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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28884/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIep-rar—t717j. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminata, altresì, la memoria depositata in Cancelleria dalla difesa dell'imputato; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione, asseritamente maturato a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, da cui conseguirebbe un termine prescrizionale pari a venti anni, ormai decorso; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; ritenuto, infine, che il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato, dal momento che un delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sempre imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea (Sez.

U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 - 01); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIep-rar—t717j. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminata, altresì, la memoria depositata in Cancelleria dalla difesa dell'imputato; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione, asseritamente maturato a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, da cui conseguirebbe un termine prescrizionale pari a venti anni, ormai decorso; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; ritenuto, infine, che il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato, dal momento che un delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sempre imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea (Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 - 01); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 28884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris