CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 34560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Trapani rigettava l'istanza di dissequestro proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di una autovettura Fiat 500 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata di un procedimento di prevenzione. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che, con riferimento all'assunto del Tribunale di mancata dimostrazione delle modalità di versamento della somma per l'acquisto dell'autovettura, i giudici non si erano confrontati con il dato notorio della possibilità di effettuare pagamenti in contanti fino ad C 5.000,00 (il prezzo per l'acquisto era di C 4.900,00); inoltre era errata l'affermazione dei giudici secondo cui la vendita era avvenuta dopo l'emissione del decreto di sequestro, posto che il decreto era stato emesso formalmente in data 4 ottobre 2023, ma depositato in cancelleria il 17 ottobre, e l'atto di compravendita era stato trascritto il 9 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che "in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello" (Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, PMT/Oliverio, Rv. 27593; vedi anche Sez.2, 31075 del 05/07/2013, PM in proc. Cubeddu, Rv. 256840): l'atto di impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché formulato per saltum in una ipotesi in cui la legge che disciplina la materia non lo consente, considerato che dal combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. cit. si evince che contro il decreto adottato dal tribunale è possibile solo il ricorso dinanzi alla corte di appello 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.