CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1979
Cassazione n. 21600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1997 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDEI3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati sono stati condannati per il delitto di concorso in tentato furto in abitazione aggravato. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo è altresì manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per la configurabilità dell'attenuante invocata, non si deve avere riguardo solo al valore venale del bene trafugato ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale arrecati con la condotta, in termini effetti o potenziali (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950); il pregiudizio economico in sé, poi, deve essere di valore davvero minimo (anche per il delitto tentato: cfr. Sez. U. n. 28243 del 2013, Zonni, Rv. 255528), cosa che non è nella specie, in cui la Corte di merito ha precisato che il valore dei beni già prelevati dal garage della vittima e di quelli che sarebbero stati prelevati senza l'intervento dei Carabinieri sicuramente era non irrisorio o minimo (lo stesso ricorso ammette, per i primi, il valore di 300 euro). Né rilevano le condizioni economiche della vittima, tranne che il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa comunque costituire pregiudizio per la persona offesa (Sez. 5, n. 20729 del 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247475; Sez. 5, n. 34310 del 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de