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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1967

Cassazione n. 15568/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il 30/01/1967 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./est.ir N. 40694/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), a fronte della generica deduzione difensiva contenuta nell'atto di appello circa la presenza di un disagio sociale del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il 30/01/1967 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./est.ir N. 40694/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), a fronte della generica deduzione difensiva contenuta nell'atto di appello circa la presenza di un disagio sociale del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
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