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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33682/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25530-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6242/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA di MESSINA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25530 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Messina con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di liquidazione relativo all'imposta complementare di successione del 10% sul valore globale netto imponibile dell'asse ereditario.

Rilevava la scorrettezza dell'operato dell'Ufficio per avere quest'ultimo "erroneamente calcolato la quota di presunzione mobiliare del 10°/0 sull'intero asse ereditario dichiarato dalla contribuente non tenendo presente che la contribuente aveva analiticamente inserito nella dichiarazione di successione il valore dei beni mobili per un importo notevolmente superiore al 10% presuntivo ex lege".

Specificava poi la CTR che i beni mobili indicati nella dichiarazione erano "crediti";

2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 9, comma secondo, e 33 del T.U. 346/1990;

3. la contribuente è rimasta intimata; considerato che:

1. il motivo è fondato.

1.1. L'art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990 stabilisce che "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario".

1.2. Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, la ratio della disposizione contenuta al d.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9, comma 2, va ravvisata nella necessità di evitare il facile occultamento di denaro e gioielli e mobilia i quali, invero, potrebbero pervenire al de cuius fino al momento della sua morte, senza quindi trovar riscontro in inventari precedenti e diversi da quello di cui all'art. 769 c.p.c. e segg. (Cass. 21901/2020; Cass 12935/2013) ed essere facilmente occultati.

1.3. La presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 346/1990 non opera ove l'erede dichiari, per "denaro, gioielli e mobilia" un importo pari o superiore a quello presunto (Cass.31806/2019).

1.4. La Corte (sentenza 21901/2020 cit.) ha altresì sottolineato che "il denaro rientra nell'ambito di applicazione della norma stessa solo quando su di esso il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non quando formasse oggetto di un diritto di credito, contemplato invece nell'art. 18 del d.lgs. 346/1990".

Così, in particolare, "nel caso di denaro che risulta oggetto di deposito presso una banca la proprietà del denaro spetta alla banca e il cliente gode di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 del codice civile), e quindi il saldo del deposito in conto corrente costituisce un credito del defunto e non una sua proprietà.

Del resto la ratio dell'art. 9 del D. Legs. 346-1990 è quella di consentire un accertamento presuntivo di beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come il denaro liquido che si trovi in casa) e dunque non si attaglia ai depositi di conto corrente che possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito (Cass 19160/2003)" (Cass. 21901/2020);

2. alla stregua delle considerazioni sopra esposte è evidente l'errore in cui è incorsa la CTR escludendo l'applicazione dell'art.9 cit. alla fattispecie in esame, in cui la contribuente aveva inserito nella dichiarazione non denaro ma crediti [di denaro];

3. il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, della Sicilia, in diversa composizione, per esame della questioni assorbite nonché per la liquidazione delle spese del processo; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25530-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6242/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA di MESSINA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25530 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che: 1. la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Messina con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di liquidazione relativo all'imposta complementare di successione del 10% sul valore globale netto imponibile dell'asse ereditario. Rilevava la scorrettezza dell'operato dell'Ufficio per avere quest'ultimo "erroneamente calcolato la quota di presunzione mobiliare del 10°/0 sull'intero asse ereditario dichiarato dalla contribuente non tenendo presente che la contribuente aveva analiticamente inserito nella dichiarazione di successione il valore dei beni mobili per un importo notevolmente superiore al 10% presuntivo ex lege". Specificava poi la CTR che i beni mobili indicati nella dichiarazione erano "crediti"; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 9, comma secondo, e 33 del T.U. 346/1990; 3. la contribuente è rimasta intimata; considerato che: 1. il motivo è fondato. 1.1. L'art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990 stabilisce che "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario". 1.2. Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, la ratio della disposizione contenuta al d.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9, comma 2, va ravvisata nella necessità di evitare il facile occultamento di denaro e gioielli e mobilia i quali, invero, potrebbero pervenire al de cuius fino al momento della sua morte, senza quindi trovar riscontro in inventari precedenti e diversi da quello di cui all'art. 769 c.p.c. e segg. (Cass. 21901/2020; Cass 12935/2013) ed essere facilmente occultati. 1.3. La presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 346/1990 non opera ove l'erede dichiari, per "denaro, gioielli e mobilia" un importo pari o superiore a quello presunto (Cass.31806/2019). 1.4. La Corte (sentenza 21901/2020 cit.) ha altresì sottolineato che "il denaro rientra nell'ambito di applicazione della norma stessa solo quando su di esso il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non quando formasse oggetto di un diritto di credito, contemplato invece nell'art. 18 del d.lgs. 346/1990". Così, in particolare, "nel caso di denaro che risulta oggetto di deposito presso una banca la proprietà del denaro spetta alla banca e il cliente gode di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 del codice civile), e quindi il saldo del deposito in conto corrente costituisce un credito del defunto e non una sua proprietà. Del resto la ratio dell'art. 9 del D. Legs. 346-1990 è quella di consentire un accertamento presuntivo di beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come il denaro liquido che si trovi in casa) e dunque non si attaglia ai depositi di conto corrente che possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito (Cass 19160/2003)" (Cass. 21901/2020); 2. alla stregua delle considerazioni sopra esposte è evidente l'errore in cui è incorsa la CTR escludendo l'applicazione dell'art.9 cit. alla fattispecie in esame, in cui la contribuente aveva inserito nella dichiarazione non denaro ma crediti [di denaro]; 3. il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, della Sicilia, in diversa composizione, per esame della questioni assorbite nonché per la liquidazione delle spese del processo; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma ne
Sentenza Cassazione n. 33682/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris