CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 12448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NA, [OSCURATO:PERSONA];1068 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2913/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/08/2024 R.G.N. 1455/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza della cui legittimità si discute, resa fra le parti inepigrafe indicate il 22.8.2024 dalla Sezione Lavoro dellaNumero registro generale 23081/2024Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primoN umero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 12448/2026grado ha dichiarato, ai sensi dell’art. 55 ter co. 2 d.lgs. nDa.t a pubblicazione 04/05/2026165/2001, il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riapertura delprocedimento disciplinare conclusosi in data 20.10.2014 conla sanzione del licenziamento senza preavviso.2. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate indirizzaalla predetta decisione due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] controricorso, depositando una istanza di sollecitadefinizione del procedimento nonché una memoriaillustrativa.Ragioni della decisione1. La pronuncia di primo grado, pronunciando sulla richiesta diriapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter D.lgs.n. 165/2011 in quanto, in ordine ai fatti oggetto dellacontestazione disciplinare, era intervenuta la sentenzapenale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” (divenutairrevocabile in data 1.12.2020), ha ritenuto inammissibile ladomanda in virtù di una precedente sentenza (n. 750/22),passata in giudicato, con la quale erano state dichiarate aloro volta inammissibili le domande dirette ad accertare laviolazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’art. 55 terD.lgs. n. 165/2001 con conseguente accertamento econdanna al ripristino del rapporto di lavoro del Corsanti conl’Agenzia delle Entrate dal 20.10.2014 fino alla data del4.2.2021, essendo i beni e gli interessi della vita tutelati neidue giudizi gli stessi.2. La sentenza di appello ha replicato precisando che ladomanda proposta nel secondo ricorso non era identica aquella proposta nel primo ove la pretesa era fondata su unaimmediata correlazione tra la sentenza penale di assoluzionee la reintegra del lavoratore licenziato e che il diniegodell’Agenzia a riaprire unicamente il procedimento eraN pumreivroo re gistro generale 23081/2024Numero sezionale 1068/2026di fondamento normativo, atteso che l’esito del gNuiumedroi zdii ora ccolta generale 12448/2026civile, che aveva dichiarato la legittimità del recesso, noDnat a pubblicazione 04/05/2026influiva in quanto la riapertura era proprio consentita sullabase di fatti sopravvenuti, aprendo una nuova fase chepoteva portare ad una conclusione diversa.3. Ciò premesso, il primo motivo addebita alla gravata sentenzala violazione e falsa applicazione art. 55 ter co. 2 d. lgs. n.165 del 2001 (mezzo cassatorio ex art. 360 n. 3 c.p.c.)nonché l’erroneità in diritto della pronuncia in parte qua, oveha ritenuto, implicitamente ma univocamente, che lariapertura del procedimento disciplinare da parte della p.a.sia obbligatoria anche nel caso in cui la legittimità dellasanzione disciplinare fosse stata già confermata dal giudicedel lavoro, con pronuncia passata in giudicato. Si sostieneche l’art. 55 ter cit. deve essere interpretato considerando lealtre norme e, soprattutto, i principi dell’ordinamentoprocessuale civile. Ora, siccome la stabilità della res iudicataesprime un’esigenza di rilievo costituzionale e, invero,superprimario anche nella prospettiva del diritto UE, partericorrente ritiene che l’art. 55 ter cit. debba essereinterpretato nel senso che, nelle ipotesi in cui il lavoratore hagià adito il giudice del lavoro per ottenere l’annullamentodella sanzione e si sia formato giudicato sulla legittimità dellasanzione medesima, la p.a. non debba procedere allariapertura; o, in via gradata, che pur riaprendo ilprocedimento disciplinare, tuttavia dovrà prevalere la resiudicata civil-lavoristica, e quindi non potrà applicarsi l’art.653 c.p.p. (come, per converso, la Corte territoriale parrebberitenere).4. Il motivo è infondato.La impugnata sentenza è, infatti, conforme all’orientamNuemnertoo re gistro generale 23081/2024Numero sezionale 1068/2026espresso da questa Corte (Cass. n. 6514/2025) secoNnudmoer oc dui rai ccolta generale 12448/2026“L'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testDoat a pubblicazione 04/05/2026introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpretanel senso che, qualora sia intervenuta una sentenzairrevocabile di assoluzione che riconosce che il fattoaddebitato al dipendente non sussiste o non costituisceillecito penale o che il dipendente medesimo non lo hacommesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine didecadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronunciapenale, l'ufficio competente è tenuto a riaprire ilprocedimento disciplinare per modificarne o confermarnel'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penaleanche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sullalegittimità della sanzione disciplinare irrogata prima dellasentenza penale irrevocabile”.La disciplina dettata dai commi 2 e 3 dell’art. 55 ter d.lgs. n.165/2001, che non è stata incisa dalla novella normativa del2017, si è resa, infatti, necessaria per evitare esiti delprocedimento disciplinare non coerenti con quelli delprocesso penale.La necessità di una nuova valutazione non comportal’automatica caducazione della sanzione inflitta, bensìl’obbligo per la PA di riaprire il procedimento “per modificarneo confermarne l’atto conclusivo” e si impone in quanto,affinché la sentenza penale possa impedire l’irrogazione dellasanzione, è necessario che la stessa abbia escluso lamaterialità delle condotte e non la sola rilevanza penale dellestesse e l’esclusione deve avere ampiezza tale da nonlasciare residuare elementi fattuali, ricompresi dell’originariacontestazione, che possano avere una autonoma rileNvuamnerzoa re gistro generale 23081/2024Numero sezionale 1068/2026(Cass. n. 19514/2024). Numero di raccolta generale 12448/2026Questa Corte, poi, chiamata a pronunciarsi sulDlaat a pubblicazione 04/05/2026compatibilità del comma 3 dell’art. 55 ter d.lgs. citato con ildivieto del ne bis in idem, oltre a ribadire la diversità tra ilpotere disciplinare delle [OSCURATO:PERSONA] e quellodel datore di lavoro privato, ha escluso il denunciatocontrasto con la CEDU, Protocollo 7, art. 4, rilevando che perla stessa giurisprudenza della Corte EDU la sanzionedisciplinare non è assimilabile a quella penale né puòconfigurarsi, nel caso de quo, una riedizione del poteredisciplinare stesso (Cass. n. 25485/2017).5. Il secondo motivo ascrive alla gravata pronuncia la“violazione e falsa applicazione art. 327 c.p.c. e 2909 c.c.(mezzo cassatorio ex art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché l’erroneitàin diritto della pronuncia in parte qua ha violato preesistentigiudicati”. Oltre a ribadire la violazione del giudicato conriguardo alla sentenza che ha statuito la legittimità dellicenziamento, in aggiunta, si rappresenta che altraviolazione del giudicato andava individuata in relazione allasentenza n. 750 del 2022, con cui il Tribunale del lavoroaveva rigettato (sul rilievo del preesistente giudicato, quellodel 2017) la domanda di ripristino del rapporto di lavorospecificando che la domanda veicolata dal lavoratore nelpresente processo (oltre ad essere contrastante col giudicatoformatosi nel 2017), era altresì confliggente col giudicatoformatosi nel 2022, perché richiedere la riapertura delprocedimento disciplinare tende, ovviamente, al ripristino delrapporto di lavoro e comunque al superamento dellasanzione, con la conseguenza che il bene della vita avuto dimira dal lavoratore era sempre il medesimo.6. Il motivo è infondato, per le ragioni già esposte con rigNuuamredroo re gistro generale 23081/2024Numero sezionale 1068/2026allo scrutinio del primo motivo di ricorso, per quanto Naumtteireo ndi era ccolta generale 12448/2026al paventato contrasto con il giudicato costituito dDaalt a pubblicazione 04/05/2026passaggio in giudicato della sentenza sulla declaratoria dilegittimità del licenziamento.È, invece, inammissibile in relazione alla asserita violazionedel giudicato con riferimento ad una precedente pronunciadel 2022 -che aveva dichiarato inammissibile una primadomanda proposta dal Corsanti dopo l’assoluzione in sedepenale- per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto talesentenza non viene trascritta o riassunta nei suoi elementiessenziali e, soprattutto perché non è localizzata e la Cortedi Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale,deve solo procedere ad una verifica degli atti non già alla lororicerca (per tutte, Cass. n. 20924/2019, Cass. n.20181/2019).7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo.9. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confrontidi quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazionea debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materialeversamento del contributo. Rileva al riguardo l’art. 12,comma 5, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n.44/2012, che ha esteso alle Agenzie fiscali l’applicazioneNumero registro generale 23081/2024dell’art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. nN. umero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 12448/20262551/2024). Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 percompensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23081/2024Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 12448/2026Data pubblicazione 04/05/2026