CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4702/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. P rof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente - Oggetto: tributi – N.4702/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5130/06/19 depositata in data 20 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. , t erzo assuntore del concordato fallimentare nel [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e cessionaria degli attivi del fallimento (tra cui un credito IVA dell’importo di € 21.240.776,00, oggetto di specifica cessione notificata all’Ufficio), ha separatamente impugnato il silenzio - rifiuto di rimborso della menzionata eccedenza di impost a , nonché un successivo provvedimento di diniego parziale di rimborso; che l’eccedenza di imposta era stata generata nel periodo di imposta 2005 ed era stata riportata a nuovo nei periodi di imposta successivi, per essere poi chiesta a rimborso dal Fallimento nel 2012 quale minor credito dell’ultimo triennioex art. 30, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che l’Amministrazione finanziariaha eccepito l’esistenza di un minor credito di imposta per effetto dell’emissione di quattro note di credito da parte di un creditore del Fallimento([OSCURATO:SOCIETA].), non oggetto di contabilizzazione, aventi ad oggetto – come risulta dalla sentenza impugnata – lo storno delle prestazioni rese dal creditore ante fallimento e aventi a oggetto canoni di un contratto di affitto di azienda oggetto delle fatture di acquisto nn. 90 –93 del 14 settembre 2005; il diniego parziale in relazione all’IVA indicata in tali note di credito, pari all’importo di € 10.984.615,56, ha comportato in parte qua l’interesse all’originaria impugnazione del silenzio-rifiuto; che la società contribuente ha invocato la cristallizzazione dell’eccedenza IVA, mai oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché (per quanto qui ancora rileva) N.4702/20 R.G. Est. F. D’Aquino l’illegittima emissione delle stesse, in quanto frutto di rinuncia unilaterale al credito; che la CTP diRoma ha rigettato i ricorsi; che la CTR del Lazio, con sente nza in data 20 settembre 2019, previa riunione degli appelli, li ha rigettati, ritenendo che in materia di rimborso di eccedenza di imposta non opera la cristallizzazione del credito, ritenendo che non vi fosse prova dell’esistenza del credito e osservando che le fatture dell’emittente, tardivamente emesse rispetto al sorgere del credito, non avevano comportato il versamento dell’imposta e d erano state correttamente emesse per effetto di rinuncia al credito, per cui il Fallimento committente le avrebbe dovute annotare al fine di ridurre l’eccedenza di impostachiesta a rimborso; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi e illustrati ulteriormente da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza; considerato che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio; P. Q. M. Visto l’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo al fine della fissazione della trattazione della stessa in