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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47674/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova; nei confronti di: HORVATH [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ung) il 11 giugno 1960; VASILESCU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rom) il 13 giugno 1978; SZALAI [OSCURATO:PERSONA], nato ad Oroshaza (Ung) il 24 ottobre 1971; MILOSOVIC Richard, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avverso la ordinanza del Gup del Tribunale di Mantova resa nel procedimento n. 3584/2020 RegGip del 16 giugno 2021; letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 16 giugno 2021 il Gup del Tribunale di Mantova, in accoglimento delle eccezioni difensive, ha dichiarato la nullità, per omessa traduzione dell'avviso di conclusione dele indagini preliminari e degli atti a questo successivi in un idioma comprensibile agli imputati indicati in epigrafe, essendo costoro indagati in relazione a delle ipotesi di reato in materia di gestione dei rifiuti.

Con la predetta ordinanza il Gup del Tribunale di Mantova ha, altresì, ordinato la restituzione degli atti al Pm affinchè questi provvedesse a rinnovare, emendato il vizio, la notificazione nei confronti dei medesimi imputati dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il locale Pubblico ministero, deducendo la abormità del provvedimento in tal modo assunto ed articolando le sue censure sulla base di un unico motivo di impugnazione.

In particolare, il ricorrente, avendo invocato la erronea applicazione della legge, ha osservato che gli imputati, dirigenti di una società di diritto italiano avente sede sul territorio nazionale, avevano tutti nominato quali difensori di fiducia, eleggendo domicilio presso lo Studio professionale di uno di essi, avvocati italiani, per cui non poteva dirsi essersi verificato alcun pregiudizio in danno della posizione di costoro, tanto più che nella specie non sussisteva alcun elemento dal quale desumere che gli imputati sconoscessero la lingua italiana.

Ha, altresì, osservato il ricorrente Pm virgiliano che il provvedimento del Gup aveva attinto anche lo stesso avviso di conclusione delle indagini - che non presentava vizi di sorta dovendo esso essere redatto in lingua italiana, salva la sua eventuale successiva traduzione in altra lingua conosciuta dagli imputati - ed incidendo, travolgendoli, anche sugli effetti che esso aveva avuto rispetto agli altri imputati in ordine ai quali non era stata sollevata alcuna eccezione, provocando in tal modo una indebita regressione del procedimento ad una fase antecedente all'esercizio della azione penale nei loro confronti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.Giova premettere alla diretta trattazione del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova qualche breve notazione, pur essendo consapevole questo Collegio della solidità degli orientamenti giurisprudenziali già formatisi in argomento, di carattere generale in merito al concetto di atto abnorme ed alla sua ricorribilità di fronte a questa Corte.

Come è infatti noto la qualificazione di un atto processuale come abnorme è funzionale alla possibilità di procedere alla impugnazione, esclusivamente di fronte a questa Corte di cassazione (cfr. infatti, ancora: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 luglio 1982, n. 1068) di taluni atti, ed in ipotesi alla rimozione degli stessi e dei loro eventuali effetti, svincolando le parti dalle strettoie imposte dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che, nella multiforme realtà dei casi pratici, potrebbero rivelarsi soffocanti laddove non contemplassero determinati atti che, proprio per la loro imprevedibile eterogeneità rispetto agli ordinari modelli provvedimentali, rischierebbero di rimanere senza uno strumento impugnatorio idoneo a contrastarne le conseguenze (sulla nozione decisamente residuale di "atto abnorme" si veda già, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 febbraio 1986, n. 3215).

Come è, altresì, ben noto il concetto di atto abnorme è suscettibile di essere declinato in due principali guise; la pratica giudiziaria ha, infatti, individuato una nozione di abnormità funzionale ed una di abnormità strutturale; premessa la valenza meramente descrittiva e tassonomica di tale distinzione, posto che sia all'una che all'altra declinazione del comune concetto di abnormità viene, dal punto di vista pratico, applicata la medesima disciplina, si ribadisce, in ossequio appunto, al consolidato criterio distintivo, che si ha abnormità strutturale allorchè l'atto in questione si presenti, data la sua singolarità contenutistica, del tutto eterodosso rispetto all'ordinario contenuto degli atti processuali (la casistica in materia, ragionevolmente - ed auspicabilmente - non molto ricca, ha ad esempio offerto la fattispecie del Presidente della Corte di assise di appello che nell'esercizio di una funzione monocratica non prevista dall'ordinamento processuale, abbia, motu proprio, dichiarato la inammissibilità della impugnazione presentata dal locale Pm avverso una sentenza di assoluzione pronunziata dal giudice di primo grado: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 gennaio 2007, n. 113), mentre la abnormità funzionale ricorre allorchè l'atto, per le sue caratteristiche determina una incoercibile stasi del procedimento penale che, a causa degli effetti dell'atto in questione, non sarebbe in grado di essere validamente proseguito (anche in questo caso si segnala, ad esempio, l'ipotesi in cui, presentato tempestivamente per la celebrazione del processo con il "rito direttissimo" il soggetto che sia stato in precedenza sottoposto ad un arresto in flagranza regolarmente convalidato, il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al Pm sulla base dell'erroneo presupposto che non possa essere adottato il rito speciale in quanto non era stata applicata alcuna misura cautelare successivamente alla convalida dell'arresto: Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 gennaio 2017, n. 569).

