Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30185/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 28 maggio 2020, ha rideterminato in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa la pena nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, con sospensione condizionale, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 6 di cocaina, dai quali erano ricavabili ventuno dosi).

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si deduce che sussistevano i presupposti per assolvere gli imputati, non poten- dosi desumere la destinazione commerciale dello stupefacente solo in base ad una presunzione legata al dato quantitativo, occorrendo la presenza di vari indici compro- vanti l'attività di cessione.

2.2. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si osserva che la Corte di merito non ha risposto alle specifiche doglianze formu- late dalla difesa con l'atto di appello.

2.3. Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che la Corte territoriale non ha indicato gli elementi di valutazione ado- perati in tema di trattamento sanzionatorio, così non consentendo il controllo di le- gittimità sul corretto esercizio del potere di commisurazione della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili.

I ricorrenti si limitano a formulare le censure attinenti alla carenza del percorso argomentativo in tema di affermazione di responsabilità e di entità della pena irro- gata, senza articolarle in modo maggiormente dettagliato.

Al riguardo, va rilevato che col ricorso per Cassazione l'imputato non può limitarsi genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella ac- colta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omis- sioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fonda- mento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv.

Qt 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).4 Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha illustrato con motivazione immune da censure le ragioni per l'affermazione di respon- sabilità per il reato contestato, basata sull'apprezzabile quantitativo di cocaina tro- vato nella disponibilità degli imputati, sul contegno dimostrato in occasione dell'in- tervento delle forze dell'ordine, sul rinvenimento nella loro abitazione di una bilancia elettronica e sul possesso di un nastro adesivo per imballaggio del tutto simile a quello adoperato per il confezionamento della busta contenente la droga.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha disposto la riduzione della pena, contenendola in misura inferiore alla media edittale ed esaminando com- piutamente i parametri commisurativi previsti dall'art. 133 cod. pen..

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 28 maggio 2020, ha rideterminato in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa la pena nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, con sospensione condizionale, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 6 di cocaina, dai quali erano ricavabili ventuno dosi). 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che sussistevano i presupposti per assolvere gli imputati, non poten- dosi desumere la destinazione commerciale dello stupefacente solo in base ad una presunzione legata al dato quantitativo, occorrendo la presenza di vari indici compro- vanti l'attività di cessione. 2.2. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di merito non ha risposto alle specifiche doglianze formu- late dalla difesa con l'atto di appello. 2.3. Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che la Corte territoriale non ha indicato gli elementi di valutazione ado- perati in tema di trattamento sanzionatorio, così non consentendo il controllo di le- gittimità sul corretto esercizio del potere di commisurazione della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti si limitano a formulare le censure attinenti alla carenza del percorso argomentativo in tema di affermazione di responsabilità e di entità della pena irro- gata, senza articolarle in modo maggiormente dettagliato. Al riguardo, va rilevato che col ricorso per Cassazione l'imputato non può limitarsi genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella ac- colta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omis- sioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fonda- mento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. Qt 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).4 Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha illustrato con motivazione immune da censure le ragioni per l'affermazione di respon- sabilità per il reato contestato, basata sull'apprezzabile quantitativo di cocaina tro- vato nella disponibilità degli imputati, sul contegno dimostrato in occasione dell'in- tervento delle forze dell'ordine, sul rinvenimento nella loro abitazione di una bilancia elettronica e sul possesso di un nastro adesivo per imballaggio del tutto simile a quello adoperato per il confezionamento della busta contenente la droga. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha disposto la riduzione della pena, contenendola in misura inferiore alla media edittale ed esaminando com- piutamente i parametri commisurativi previsti dall'art. 133 cod. pen.. 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 30185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris