, n. 1007; più di recente: Cass. Sez. 1, 03.03.2022, n. 7091).

Liquidando i compensi del primo giudizio di rinvio in €. 300,00 la Corte territoriale con il decreto qui impugnato non solo ha violato detto principio di diritto, ma ha anche esclu so il compenso per la fase istruttoria,pure richiamato nell’ordinanza n. 164/2022 (punto 11 , ove si ribadisce che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile: Cass. 27.8.2019, n. 21743; cfr. altresì Cass. 3.12.2019, n. 31559, Cass. 31.12.2019, n. 31558, Cass. 3.12.2019, n. 31557)quale indicazione giurisprudenziale in applicazionedella quale sia nel giudizio definito con il decreto n. 290/2018, sia in quello definito con il decreto n. 416/2020 vi è stata, inevitabilmente, disamina da parte del ricorrente, quanto meno, dei provvedimenti giudiziali prefiguranti la non necessità di far luogo all’istruzione.

1.2. Il decreto merita, pertanto, di essere cassato in parte qua.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 10 e 91, cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M . n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018.

Il decreto impugnato ha liquidato le spese processuali del secondo giudizio di legittimità, nonché del secondo giudizio di rinvio, assumendo che per entrambe le fasi il valore della controversia doveva rientrare nel primo scaglione fino a €. 1.100,00.

S econdo il ricorrente , sia il secondo giudizio di legittimità sia il secondo giudizio di rinvio dovevano, invece, rientrare nello scaglione superiore delle rispettive Tabelle, 13 e 12, per le ragioni di séguito illustrate: - il secondo giudizio di legittimità aveva ad oggetto sia l’inadeguatezza delle spese di lite del grado originario di merito, sia la compensazione integrale delle spese disposte per il giudizio di prima riassunzione: il valore della controversia, pertanto, doveva essere determinato sommando il decisumdel (secondo) giudizio di legittimità, €. 1.198,50 relativo al grado originario di merito, con il decisum del primo giudizio di rinvio, liquidato in €. 300,00, per un valore di riferimento della controversia pari a €. 1.498,50 (corrispondente al secondo scaglione della Tabella 13); - il giudizio del secondo grado di rinvio aveva ad oggetto la rideterminazione delle spese dell’intero procedimento (grado originario di merito, primo giudizio di rinvio, secondo giudizio di legittimità): applicando gli stessi criteri, il valore di riferimento della controversia doveva essere determinato sommando il decisum relativo al grado originario di merito (€. 1.198,50) con il decisumdel primo giudizio di rinvio (€. 300,00)e con il secondo giudizio di legittimità (€ . 342,50), per un valore complessivo della controversia pari a €1.841,00, corrispondente al secondo scaglione della Tabella

12. In definitiva, conclude il ricorrente, applicando le tariffe minime di cui al secondo scaglione -tenuto conto del valore della controversia da €. 1.100,01 a € . 5.200,00 - delle rispettive Tabelle n. 13 e n. 12, i compensi professionali dei due gradi sopra evidenziati devono essere liquidati in misura pari complessivamente: -a €. 892,50 (€. 337,50 fase di studio + €. 370,00 fase introduttiva + €. 185,00 fase decisionale: Tabella 13) per il secondo giudizio di legittimità, e non a soli €. 342,50 (€. 130,00 + €. 143,00 + €. 67,50) come liquidati nel decreto impugnato; - ad € . 1.198,50 (€ . 255,00 fase di studio + € . 255,00 fase introduttiva + €. 405,00 fase decisionale + €. 283,50 fase istruttoria: Tabella 12) per il secondo giudizio di rinvio, da incrementare del 30% ex art. 4, comma 1 - bis , D.M. n. 55 del 2014 (aumento su cui si è formato il giudicato interno, in assenza di impugnazione da parte dell'Amministrazione), per un totale di €. 1.558,05, e non a soli €. 390,00 (€. 70,00 + €. 70,00 + €. 100,00 + €. 60,00), come liquidati nel decreto impugnato. 2.1.Il motivo è fondato nei limiti di quanto si dirà .