Ribaditi i termini della descritta summa divisio, si osserva che nella presente fattispecie - in cui, è bene chiarire, non è in discussione la legittimità o meno del provvedimento impugnato ma esclusivamente la sua "abnormità" (unica condizione che, in ogni caso ne consentirebbe la impugnazione, non essendo, per altra via, l'atto adottato dal Gup di Mantova suscettibile di altro mezzo di impugnazione) - non si è di fronte ad alcuna delle due possibili declinazioni della abnormità processuale.

Non certamente alla ipotesi di abnormità strutturale, posto che la verifica sulla regolarità dell'avviso di chiusura delle indagini rientra nelle prerogative del Gup ed essendo correttamente attribuita alla competenza di tale organo giurisdizionale la decisione, una volta ritenuta la esistenza di una ipotesi di nullità nell'atto in questione, di dichiarane, appunto, il vizio e disporre la regressione del giudizio sino alla fase processuale immediatamente anteriore alla adozione dell'atto viziato.

Ma neppure ad una ipotesi di abnormità funzionale non derivando dalla adozione del provvedimento emesso dal Gup virgiliano alcuna irredimibile stasi del procedimento in corso; come, infatti, questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, non è abnorme l'ordinanza con la quale il Gup, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato all'imputato allogotta che abbia eletto domicilio presso il proprio difensore fiduciario, ne abbia dichiarato la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi ed abbia disposto la restituzione degli atti al Pm, trattandosi di provvedimento che, pur determinando una regressione del processo e essendo basato su di un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna irrimediabile stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 17 gennaio 2022, n. 1855; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 gennaio 2017, n. 1399).Nessun rilievo ha, infine, la circostanza che il giudice, evidentemente ritenendo indispensabile la celebrazione del simultaneus processus, non abbia inteso procedere immediatamente nei confronti degli altri imputati, per i quali non vi era la esigenza di traduzione degli atti e di rinnovazione della loro notificazione, avendo espressamente il Gup, facendo uso della discrezionalità che nella materia gli è attribuita, rilevata la assoluta necessarietà di un unitario accertamento dei fatti.

