CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04621/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24029/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,P.[OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ; -controricorrente - avverso il DECRETOdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 66/2021 , depositata il16/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso exartt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato in data 30.07.2019,[OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Potenza al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile dallo stesso promosso davanti al Tribunale di Melfi in data 06.03.1996, definito in secondo grado dalla Corte d'Appello di Potenza con sentenza depositata in data 13.09.2018. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 9 settembre 2019, respingeva la domanda ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2- quinquieslett. a) della legge n. 89 del 2001, ritenendo che la parte avesse agito in giudizio nella consapevolezza dell'originaria infondatezza delle pretese azionate. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensi dell'art. 5-ter legge Pinto. 2. Il giudice dell’opposizione, con il decreto n. 66/2021 qui impugnato, ha rigettato l'opposizione condividendo la tesi del consigliere designato: ha osservato in proposito che il Pucillo aveva convenuto in giudizio gli alienanti rivendicando la proprietà di una particella dei terreni dalui acquistati, presente nel rogito notarile ma non espressamente indicata nel preliminare di vendita: risultava, invece, accertata l'esistenza di un errore materiale contenuto nel rogito notarile circa l'indicazione della particella di terreno mai condotta in affitto dal Pucillo, e per questo non compresa nell'oggetto della vendita come da espresse indicazioni contenute nel preliminare; errore materiale attestato da una relazione stragiudiziale del 26 ottobre 1995, quindi precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado proposto dal Pucillo, resa dal geometra incaricato del frazionamento della vendita. 3. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione il Pucillo, affidandolo a tre motivi. Resiste il Ministero della Giustizia depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 2, comma 2-quinquieslett. a) della legge n. 89 del 2001, e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello confuso la consapevolezza dell'infondatezza dell'azione con l'accertamento della infondatezza della domanda. Lamenta poi carenze ed illogicità della motivazione e motivazione apparente. 1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ.- Motivazione apparente o assente -violazione art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., perché assume provata la circostanza della consapevolezza dell’infondatezza dell’azione giudiziale, in assenza di qualsivoglia accertamento in ordine allo stato psicologico del soggetto, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero fatto propendere per la sussistenza o meno della coscienza dell’attore di perseguire un’azione infondata. 1.3Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. A giudizio del ricorrente, la Corte distrettuale non ha esaminato il motivo dell’opposizione relativamente al merito del procedimento presupposto, né ha considerato che il pregiudizio morale da irragionevole durata del processo prescinde dalla vittoria o soccombenza; né ha dato prova puntuale - come pure richiesto dalla Corte di legittimità – dell’esistenza di situazioni costituenti abuso del processo, non essendo sufficiente che la domanda del giudizio presupposto sia stata dichiarata manifestamente infondata. 2. I primi due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono all’interpretazione e applicazione della disposizione di cui all’art. 2, comma 2-quinquieslett. a) legge n. 89 del 2001, che non riconosce alcun indennizzo «in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile». Entrambi sono fondati per le ragioni di séguito espresse. Va innanzitutto precisato che la modifica dell'art. 2, comma 2- quinquiesdella legge n. 89 del 2001 recata dalla D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (e successivamente dalla legge n. 208 del 2015) rappresenta la recezione legislativa di un orientamento giurisprudenziale che già precedentemente costituiva «diritto vivente» (Cass. Sez. 1, n. 9938 del 26.04.2010, Rv. 612722-01; Cass. Sez. 1, n. 18780 del 20.08.2010, Rv. 614330–01; Cass. Sez. 1, n. 2385 del 01.02.2011), alla cui stregua l'equa riparazione da non ragionevole durata del processo non compete a chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e, ciò, anche prescindere dalla pronuncia, nel giudizio presupposto, di una condanna exart. 96 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 25826 del 14.10.2019 - Rv. 655463-01). Nel solco di questo orientamento, è stata tracciata la linea di confine tra l’infondatezza della pretesa, e la manifesta consapevolezza di tale infondatezza. Nel primo caso, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo. Nel secondo caso, in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio ilperfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) e, dunque , in difetto di una condizione soggettiva di incertezza che si traduca in abuso del processo, viene assegnato al giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, il potere di autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9762 del 26/05/2020, Rv. 658006 –01; Cass. Sez. 2, n. 24190 del 13.10.2017, Rv. 645589 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9100 del 05/05/2016, Rv. 639641 – 01), con la conseguente esclusione del diritto all'indennizzo derivante da ragioni di carattere obiettivo per l'assenza di un'effettiva situazione di danno non patrimoniale, il quale –è utile ricordare - resta conseguenza normale, ma non per questo automatica e necessaria, della violazione del termine di durata ragionevoledel processo (Cass. Sez. 2, n. 12131 del 2015, punto 1.1.). In sintesi: l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all'uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria - allorché proponga una lite temera ria - o sopravvenuta - ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole - come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 665 del 12/01/2017, Rv. 642556 – 01 ; nello stesso senso: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11662 del 2023). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha fondatole ragioni per le quali l’odiernoricorrente av rebbe agito in giudizio nella consapevolezza dell’infondatezza della pretesa azionata, e per giungere a questa conclusione si è basata unicamente sulle affermazioni rese d a un tecnico in un atto di parte (v. decreto impugnato p. 5, 1° capoverso), senza spiegare in alcun modo perché allora un procedimento, a suo dire palesemente temerario, aveva invece richiesto ben due gradi di giudizio della durata complessiva irragionevole pari a sedici anni, caratterizzati da una complessa attività istruttoria (prova per testi, CTU, chiarimenti, relazione integrativa). La motivazione resa è quindi soloapparente, vizio che – secondo la giurisprudenzadi legittimità - ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01). La pronuncia deve pertanto essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione per nuovo esame sulla scorta dei principi esposti e per la liquidazione delle spese di questo giudizio. Ilterzo motivo resta logicamente assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa il provvedimen