CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 21930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge n. 331 del 1993. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C . C . PU R.G.28360/2020 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28360/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenz a della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIA, n. 1219 /20 20 , depositat a in data 24 giugno 2020 , non notificata; udita la relazione della caus a svolt a nella camera di consiglio del 24 aprile 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficioavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2012, con il quale, a seguito di invio e risposta al questionario, era stata contestata la mancata dimostrazione, tramite l’esibizione di documenti di trasporto su strada (CRM), firmati, ovvero di altro documento idoneo, di cessioni intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di un unico cliente, C I, per un unico prodotto ([OSCURATO:PERSONA] gr. 300) per complessivi euro 336.004,00, riqualificate come cessioni interne soggette ad Iva al 21%, con recupero dell’imposta pari a euro 70.560,84. 2. I giudici di secondo grado hanno confermato la statuizione impugnata, con una diversa motivazione, affermando che i giudici di primo grado avevano errato a ritenere prova dirimente la sola dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Oreal, non valorizzando, invece, tutte le altre prove che la società contribuente aveva offerto per dimostrare che i beni avevano lasciato il territorio nazionale; in particolare, la ricorrente a seguito di questionario aveva prodotto documentazione ed anche in sede di accertamento con adesione aveva fatto presente di operare con modalità «franco fabbrica» ed aveva allegato al ricorso introduttivo copia di cinque CMR firmati da [OSCURATO:PERSONA], copia CMR firmato dal destinatario Citra, copia CMR firmato dal destinatario Citrà, copia delle dodici fatture emesse (d)a C I nel 2012 corredate da documenti di trasporto, estratto conti bancari relativi ai pagamenti e scambio mail con il cliente; dunque, la complessiva documentazione prodotta era idonea a dimostrare che i beni avevano lasciato fisicamente il territorio italiano e che il bene ceduto, etichettato in lingua francese, non era commerciabile in Italia nell’annoin esame; non vi era frode o malafede, in quanto i beni risultavano riferiti da un rapporto continuativo ad una azienda affidabile nota sul territorio francese, successivamente acquisita dal’Oreal, in relazione al bene borotalco, etichettato in lingua francese, che mal si conciliava ad una cessione domestica; ancora la cliente Cadum aveva affidato all’operatore [OSCURATO:PERSONA] sia il trasporto che lo stoccaggio della merce nel territorio francese e, per questo, su cinque CMR era presente il timbro dell’operatore, sia in qualità di trasportatore che di destinatario; infine, né i prospetti di raccordo tra le fatture e i relativi CMR, né le rimesse di pagamento erano stati contestati dall’Ufficio, se non in modo generico. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione efalsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 41del decreto legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, nonché degli artt. 116 cod. proc. civ., 2729 e 2697 cod. civ..Le considerazioni svolte dalla Commissione tributaria regionale sulle dichiarazioni del legale rappresentante di l’Oreal Italia, sulla etichettatura in lingua francese o sulla mancata commercializzazione in Itali del prodotto nel 2012, non apparivano decisive. In realtà, tali circostanze non erano provate in alcun modo, né a tal fine poteva dirsi decisiva una dichiarazione di l’Oreal in una e-mail, né dalla documentazione bancaria era possibile dedurre alcunché, stante la mancata congruenza tra i bonifici e le fatture ricollegate con appunti, scritti a penna, sulla voce dell’estratto conto e che era necessario, quantomeno, che tale documentazione riportasse il numero e la data delle fatture cui facevano riferimento i bonifici e che fossero state allegate le relative contabili bancarie. Né potevano ritenersi provanti i pagamenti delle cessioni, le richieste di anticipazione bancarie su crediti vantati a fronte di operazioni intracomunitarie effettuate. In ogni caso, anche qualora la parte avesse esibito le rimesse bancarie per ciascun pagamento, questa documentazione solo insieme al DDT, CMR e gli INTRASTAT trasmessi, avrebbe costituito prova della non imponibilità ai sensi dell’art. 41 citato. 2. Il secondo mezzo deduce l a nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma primo, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva esaminato le articolate argomentazioni dell’Ufficio, in tal modo incorrendo nel vizio denunciato, e si era limitata ad aderire in maniera acritica alla tesi della società contribuente, risolvendosi la motivazione della pronuncia in un elenco meramente riproduttivo delle circostanze allegate dalla società contribuente senza esplicare le ragioni per cui le stesse risultavano idonee a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale. 3.Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria perché involge un vizio di motivazione, è infondato. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha , alle pagine 2 - 4 della sentenza impugnata, confermato la statuizione impugnata, integrando la motivazionedei primi giudici, affermando che i giudici di primo grado avevano errato a ritenere prova dirimente la sola dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di l’Oreal, non valorizzando, invece, tutte le altre prove che la società contribuente aveva offerto per dimostrare che i beni avevano lasciato il territorio nazionale; i giudici di primo grado hanno evidenziato che, in particolare, la società ricorrente aveva prodotto, a seguito di questionario, della documentazione ed anche in sede di accertamento con adesione aveva fatto presente di operare con modalità «franco fabbrica», allegando al ricorso introduttivo copia di cinque CMR firmati da [OSCURATO:PERSONA], copia CMR firmato dal destinatario Citra, copia CMR firmato dal destinatario Citrà, copia delle dodici fatture emesse da C I nel 2012 corredate da documenti di trasporto, estratto conti bancari relativi ai pagamenti e scambio mail con il cliente; i giudici di secondo grado concludevano, dunque, che la complessiva documentazione prodotta era idonea a dimostrare che i beni avevano lasciato fisicamente il territorio italiano e che il bene ceduto, etichettato in lingua francese, non era commerciabile in Italia nell’anno in esame; non vi era frode o malafede, in quanto i beni risultavano riferiti da un rapporto continuativo ad una azienda affidabile nota sul territorio francese, successivamente acquisita da l’Oreal, in relazione al bene borotalco, che mal si conciliava ad una cessione domestica e che la cliente Cadum aveva affidato all’operatore [OSCURATO:PERSONA] sia il trasporto che lo stoccaggio della merce nel territorio francese e, per questo, su cinque CMR era presente il timbro dell’operatore, sia in qualità di trasportatore che di destinatario; infine, né i prospetti di raccordo tra le fatture e i relativi CMR, né le rimesse di pagamento erano stati contestati dall’Ufficio, se non in modo generico. 3.2Risulta, pertanto , evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalledisposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione 3.3In proposito, va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che l'obbligo motivazionale deve ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata e che, di contro, viene meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale «il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921;Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). 3.4 Più specificamente i n base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881). 3.5Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramenteesposti , anche se in forma concisa,le ragioni della decisione.4.II primo motivo è inammissibile, perché si tratta di una doglianz a diretta, con evidenza , a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 4.1 In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987) e che, c on la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042). 4.2Ed invero, nel caso di specie, non viene in rilievo la violazione delle regole di diritto che la società ricorrente assume essere state violate e le doglianze mirano a contestare l’accertamento in fatto operato dalla Commissione tributaria regionale, insindacabile in questa sede, stante che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., 19 luglio 2021, n. 20553). 4.3 I giudici di secondo , in particolare, hanno ritenuto , operando un accertamento in fatto, che tutte le prove che la società contribuente avevaofferto, specificamente elencate alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, erano idonee a dimostrare che i beni avevano lasciato fisicamente il territorio italiano e che il bene ceduto, etichettato in lingua francese,non era commerciabile in Italia nell’anno in esame, né vi era stata frode o malafede, in quanto i beni risultavano riferiti da un rapporto continuativo ad una azienda affidabile nota sul territorio francese, successivamente acquisita da l’Oreal, in relazione al bene borotalco, che mal si conciliava ad una cessione domestica. 4.4Il motivo è pure inammissibile, laddove lamenta la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ. e 2697 cod. civ. e, tuttavia, non specifica per quali aspetti la decisione impugnata si pone in contrasto con le norme di legge indicate ed avrebbe potuto essere diversa, esaminando il contenuto precettivo delle norme richiamate e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma primo , n. 4, c od. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 5.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 5.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia ricorre nte al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spes