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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04197/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la rela ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 5/5/2022, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Varese a carico di quest'ultima in data 26/11/2011.

La richiesta di rescissione del giudicato è stata considerata tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del procedimento.

2. L'esponente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di merito, articolando un motivo unico di doglianza, in cui deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

Censura l'ordinanza con riferimento al punto relativo alla corretta individuazione del dies a quo valutato dalla Corte di merito ai fini della intempestività della richiesta di rescissione del giudicato.

Si sostiene come l'individuazione di tale data iniziale (10 dicembre 2021), ricavata dalla stampa della visura del certificato del casellario giudiziale, sia erronea.

Si farebbe coincidere la data della stampa con quella dell'effettivo ritiro materiale del documento presso gli uffici della Procura della Repubblica di Brescia, risultando viceversa incerto tale ultimo riferimento temporale.

Il dies a quo, al fine di risultare effettivo e certo, dovrebbe coincidere con il giorno nel quale il difensore nominato dall'imputata ebbe ad effettuare l'accesso al fascicolo del dibattimento (17 gennaio 2022), così avendo piena contezza del processo svoltosi ad insaputa della sua assistita.

Determinato come momento iniziale la data del 17/1/2022, l'istanza di revisione proposta in data 8 febbraio 2022 sarebbe tempestiva.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Secondo condivisibile orientamento di questa Corte, il termine di trenta giorni per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (cfr. Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Rv. 279994:"In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria"; in senso conforme Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925).

Tale interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell'art. 629-bis cod. proc. pen., a mente del quale il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato a condizione che presenti la relativa richiesta nel temine, posto a pena di inammissibilità, di trenta giorni a far data dal momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento.

Il riferimento è dunque alla conoscenza del procedimento, e non già al provvedimento conclusivo di esso o dei suoi specifici contenuti o degli atti processuali sulla base dei quali esso è stato adottato.

La finalità della norma, infatti, è quella di riparare l'incolpevole mancata conoscenza "della celebrazione del processo".

Si è osservato in proposito che, ove si adottasse il principio dell'effettiva e completa conoscenza del provvedimento conclusivo e degli atti processuali, "lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva" (così, Sez. 1, n. 3267 del 2020, cit.).

4. La Corte di merito ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, individuando il dies a quo in ragione del criterio della conoscenza del procedimento sulla base di precise indicazioni desunte dagli atti e dalla stessa richiesta della difesa.

Nella vicenda che occupa i giudici hanno sostenuto, con argomentare logico, che l'imputata ebbe contezza della condanna emessa dal Tribunale di Varese per il reato di furto (in relazione al quale ignorava l'esistenza del processo) allorquando le fu notificato, in data 17/11/2021, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che applicava la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, e le fu rilasciato il certificato del casellario giudiziale, datato 10 dicembre 2021.

Assumendo quale corretto criterio risolutivo della questione il "principio di conoscenza" del procedimento, il riferimento all'emissione di una sentenza di condanna contenuto in un provvedimento di un organo giudiziario (provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Brescia di affidamento in prova, nel quale era contenuto il riferimento alla sentenza definitiva) è sufficiente per ritenere pienamente integrata la condizione della conoscenza, a prescindere anche dalla successiva acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Del resto, come riportato nella ordinanza impugnata, la stessa imputata, nel corso di spontanee dichiarazioni, ha ammesso di avere avuto conoscenza della condanna in occasione dell'applicazione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Risulta pertanto del tutto corretto l'assunto contenuto nel provvedimento impugnato, in base al quale il momento della conoscenza deve essere fissato, al più tardi, in data 10 dicembre 2021, con conseguente tardività della richiesta, depositata il 9/2/2022.

Le censure difensive, pure al cospetto di una motivazione del tutto congrua, si pongono in termini puramente oppositivi, senza rivelare aspetti di reale criticità nel ragionamento seguito dai giudici di merito.

