CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08051/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25144/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 51; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (S.N.A.F.), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed eletivamente domiciliato in Roma, via Sampietro di Bastelica 72 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 98/2016, depositata il 22.4.2016, N.R.G. 380/2014. Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 Numero sezionale 707/2022 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni Numero di raccolta generale 8051/2022Data pubblicazione 11/03/2022 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, FORESTAS) denunciando ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni. 2. La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari. 3. FORESTAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF, che ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale. 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), mentre il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 L’[OSCURATO:PERSONA], illustrando congiuntamente i due motivi, sostiene Numero sezionale 707/2022Numero di raccolta generale 8051/2022 che, con la L.R. 12/2002, modificandosi la L.R. 24/1999, si era Data pubblicazione 11/03/2022 introdotto un sistema che prevedeva la regolazione dei rapporti di lavoro presso l’[OSCURATO:PERSONA] in base ad un C.C.N.L. di diritto privato, cui la legge stessa (art. 9 L.R. 24/1999, come modificato appunto dall’art. 6 L.R. 12/2002) rinviava, in una con un C.C.I. regionale (di seguito, CIRL), di diritto pubblico, disciplinato, per quanto riguarda la composizione dell’organismo datoriale preposto alle trattative, sempre dall’art. 9 cit., al comma 2. A dire dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché lo S.N.A.F. rappresentava i dipendenti del settore agricolo forestale privato, esso non poteva dirsi organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto regionale, come prescritto dall’art. 60 della L. 31/1998 e dall’art. 43 del d. lgs. 165/2001, sicché non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati in causa. Aggiunge altresì FORESTAS che tra le parti dispiegherebbe effetto preclusivo di giudicato l’accertamento, riveniente da Cass. 28 luglio 2008, n. 20522 in ordine all’insussistenza di SNAF di fruire delle prerogative sindacali successivamente all’entrata in vigore della L. R.12/2002, così come analogo accertamento derivava da Cass. 27 settembre 2011, n. 16795. 2. I motivi di ricorso sono infondati. 3. Si deve richiamare, perché qui condiviso, il principio di fondo, sancito da questa S.C., secondo cui «il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all'ordinamento privatistico (art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale integrato da Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231) ed a quello pubblicistico (art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001), della F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la Numero sezionale 707/2022Numero di raccolta generale 8051/2022 stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive Data pubblicazione 11/03/2022 o le strutture interessate; conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale (art. 116 Cost. e art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna), che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l'[OSCURATO:PERSONA], di cui all'art. 9 della l.r. Sardegna n. 24 del 1999, come modificato dall'art. 6 della l.r. Sardegna n. 12 del 2002, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5% stabilita dall'art. 60 della l.r. Sardegna n. 31 del 1998» (Cass. 24 luglio 2019, n. 20036). Le argomentazioni della sentenza di appello, nella parte in cui essa assume che il livello collettivo cui si deve fare riferimento per accertare il requisito di rappresentatività fosse quello del comparto regionale, è del tutto in linea con le motivazioni sviluppate nel citato arresto di questa S.C., che si hanno qui per richiamate anche ai sensi dell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. e che sono assorbenti di ogni altro aspetto. 4. Su tali premesse, il motivo di ricorso è altresì infondato anche nella parte in cui esso fa leva sulle sentenze inter partes passate in giudicato. La presente causa muove infatti da una condotta asserita come antisindacale dell’anno 2013, rispetto alla cui valutazione valgono le regole di accesso alle prerogative riguardanti quel momento storico. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 Numero sezionale 707/2022 In particolare, ciò che conta è la rappresentatività esistente rispetto Numero di raccolta generale 8051/2022Data pubblicazione 11/03/2022 alla contrattazione integrativa regionale dell’epoca cui fa riferimento il comportamento antisindacale denunciato. Rispetto ad essa, oltre a risultare il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. stante la ricorrenza di un c.d. “doppia conforme” di merito, è in realtà pacifica ed affermata dalla stessa FORESTAS la sussistenza del requisito percentuale rispetto al livello regionale cui deve farsi riferimento, senza contare che SNAF afferma anzi di avere anch’essa sottoscritto il CIRL vigente e su tale basa rivendica altresì i diritti di cui si dirà trattando del ricorso incidentale. Nessun rilievo ha dunque il contenzioso definito da Cass. 28 luglio 2008, n. 20522, con riferimento alla precedente contrattazione (integrativa regionale), immediatamente successiva alla L.R. 12/2002, cui quella pronuncia affermò che SNAF non avesse partecipato. Ma nessun rilievo ha altresì Cass. 29 luglio 2011, n. 16795, in quanto riguardante una fattispecie di antisindacalità risalente al 2003 ed un regime di esclusione della legittimazione di SNAF dalle trattative parimenti ed in ogni caso da riferire alla contrattazione dell’epoca. Qui la contrattazione (integrativa regionale) di riferimento è ben successiva a quelle e del resto il giudicato, rispetto a situazioni pur intercorrenti tra le medesime parti, ma caratterizzate da elementi intrinseci di variabilità delle circostanze da considerare, non può dispiegare effetti per il futuro, valendo, in ciascun diverso momento storico, l’assetto fattuale volta a volta esistente, A tale regola si è del tutto adeguata la Corte territoriale la quale, nel disattendere l’eccezione di FORESTAS, ha pur sinteticamente svolto considerazioni del tutto analoghe a quelle qui sviluppate. 5. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 Numero sezionale 707/2022 Il ricorso principale, con riferimento al diritto di SNAF di avere a Numero di raccolta generale 8051/2022Data pubblicazione 11/03/2022 disposizione un locale per l’attività sindacale presso il Servizio territoriale di Oristano (ai sensi dell’art. 27 L. 300/1970, richiamato attraverso il rinvio dell’art. 67 L.R. 31/1998 all’art. 47 d. lgs. 29/1993 - ora art. 42 d.lgs. 165/2001 – ed al rinvio di queste ultime norme all’art. 19 «e seguenti» della L. 300/1970) è dunque infondato. Del tutto generico e tale da coinvolgere profili fattuali estranei al giudizio di legittimità è infine il passaggio dei motivi di ricorso in cui si assume che il locale avrebbe potuto essere messo a disposizione in ciascuno dei fabbricati di servizio dell’unità provinciale di Oristano e non necessariamente presso gli uffici di quella città. 6. Il ricorso incidentale assume invece la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) di norme di diritto sui contratti e accordi nazionali di lavoro, per non essere stato riconosciuto il diritto di SNAF ad ottenere da FORESTAS informazioni rispetto ai permessi rilasciati alle altre [OSCURATO:PERSONA], così impedendosi il controllo sul rispetto della clausola di proporzionalità di cui all’art. 1 parte III del CIRL 2004/2007, di cui la ricorrente incidentale assume essere stata firmataria. 6.1 Il principio rivendicato con il motivo è in sé condivisibile. A tal fine non ha pregio il richiamo all’art. 50 d. lgs. 165/2001 o all’art. 68 della L.R. 31/1998, nella parte in cui tali norme prevedono la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati riguardanti permessi, in quanto si tratta chiaramente di regole finalizzate al controllo sui costi pubblici dei permessi sindacali concessi e non alla trasparenza intersindacale. Tuttavia, almeno rispetto alla P.A., per i principi di imparzialità che devono informare il suo procedere (art. 97 Cost.) e per il soggiacere delle attività sindacali da svolgere presso di essa a F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 Numero sezionale 707/2022 regole legali di fondo, secondo il sistema di cui agli artt. 40 ss. d. Numero di raccolta generale 8051/2022Data pubblicazione 11/03/2022 lgs. 165/2001 (ma, analogamente, v. artt. 58 ss. L.R. 31/1998), si deve ritenere che il godimento delle prerogative debba avvenire nel rigoroso rispetto della corrispondente disciplina e che ciascun sindacato abbia interesse a controllare il rispetto di essa al fine di escludere che vi siano favoritismi per l’una o l’altra delle compagini legittimate. Di ciò è del resto chiaro indice, l’art. 43, co. 12, d. lgs. 165/2001 che riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a forme adeguate di informazione ed accesso agli atti sulla rappresentatività e che va inteso come espressione di un principio generale alle informative necessarie al controllo, da parte delle organizzazioni stesse, del rispetto da parte della P.A. delle regole legali e contrattuali di tempo in tempo vigenti. Analoghi diritti di informazione vanno dunque riconosciuti in favore delle Organizzazioni rappresentative ed ammesse come tali al godimento dei permessi, tanto più quando di essi, come è nel caso dell’art. 1 del CIRL evocato dallo SNAF (ma v. anche art. 42, co.2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001), rispetto ad un monte-ore previsto in sede collettiva, sia prevista una ripartizione su base proporzionale. In sostanza, il diritto a quelle informative sussiste, per quanto esso va esercitato, stante l’evidente necessità di abbinare l’interesse all’informazione con il buon andamento della P.A., a condizione che sia evidenziato un concreto e motivato interesse al controllo della legalità intersindacale. 6.2 La domanda dello SNAF, nel caso di specie, riguarda i permessi rilasciati alle [OSCURATO:PERSONA] del territorio di Oristano, mentre la norma del CIRL regola la fruizione proporzionale dei permessi con riferimento all’intero ambito regionale. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 Numero sezionale 707/2022 Sfugge e non è meglio precisato quale sia l’interesse ad Numero di raccolta generale 8051/2022Data pubblicazione 11/03/2022 informazioni su un dato disaggregato per una sola provincia, sicché il motivo non consente comunque, sulla base dei principi sopra fissati, di apprezzare l’esistenza di un diritto all’informazione che sia stato indebitamente leso dal diniego nei cui confronti lo SNAF è insorto. 7. Il contemporaneo rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23.2.2022. Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1