CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 30650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23825-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 229/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/07/2020 R.G.N. 1007/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Computo contributi gestione separata - decorrenza R.G.N.23825/2020 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza parziale del Tribunale della stessa città n. 433 del 2018 e quella definitiva n. 867 del 2018con le quali era stato riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo della pensione di vecchiaia in godimento a decorrere dal 1°.7.2015 anticipandone la decorrenza al 1° settembre 2007 ed era stato condannato l’INPS al pagamento dei ratei nei limiti della prescrizione quinquennale quantificati con una consulenza contabile in € 29.354,94 oltre accessori dalla domanda giudiziale al saldo. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso l'Inps denuncia la violazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. 3.1. Con la censura l’Istituto si duole dell'affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell'età pensionabile ed osserva che nell'applicare la legge n. 155 del 1981, il giudice di appello non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto, con la domanda del 20 giugno 2015 il Vagnarelli aveva chiesto ai sensi dell’ art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 il computo della contribuzione posseduta presso la Gestione separata. Osserva che, in base a detta disposizione, il titolare della pensione poteva scegliere se avvalersi della contribuzione. Pertanto,non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa. 3.2. Rileva inoltre che il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza settembre 2007, di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo dal luglio 2015. 4. Con il secondo motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, dell’art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e dell’art.1 del d.m. 2 maggio 1996 n. 282. 4.1. Deduce che erroneamente, e quale conseguenza dell’errata individuazione della decorrenza della pensione, la Corte di appello aveva accertato il diritto del Vagnarelli a fruire del supplemento di pensione in relazione ai contributi versati nella gestione separata con decorrenza dal luglio 2015. Ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, l'art. 1 ultimo comma del d.m. n. 282 del 1996 dispone che la liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza della pensione, e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Conseguentemente nessun supplementogli spettava. 6. Il primo motivo va accolto restando assorbito l’esame del secondo. 6.1. Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022.Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi –come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. 6.2. La Corte d'Appello ha accertato che alla data del 1 ° settembre 2007 il Vagnarelli aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e contributivi (5 anni) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa , la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa. 6.3. Secondo la Corte d'appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l'art. 6 della legge n. 155 del 1981 secondo cui "la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivoa quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”. 6.4. La sentenza impugnata , tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 , omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia -che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda ( sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004 e n. 5482 del 2012). 6.5. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa". 6.6. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". 6.7. L’esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. 7. In conclusione, per le considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo acc