CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 14808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2758/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta no e difendonounitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BRESCIA , SEZIONE FERIALE, n. cronol ogico 10 23 /201 9 del 04/12/2019 , R.G.N. 10553/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1.la Corte di Appello di Brescia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] SpA in liquidazione, proposta, ai sensi dell’art. 98 l.f., da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto l’opposizione e ammesso allo stato passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., il credito dell’opponente per indennità di mancato preavviso; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso il fallimento con 2 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente il fallimento ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, per essere intervenutatra le parti transazione, autorizzata dal [OSCURATO:PERSONA] al Fallimento e dal Comitato dei Creditori; controparte ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione di spese; 4.il P.G. ha concluso in conformità alla richiesta delle parti; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio regolate dalle parti; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributounificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella