CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i55 ‘"_ udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 5 gennaio 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa il 23 giugno 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, in ordine ai seguenti reati riuniti dal vincolo della continuazione: a) omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, n. 3, 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pen., di - [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e reati di armi e ric ttazione connessi. n\, c‘, Il giudice di merit riconosciuto ai suddetti reati la circostanza attenuante ' I L i della collaborazione, ai sensi dell'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), avendo Fiore offerto un'ampia collaborazione nel corso della quale aveva rivelato, con precisione e dovizia di particolari, le modalità dei delitti e i nomi dei mandanti e degli esecutori. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice di secondo grado non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che l'imputato, collaboratore di giustizia, aveva intrapreso una nuova condotta di vita caratterizzata dalla recisione con l'ambiente criminale di riferimento e aveva tenuto una condotta processuale e successiva ai reati impeccabile, improntata al rispetto della legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di in4are gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, sicché gli stessi devono considerarsi non specifici. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che l'atto di appello era del tutto infondato, posto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado doveva considerarsi particolarmente generosa, considerando le gravi e reiterate condotte accertate. Era emerso, infatti, che l'imputato aveva commesso una serie di agguati nell'ambito di regolamenti di conti tra associazioni di tipo camorristiche e il giudice di merito, nonostante il successivo comportamento di collaborazione dell'imputato, sottolineando la gravità dei fatti commessi e la caratura criminale di Fiore all'epoca degli stessi, ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di _ciètre,n,in kv13ek. Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, mentre il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 2. Trattandosi di giudizio relativo solo all'entità della pena, non sussiste l'interesse delle parti civili a controdedurre sul punto, sicché va respinta la domanda delle stesse alla liquidazione delle spese nel presente giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la domanda di condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute d