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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 04976/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2206/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti pubblicata in data 7.11.2020, depositata in data 4.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Asti la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto, con cui era stata respinta la domanda, è stato confermato all’esito F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2206/2021 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 4976/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 150/2011, con dichiarazione d’ufficio della prescrizione presuntiva del credito professionale.

L’ordinanza è stata cassata da questa Corte con pronuncia n. 29543/219, evidenziando che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio e che il regime della prescrizione presuntiva non opera per i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio.

Riassunta la causa, il tribunale ha respinto nuovamente la richiesta di liquidazione, poiché l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata in sostituzione di altro difensore, non aveva documentato l’iscrizione all'albo dei legali abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 80 e ss., DPR 115/02.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 80, 81, 170 D.P.R. 115/2002, 2697 c.c., 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., lamentando che era compito del giudice acquisire d’ufficio le informazioni circa l’iscrizione della ricorrente all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il tribunale respingere la domanda per carenza di prova di tale presupposto.

Il motivo è fondato.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2206/2021 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 4976/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 ad indicare, né a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di elenco avente natura pubblica (Cass. 14594/2008; Cass.9264/2015).

Per altro verso, nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza dei documenti necessari per la decisione, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l’accertamento dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit., che va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass.19690/2015; Cass. 2206/2020).

E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso con cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2206/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti pubblicata in data 7.11.2020, depositata in data 4.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Asti la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto, con cui era stata respinta la domanda, è stato confermato all’esito F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2206/2021 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 4976/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 150/2011, con dichiarazione d’ufficio della prescrizione presuntiva del credito professionale. L’ordinanza è stata cassata da questa Corte con pronuncia n. 29543/219, evidenziando che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio e che il regime della prescrizione presuntiva non opera per i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. Riassunta la causa, il tribunale ha respinto nuovamente la richiesta di liquidazione, poiché l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata in sostituzione di altro difensore, non aveva documentato l’iscrizione all'albo dei legali abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 80 e ss., DPR 115/02. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 80, 81, 170 D.P.R. 115/2002, 2697 c.c., 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., lamentando che era compito del giudice acquisire d’ufficio le informazioni circa l’iscrizione della ricorrente all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il tribunale respingere la domanda per carenza di prova di tale presupposto. Il motivo è fondato. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2206/2021 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 4976/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 ad indicare, né a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di elenco avente natura pubblica (Cass. 14594/2008; Cass.9264/2015). Per altro verso, nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza dei documenti necessari per la decisione, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l’accertamento dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit., che va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass.19690/2015; Cass. 2206/2020). E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso con cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
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