Conclusivamente il ricorso proposto dal Pm deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova; nei confronti di: HORVATH [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ung) il 11 giugno 1960; VASILESCU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rom) il 13 giugno 1978; SZALAI [OSCURATO:PERSONA], nato ad Oroshaza (Ung) il 24 ottobre 1971; MILOSOVIC Richard, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avverso la ordinanza del Gup del Tribunale di Mantova resa nel procedimento n. 3584/2020 RegGip del 16 giugno 2021; letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 16 giugno 2021 il Gup del Tribunale di Mantova, in accoglimento delle eccezioni difensive, ha dichiarato la nullità, per omessa traduzione dell'avviso di conclusione dele indagini preliminari e degli atti a questo successivi in un idioma comprensibile agli imputati indicati in epigrafe, essendo costoro indagati in relazione a delle ipotesi di reato in materia di gestione dei rifiuti. Con la predetta ordinanza il Gup del Tribunale di Mantova ha, altresì, ordinato la restituzione degli atti al Pm affinchè questi provvedesse a rinnovare, emendato il vizio, la notificazione nei confronti dei medesimi imputati dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il locale Pubblico ministero, deducendo la abormità del provvedimento in tal modo assunto ed articolando le sue censure sulla base di un unico motivo di impugnazione. In particolare, il ricorrente, avendo invocato la erronea applicazione della legge, ha osservato che gli imputati, dirigenti di una società di diritto italiano avente sede sul territorio nazionale, avevano tutti nominato quali difensori di fiducia, eleggendo domicilio presso lo Studio professionale di uno di essi, avvocati italiani, per cui non poteva dirsi essersi verificato alcun pregiudizio in danno della posizione di costoro, tanto più che nella specie non sussisteva alcun elemento dal quale desumere che gli imputati sconoscessero la lingua italiana. Ha, altresì, osservato il ricorrente Pm virgiliano che il provvedimento del Gup aveva attinto anche lo stesso avviso di conclusione delle indagini - che non presentava vizi di sorta dovendo esso essere redatto in lingua italiana, salva la sua eventuale successiva traduzione in altra lingua conosciuta dagli imputati - ed incidendo, travolgendoli, anche sugli effetti che esso aveva avuto rispetto agli altri imputati in ordine ai quali non era stata sollevata alcuna eccezione, provocando in tal modo una indebita regressione del procedimento ad una fase antecedente all'esercizio della azione penale nei loro confronti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.Giova premettere alla diretta trattazione del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova qualche breve notazione, pur essendo consapevole questo Collegio della solidità degli orientamenti giurisprudenziali già formatisi in argomento, di carattere generale in merito al concetto di atto abnorme ed alla sua ricorribilità di fronte a questa Corte. Come è infatti noto la qualificazione di un atto processuale come abnorme è funzionale alla possibilità di procedere alla impugnazione, esclusivamente di fronte a questa Corte di cassazione (cfr. infatti, ancora: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 luglio 1982, n. 1068) di taluni atti, ed in ipotesi alla rimozione degli stessi e dei loro eventuali effetti, svincolando le parti dalle strettoie imposte dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che, nella multiforme realtà dei casi pratici, potrebbero rivelarsi soffocanti laddove non contemplassero determinati atti che, proprio per la loro imprevedibile eterogeneità rispetto agli ordinari modelli provvedimentali, rischierebbero di rimanere senza uno strumento impugnatorio idoneo a contrastarne le conseguenze (sulla nozione decisamente residuale di "atto abnorme" si veda già, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 febbraio 1986, n. 3215). Come è, altresì, ben noto il concetto di atto abnorme è suscettibile di essere declinato in due principali guise; la pratica giudiziaria ha, infatti, individuato una nozione di abnormità funzionale ed una di abnormità strutturale; premessa la valenza meramente descrittiva e tassonomica di tale distinzione, posto che sia all'una che all'altra declinazione del comune concetto di abnormità viene, dal punto di vista pratico, applicata la medesima disciplina, si ribadisce, in ossequio appunto, al consolidato criterio distintivo, che si ha abnormità strutturale allorchè l'atto in questione si presenti, data la sua singolarità contenutistica, del tutto eterodosso rispetto all'ordinario contenuto degli atti processuali (la casistica in materia, ragionevolmente - ed auspicabilmente - non molto ricca, ha ad esempio offerto la fattispecie del Presidente della Corte di assise di appello che nell'esercizio di una funzione monocratica non prevista dall'ordinamento processuale, abbia, motu proprio, dichiarato la inammissibilità della impugnazione presentata dal locale Pm avverso una sentenza di assoluzione pronunziata dal giudice di primo grado: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 gennaio 2007, n. 113), mentre la abnormità funzionale ricorre allorchè l'atto, per le sue caratteristiche determina una incoercibile stasi del procedimento penale che, a causa degli effetti dell'atto in questione, non sarebbe in grado di essere validamente proseguito (anche in questo caso si segnala, ad esempio, l'ipotesi in cui, presentato tempestivamente per la celebrazione del processo con il "rito direttissimo" il soggetto che sia stato in precedenza sottoposto ad un arresto in flagranza regolarmente convalidato, il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al Pm sulla base dell'erroneo presupposto che non possa essere adottato il rito speciale in quanto non era stata applicata alcuna misura cautelare successivamente alla convalida dell'arresto: Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 gennaio 2017, n. 569). Ribaditi i termini della descritta summa divisio, si osserva che nella presente fattispecie - in cui, è bene chiarire, non è in discussione la legittimità o meno del provvedimento impugnato ma esclusivamente la sua "abnormità" (unica condizione che, in ogni caso ne consentirebbe la impugnazione, non essendo, per altra via, l'atto adottato dal Gup di Mantova suscettibile di altro mezzo di impugnazione) - non si è di fronte ad alcuna delle due possibili declinazioni della abnormità processuale. Non certamente alla ipotesi di abnormità strutturale, posto che la verifica sulla regolarità dell'avviso di chiusura delle indagini rientra nelle prerogative del Gup ed essendo correttamente attribuita alla competenza di tale organo giurisdizionale la decisione, una volta ritenuta la esistenza di una ipotesi di nullità nell'atto in questione, di dichiarane, appunto, il vizio e disporre la regressione del giudizio sino alla fase processuale immediatamente anteriore alla adozione dell'atto viziato. Ma neppure ad una ipotesi di abnormità funzionale non derivando dalla adozione del provvedimento emesso dal Gup virgiliano alcuna irredimibile stasi del procedimento in corso; come, infatti, questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, non è abnorme l'ordinanza con la quale il Gup, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato all'imputato allogotta che abbia eletto domicilio presso il proprio difensore fiduciario, ne abbia dichiarato la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi ed abbia disposto la restituzione degli atti al Pm, trattandosi di provvedimento che, pur determinando una regressione del processo e essendo basato su di un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna irrimediabile stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 17 gennaio 2022, n. 1855; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 gennaio 2017, n. 1399).Nessun rilievo ha, infine, la circostanza che il giudice, evidentemente ritenendo indispensabile la celebrazione del simultaneus processus, non abbia inteso procedere immediatamente nei confronti degli altri imputati, per i quali non vi era la esigenza di traduzione degli atti e di rinnovazione della loro notificazione, avendo espressamente il Gup, facendo uso della discrezionalità che nella materia gli è attribuita, rilevata la assoluta necessarietà di un unitario accertamento dei fatti. Conclusivamente il ricorso proposto dal Pm deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammiss
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