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la rela ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 5/5/2022, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Varese a carico di quest'ultima in data 26/11/2011. La richiesta di rescissione del giudicato è stata considerata tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del procedimento. 2. L'esponente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di merito, articolando un motivo unico di doglianza, in cui deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Censura l'ordinanza con riferimento al punto relativo alla corretta individuazione del dies a quo valutato dalla Corte di merito ai fini della intempestività della richiesta di rescissione del giudicato. Si sostiene come l'individuazione di tale data iniziale (10 dicembre 2021), ricavata dalla stampa della visura del certificato del casellario giudiziale, sia erronea. Si farebbe coincidere la data della stampa con quella dell'effettivo ritiro materiale del documento presso gli uffici della Procura della Repubblica di Brescia, risultando viceversa incerto tale ultimo riferimento temporale. Il dies a quo, al fine di risultare effettivo e certo, dovrebbe coincidere con il giorno nel quale il difensore nominato dall'imputata ebbe ad effettuare l'accesso al fascicolo del dibattimento (17 gennaio 2022), così avendo piena contezza del processo svoltosi ad insaputa della sua assistita. Determinato come momento iniziale la data del 17/1/2022, l'istanza di revisione proposta in data 8 febbraio 2022 sarebbe tempestiva. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Secondo condivisibile orientamento di questa Corte, il termine di trenta giorni per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (cfr. Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Rv. 279994:"In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria"; in senso conforme Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925). Tale interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell'art. 629-bis cod. proc. pen., a mente del quale il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato a condizione che presenti la relativa richiesta nel temine, posto a pena di inammissibilità, di trenta giorni a far data dal momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento. Il riferimento è dunque alla conoscenza del procedimento, e non già al provvedimento conclusivo di esso o dei suoi specifici contenuti o degli atti processuali sulla base dei quali esso è stato adottato. La finalità della norma, infatti, è quella di riparare l'incolpevole mancata conoscenza "della celebrazione del processo". Si è osservato in proposito che, ove si adottasse il principio dell'effettiva e completa conoscenza del provvedimento conclusivo e degli atti processuali, "lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva" (così, Sez. 1, n. 3267 del 2020, cit.). 4. La Corte di merito ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, individuando il dies a quo in ragione del criterio della conoscenza del procedimento sulla base di precise indicazioni desunte dagli atti e dalla stessa richiesta della difesa. Nella vicenda che occupa i giudici hanno sostenuto, con argomentare logico, che l'imputata ebbe contezza della condanna emessa dal Tribunale di Varese per il reato di furto (in relazione al quale ignorava l'esistenza del processo) allorquando le fu notificato, in data 17/11/2021, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che applicava la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, e le fu rilasciato il certificato del casellario giudiziale, datato 10 dicembre 2021. Assumendo quale corretto criterio risolutivo della questione il "principio di conoscenza" del procedimento, il riferimento all'emissione di una sentenza di condanna contenuto in un provvedimento di un organo giudiziario (provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Brescia di affidamento in prova, nel quale era contenuto il riferimento alla sentenza definitiva) è sufficiente per ritenere pienamente integrata la condizione della conoscenza, a prescindere anche dalla successiva acquisizione del certificato del casellario giudiziale. Del resto, come riportato nella ordinanza impugnata, la stessa imputata, nel corso di spontanee dichiarazioni, ha ammesso di avere avuto conoscenza della condanna in occasione dell'applicazione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Risulta pertanto del tutto corretto l'assunto contenuto nel provvedimento impugnato, in base al quale il momento della conoscenza deve essere fissato, al più tardi, in data 10 dicembre 2021, con conseguente tardività della richiesta, depositata il 9/2/2022. Le censure difensive, pure al cospetto di una motivazione del tutto congrua, si pongono in termini puramente oppositivi, senza rivelare aspetti di reale criticità nel ragionamento seguito dai giudici di merito. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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