La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che il valore della causa del secondo giudizio di legittimità e del conseguente giudizio di rinvio rientrasse nella tabella del D.M. n. 55 del 2014 fino a €. 1.100,00, senza tener conto che oggetto della controversia erano le spese complessive del giudizio de quoche, tenuto conto anche di quelle del secondo giudizio di legittimità, del primo grado di merito e del primo giudizio di rinvio superavano il valore di €. 1.100,00 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1894 del 2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34656 del 2023).

3. Il decreto merita, pertanto di essere cassato.

3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si ritiene di procedere in questa sede alla decisione di merito exart. 384 comma 2° cod. proc. civ.mediante la liquidazione delle spese processuali: p er il precedente giudizio di legittimità (conclusosi con l'ordinanza n. 164/2022), per il primo giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ. (conclusosi con decreto n. 416/ 2020), peril secondo giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ. ( conclusosi col decreto n. 85/22 ) , per il presente giudizio di legittimità, applicando per i primi tre giudizi le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018,in quanto esauritisi prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina parametrica (23.10.2022); applicando , invece , al presente giudizio di legittimità gli ulteriori aggiornamenti della tariffa di cui al D.M. n. 147/2022 sopravvenuti (in vigore dal 23.10.2022) , atteso che il ricorrente ha depositato memoria.

Per il secondo giudizio di Cassazione (conclusosi con ordinanza n. 164/2022 di accoglimento integrale ) il disputatum nei limiti del decisumera rappresentato dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di merito, € . 915,00, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di Cassazione di €. 895,00 e dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio, €. 915,00, per un totale di € . 2.725,00 (€. 915,00 + € . 8 9 5,00 + € . 915,00) : si ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €.1.100,01 ad € 5.200,00 della T abella 13 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti ammontano , pertanto, a € . 337,50 per fase di studio, € . 370,00 per fase introduttiva,€. 185,00 per fase decisionale, e quindi complessivamente a €. 892,50 per compensi, oltre €. 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta.

Per il primogiudizio di rinvio (conclusosi con decreto n. 416/2020), fermerestando le spese del grado (€. 915,00) deve essere aggiunta la fase di istruzione/trattazione (secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 164/2022): il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il giudizio originario di merito in€. 510,00(€. 915,00 - €. 405,00) , e dai compensi riconosciuti come dovuti per il primogiudizio di Cassazione, €. 815,00; e quindi da €. 1.325,00 (€. 510,00 + €. 815,00): si ché per la liquidazione spese processuali limitate alla fase di istruzione/trattazione va applicato lo scaglione da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00 della Tabella 12, ed operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018; l’importo spettant e per il primo giudizio di rinvio ammonta a €. 472,50 per la fase istruttoria/trattazione mancante, e così complessivamente a €. 1.387,50 (€. 915 , 0 0 + €. 472,50) per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta.

Per il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia (conclusosi con decreto n. 416/2020) il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il primo giudizio di merito,€. 283,00 ( €. 1.198 ,00 - €. 915,00), dal differenziale dei compensi per il primo giudizio di rinvio , €. 615,00 (€. 915,00- €. 300,00) , dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di Cassazione, €. 342,50, e quindi da € .

1. 2 41,00 (€. 283,50 + €. 615,00 + €. 342,50): s i ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00 della T abella 12 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018,gli importi spettanti ammontano a € . 255,00 per fase di studio, €. 255,00 per fase introduttiva, € . 283,50 per fase istruttoria/trattazione e €. 405,00 per fase decisoria, e così complessivamente a € .

1. 198,50 per compensi ( non dovendosi procedere all’aumento del 30% per l’uso di tecniche informatiche, non essendo argomentato in motivazione che esse siano state idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti, e non essendo la relativa statuizione passata in giudicato, come pure affermato in ricorso, atteso che oggetto dell’impugnazione è la revisione delle predette spese processuali), oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta.

Per il presente giudizio di Cassazione il disputatum nei limiti del decisum é rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di Cassazione,€. 892,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio, €. 1 . 387,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di rinvio , € . 1.198,50, e quindi da €. 3.478,50 (€. 892,50 + €.

1. 387 , 50 + €. 1.198,50):si ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €.1.100,01 a €. 5.200,00 della T abella 13 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM n. 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018; gli importi spettanti ammontano a€. 3 54 ,50 per fase di studio, € . 3 88,5 0 per fase introduttiva ed €. 1 94 , 5 0 per fase decisionale, e quindi complessivamente ammontano a € . 937 ,50 per compensi, oltre € . 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 85/22 del 06.09.2022 e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del legale antistatario delricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che così liquida: - per il secondo giudizio di cassazione, complessivamente in €. 892,50 per compensi, oltre €. 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%; - per il primo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia,complessivamente in €. 1.387,50; - per il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia,complessivamente in €. 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%; - p er il presente giudizio di Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3874/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il DECRETOdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 121/2022 depositata il06/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con decreto n. 290/2018 emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Perugia in composizione collegiale condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo, in favore del ricorrente, ex lege 24 marzo 2001, n. 89, pari ad € . 1.291,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo), nonché alle spese di lite quantificate in €. 405,00 per compenso professionale, a séguito della irragionevole durata di un procedimento presupposto parimenti avente ad oggetto equa riparazione. 1.1. Investita del gravame sulle spese, questa Corte - con ordinanza n. 23806 del 2019 - cassava il decreto emesso nel giudizio di merito, per l'inferiorità del compenso rispetto ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, rinviando alla Corte d'Appello per la liquidazione delle spese del precedente grado e del grado di legittimità. 1.2. Nel giudizio di rinvio (definito con decreto n. 416/2020), la Corte d'Appello di Perugia - fermo l'indennizzo liquidato - condannava l'Amministrazione resistente alla refusione dei compensi professionali del grado originario di merito quantificati in: € . 915,00, avendo come scaglione di riferimento quello compreso tra €. 0,01e €. 1.100,00; €. 815,00per il giudizio di legittimità; €. 915,00 per il giudizio del grado. 1.2.1. Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva un secondo ricorso presso questa Corte, lamentando l’omessa liquidazione del compenso per la «fase istruttoria e di trattazione». Con ordinanza n. 164/2022 questa Corte accoglieva il gravame e rinviava alla medesima Corte d’Appello anche per la quantificazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. 2. Il giudice del secondo rinvio, con il decreto n. 85/2022 qui impugnato, ferme le altre statuizioni non oggetto di impugnazione, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. , dei compensi professionali (determinati secondo i criteri stabiliti da Cass. Sez. U, n. 19014/2007): del giudizio del primo grado di merito, liquidatiin €. 1.198,50; del primo giudizio di rinvio, liquidati in €. 300,00; del secondo giudizio di legittimità (Cass. ordinanza n. 164/2022), liquidati in €. 342,50; del giudizio del grado (secondo giudizio di rinvio) liquidati in €. 390,00 (somma comprensiva dell’aumento del 30% per l’utilizzo di tecniche informatiche, ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014). 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto n. 85/2022 innanzi a questa Corte, affidando il ricorso a due motivi e illustra ndolo con memoria. Restava intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 91, 324, 336, 384 cod. proc. civ. Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui statuisce sulle spese del primo giudizio di rinvio (definito con decreto n. 416/2020),già liquidate nello stesso decreto menzionato in €. 915,00, peraltro oggetto di impugnazione innanzi al Corte Suprema che, con ordinanza n. 164/2022, l e aveva ritenut e insufficient i in quanto illegittimamente decurtatedella fase istruttoria. Af ferma il ricorrente che il giudice del rinvio non può ridurre le spese già determinate dal provvedimento cassato per i gradi precedenti (sui quali si è formato il giudicato interno). In sintesi, concludeil ricorrente che il decreto in questa sede impugnato avrebbe dovuto limitarsi ad aggiungere, all'importo di €. 915,00 già liquidato in sede di rinvio un'ulteriore somma a copertura dell'omessa fase istruttoria. 1.1. Il motivo è fondato. E’utile ricordare che, a seguito dell'annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione, il giudizio di rinvio si connota per il suo carattere chiuso, sicché il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto affermati dalla sentenza di legittimità, oltreché ai presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente (Cass. Sez. U., 20.05.2016, n. 10499; Cass. Sez. U., 28.01.2002, n. 1007; più di recente: Cass. Sez. 1, 03.03.2022, n. 7091). Liquidando i compensi del primo giudizio di rinvio in €. 300,00 la Corte territoriale con il decreto qui impugnato non solo ha violato detto principio di diritto, ma ha anche esclu so il compenso per la fase istruttoria,pure richiamato nell’ordinanza n. 164/2022 (punto 11 , ove si ribadisce che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile: Cass. 27.8.2019, n. 21743; cfr. altresì Cass. 3.12.2019, n. 31559, Cass. 31.12.2019, n. 31558, Cass. 3.12.2019, n. 31557)quale indicazione giurisprudenziale in applicazionedella quale sia nel giudizio definito con il decreto n. 290/2018, sia in quello definito con il decreto n. 416/2020 vi è stata, inevitabilmente, disamina da parte del ricorrente, quanto meno, dei provvedimenti giudiziali prefiguranti la non necessità di far luogo all’istruzione. 1.2. Il decreto merita, pertanto, di essere cassato in parte qua. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 10 e 91, cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M . n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018. Il decreto impugnato ha liquidato le spese processuali del secondo giudizio di legittimità, nonché del secondo giudizio di rinvio, assumendo che per entrambe le fasi il valore della controversia doveva rientrare nel primo scaglione fino a €. 1.100,00. S econdo il ricorrente , sia il secondo giudizio di legittimità sia il secondo giudizio di rinvio dovevano, invece, rientrare nello scaglione superiore delle rispettive Tabelle, 13 e 12, per le ragioni di séguito illustrate: - il secondo giudizio di legittimità aveva ad oggetto sia l’inadeguatezza delle spese di lite del grado originario di merito, sia la compensazione integrale delle spese disposte per il giudizio di prima riassunzione: il valore della controversia, pertanto, doveva essere determinato sommando il decisumdel (secondo) giudizio di legittimità, €. 1.198,50 relativo al grado originario di merito, con il decisum del primo giudizio di rinvio, liquidato in €. 300,00, per un valore di riferimento della controversia pari a €. 1.498,50 (corrispondente al secondo scaglione della Tabella 13); - il giudizio del secondo grado di rinvio aveva ad oggetto la rideterminazione delle spese dell’intero procedimento (grado originario di merito, primo giudizio di rinvio, secondo giudizio di legittimità): applicando gli stessi criteri, il valore di riferimento della controversia doveva essere determinato sommando il decisum relativo al grado originario di merito (€. 1.198,50) con il decisumdel primo giudizio di rinvio (€. 300,00)e con il secondo giudizio di legittimità (€ . 342,50), per un valore complessivo della controversia pari a €1.841,00, corrispondente al secondo scaglione della Tabella 12. In definitiva, conclude il ricorrente, applicando le tariffe minime di cui al secondo scaglione -tenuto conto del valore della controversia da €. 1.100,01 a € . 5.200,00 - delle rispettive Tabelle n. 13 e n. 12, i compensi professionali dei due gradi sopra evidenziati devono essere liquidati in misura pari complessivamente: -a €. 892,50 (€. 337,50 fase di studio + €. 370,00 fase introduttiva + €. 185,00 fase decisionale: Tabella 13) per il secondo giudizio di legittimità, e non a soli €. 342,50 (€. 130,00 + €. 143,00 + €. 67,50) come liquidati nel decreto impugnato; - ad € . 1.198,50 (€ . 255,00 fase di studio + € . 255,00 fase introduttiva + €. 405,00 fase decisionale + €. 283,50 fase istruttoria: Tabella 12) per il secondo giudizio di rinvio, da incrementare del 30% ex art. 4, comma 1 - bis , D.M. n. 55 del 2014 (aumento su cui si è formato il giudicato interno, in assenza di impugnazione da parte dell'Amministrazione), per un totale di €. 1.558,05, e non a soli €. 390,00 (€. 70,00 + €. 70,00 + €. 100,00 + €. 60,00), come liquidati nel decreto impugnato. 2.1.Il motivo è fondato nei limiti di quanto si dirà . La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che il valore della causa del secondo giudizio di legittimità e del conseguente giudizio di rinvio rientrasse nella tabella del D.M. n. 55 del 2014 fino a €. 1.100,00, senza tener conto che oggetto della controversia erano le spese complessive del giudizio de quoche, tenuto conto anche di quelle del secondo giudizio di legittimità, del primo grado di merito e del primo giudizio di rinvio superavano il valore di €. 1.100,00 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1894 del 2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34656 del 2023). 3. Il decreto merita, pertanto di essere cassato. 3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si ritiene di procedere in questa sede alla decisione di merito exart. 384 comma 2° cod. proc. civ.mediante la liquidazione delle spese processuali: p er il precedente giudizio di legittimità (conclusosi con l'ordinanza n. 164/2022), per il primo giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ. (conclusosi con decreto n. 416/ 2020), peril secondo giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ. ( conclusosi col decreto n. 85/22 ) , per il presente giudizio di legittimità, applicando per i primi tre giudizi le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018,in quanto esauritisi prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina parametrica (23.10.2022); applicando , invece , al presente giudizio di legittimità gli ulteriori aggiornamenti della tariffa di cui al D.M. n. 147/2022 sopravvenuti (in vigore dal 23.10.2022) , atteso che il ricorrente ha depositato memoria. Per il secondo giudizio di Cassazione (conclusosi con ordinanza n. 164/2022 di accoglimento integrale ) il disputatum nei limiti del decisumera rappresentato dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di merito, € . 915,00, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di Cassazione di €. 895,00 e dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio, €. 915,00, per un totale di € . 2.725,00 (€. 915,00 + € . 8 9 5,00 + € . 915,00) : si ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €.1.100,01 ad € 5.200,00 della T abella 13 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti ammontano , pertanto, a € . 337,50 per fase di studio, € . 370,00 per fase introduttiva,€. 185,00 per fase decisionale, e quindi complessivamente a €. 892,50 per compensi, oltre €. 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta. Per il primogiudizio di rinvio (conclusosi con decreto n. 416/2020), fermerestando le spese del grado (€. 915,00) deve essere aggiunta la fase di istruzione/trattazione (secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 164/2022): il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il giudizio originario di merito in€. 510,00(€. 915,00 - €. 405,00) , e dai compensi riconosciuti come dovuti per il primogiudizio di Cassazione, €. 815,00; e quindi da €. 1.325,00 (€. 510,00 + €. 815,00): si ché per la liquidazione spese processuali limitate alla fase di istruzione/trattazione va applicato lo scaglione da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00 della Tabella 12, ed operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018; l’importo spettant e per il primo giudizio di rinvio ammonta a €. 472,50 per la fase istruttoria/trattazione mancante, e così complessivamente a €. 1.387,50 (€. 915 , 0 0 + €. 472,50) per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta. Per il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia (conclusosi con decreto n. 416/2020) il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il primo giudizio di merito,€. 283,00 ( €. 1.198 ,00 - €. 915,00), dal differenziale dei compensi per il primo giudizio di rinvio , €. 615,00 (€. 915,00- €. 300,00) , dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di Cassazione, €. 342,50, e quindi da € . 1. 2 41,00 (€. 283,50 + €. 615,00 + €. 342,50): s i ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00 della T abella 12 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018,gli importi spettanti ammontano a € . 255,00 per fase di studio, €. 255,00 per fase introduttiva, € . 283,50 per fase istruttoria/trattazione e €. 405,00 per fase decisoria, e così complessivamente a € . 1. 198,50 per compensi ( non dovendosi procedere all’aumento del 30% per l’uso di tecniche informatiche, non essendo argomentato in motivazione che esse siano state idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti, e non essendo la relativa statuizione passata in giudicato, come pure affermato in ricorso, atteso che oggetto dell’impugnazione è la revisione delle predette spese processuali), oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta. Per il presente giudizio di Cassazione il disputatum nei limiti del decisum é rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di Cassazione,€. 892,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio, €. 1 . 387,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di rinvio , € . 1.198,50, e quindi da €. 3.478,50 (€. 892,50 + €. 1. 387 , 50 + €. 1.198,50):si ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €.1.100,01 a €. 5.200,00 della T abella 13 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM n. 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018; gli importi spettanti ammontano a€. 3 54 ,50 per fase di studio, € . 3 88,5 0 per fase introduttiva ed €. 1 94 , 5 0 per fase decisionale, e quindi complessivamente ammontano a € . 937 ,50 per compensi, oltre € . 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 85/22 del 06.09.2022 e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del legale antistatario delricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che così liquida: - per il secondo giudizio di cassazione, complessivamente in €. 892,50 per compensi, oltre €. 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%; - per il primo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia,complessivamente in €. 1.387,50; - per il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia,complessivamente in €. 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%; - p er il presente giudizio di Cass
Decreto Cassazione n. 27034/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris