CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 23774/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiagli artt. 110, 582, 585 comma 1 e 577 comma 2 cod. pen., commesso (in concorso conaltri) in Gerocarne in data 13/11/2019 ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, il Tribunale di ViboValentia ha emesso, in data 12 febbraio 2026, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen.,sollevando conflitto positivo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], davantial quale pende altro procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], relativamenteal medesimo fatto-reato.1.1. L'autorità che propone il conflitto, ritenuta non operante la preclusione del ne bisin idem, stante la pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto davanti ad autoritàgiudiziarie diverse, ha ritenuto sussistente un conflitto positivo di competenza con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al quale ha trasmesso l'ordinanza.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], preso atto del sollevato conflitto, ha, conprovvedimento in data 17/02/2026, disposto ex art. 31 comma 2 cod. proc. pen., latrasmissione a questa Corte degli atti necessari alla risoluzione del conflitto.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].3. Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scrittecon le quali chiede dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudicihanno preso cognizione contemporaneamente del medesimo fatto, dando luogo allasituazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.2. Il conflitto positivo di competenza deve essere risolto nel senso dell’affermazionedella competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 devolve alla competenza del [OSCURATO:PERSONA] dipace le sole ipotesi di cui all’art. 582 cod. pen., escludendo, tra le altre, quelle in cui ricorra lacircostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.Nel caso di specie, il fatto-reato contestato nell’ambito dei due procedimenti è ilmedesimo; esso riguarda il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen., aggravato aisensi degli artt. 585 e 577, comma 2, cod. pen.; sul medesimo fatto si è esercitata l’azionepenale dinanzi al Tribunale ordinario, la cui imputazione comprende detta aggravante, edinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace, che invece non la menziona.Si radica, alla luce di quanto premesso, la competenza del Tribunale, operando unaregola di sistema assimilabile alla continenza tra i fatti, che restano sostanzialmente identici,sia pur là dove siano diversamente circostanziati.Ne discende che la contestazione di maggiore ampiezza comprende quella di minoreconsistenza e attrae la cognizione dell’intera regiudicanda dinanzi al giudice competente aconoscere dell’addebito nella sua più ampia configurazione giuridica.3. Per quanto esposto, il conflitto positivo di competenza deve essere risolto a favoredel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.