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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06119/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di estinzione per decorso del tempo delle pene inflitte con le seguenti sentenze: 1)sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 22 maggio 2010, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2)sentenza della Corte di appello di Napoli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 4.4.2012 e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le medesime sentenze su istanza formulata dal Procuratore Generale ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., a seguito della condanna intervenuta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019.

Con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, osservava che il reato oggetto della sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, era stato commesso nel 2008, ovvero in epoca antecedente il passaggio in giudicato delle sentenze di cui ai punti 1) e 2) innanzi menzionate ed era stato sanzionato con pena che, cumulata con ognuna di quelle inflitte con le due precedenti, superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.; aggiungeva che i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), erano stati ritenuti unificati dal vincolo della continuazione con ordinanza del 10.12.2012 e la pena era stata rideterminata in anni tre e mesi tre di reclusione, oltre alla multa, e quindi in misura superiore ai limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.

Con riferimento all’istanza di estinzione della pena proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente, osservava che entrambe le pene delle quali si chiedeva l’estinzione, erano state sospese; che il termine di prescrizione doveva farsi decorrere dalla data in cui le pene erano divenute eseguibili e, quindi, nel caso specifico, dal 4.4.2012, data del passaggio in giudicato della sentenza che consentiva l’applicazione della disciplina della continuazione disposta con ordinanza del 10.12.2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V.e determinava la pena in misura superiore ai due anni, così non consentendo il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; che, tuttavia, ostava alla declaratoria di estinzione della pena, la condanna della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, in quanto avente ad oggetto delitto della stessa indole di quelli di cui alle sentenze sopra menzionate. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente, articolando un unico motivo di censura ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 99, 101, 172 e 173 cod. pen.

Lamenta che il Tribunale abbia individuato una causa ostativa all’estinzione delle pene inflitte con le sentenze sopra menzionate nel reato di cui all’ art. 628, secondo e terzo cod. pen., oggetto della sentenza del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, in quanto ritenuto della stessa indole di quelli giudicati con le sentenze sub 1) e 2) relativi ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Osserva che devono ritenersi insussistenti gli elementi valutati quali indici della medesima indole, trattandosi di reati commessi in epoche e luoghi diversi, ed aventi ad oggetto diversi beni/interessi tutelati dalle norme incriminatrici.

Inoltre, richiama il principio secondo il quale la causa ostativa deve essere relativa a reato commesso dopo l’inizio del decorso del termine di prescrizione.

Alla luce di tali motivi, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3.Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Ha osservato che il Giudice dell’esecuzione aveva erroneamente applicato l’art. 172, ultimo comma, cod. pen., il quale esclude l’estinzione della pena qualora sopravvenga una condanna per reati commessi dal condannato dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.

Nel caso di specie, al contrario, il reato era stato commesso prima del passaggio in giudicato delle due sentenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell’art. 172, quarto e quinto comma cod. pen., il tempo necessario per l’estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

Se l’esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario ad estinguerla decorre dalla data in cui la condizione si è verificata.

Questa Corte, con pronunce costanti, ha affermato che, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia divenuta eseguibile in ragione del verificarsi della condizione per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, il termine inizia a decorrere nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia stato adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca (Sez.

F, n. 27328 del 2/9/2020, Rv-279759-0; Sez. 1, n. 11156 del 2/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343-01).

È, infatti, costante l’orientamento secondo il quale, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena, la eseguibilità della pena decorre non dalla pronuncia del provvedimento che revoca il beneficio bensì dalla data in cui si è verificata la causa della revoca. 3.Nel caso di specie, secondo quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione con decisione non oggetto di impugnazione sul punto, il dies a quo di decorrenza del termine deve essere individuato in data 4.4.2012 ovvero alla data del passaggio in giudicato della seconda sentenza (Corte appello di Napoli del 1.10.2010) che consentiva l’applicazione della disciplina della continuazione e di una pena incompatibile con la sospensione condizionale (l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze sopra menzionate del Tribunale di Napoli del 22.5.2010 e della Corte di appello di Napoli del 1.10.2010, rideterminava la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione, così superando il limite di cui all’art. 163 cod. pen.) In conseguenza di quanto innanzi riportato, alla data dell’istanza del ricorrente (2024) era decorso il termine decennale di estinzione della pena ex art. 172, primo comma cod. pen. 4.D’altro canto, non può ritenersi sussistente la causa ostativa alla declaratoria di estinzione della pena individuata, dal giudice dell’esecuzione, nella sopravvenienza di condanna per reato della stessa indole, ovvero in quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019.

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell’art. 172 ultimo comma, ultima parte cod. pen., questa Corte ha affermato che «L'estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte cod. pen., è preclusa solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato dopo l'inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna» [sottolineatura del redattore della presente sentenza] (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Rv, 274849-01; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018 Cc, Rv 274408-01).

La norma è stata così costantemente interpretata alla luce della voluntas legis quale evinta dalla relazione del guardasigilli al codice penale, laddove si fa espresso riferimento, quale condizione preclusiva dell’estinzione della pena, all’azione criminosa che intervenga durante il tempo utile per la prescrizione.

La logica della norma è quella di escludere dal beneficio coloro i quali, reiterando una condotta della medesima indole di quella che ha dato luogo alla precedente condanna, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, quindi, l’operatività in loro favore del beneficio dell’estinzione della pena. 5.Nel caso in esame, il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, è stato, invece, commesso il 24.1.2008 e, quindi, prima del passaggio in giudicato delle sentenze che hanno inflitto le pene che si chiede di dichiarare estinte, risalente rispettivamente, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sent.

Tribunale di Napoli del 22.5.2010) e alla data del 4.4.2012 (sent.

Corte di appello di Napoli del 1.10.2010).

Deve, quindi, ritenersi che non sussista causa ostativa al decorso del termine di prescrizione. 6.Quanto esposto consente di ritenere assorbita la questione relativa alla indole del reato ostativo, aggiungendosi, solo per completezza espositiva, che i reati che vengono in considerazione nella fattispecie, ai sensi dell’art. 101 cod. pen., sono da ritenere della medesima indole in quanto ispirati dai medesimi motivi ovvero, nella specie, da motivi di lucro (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869-01; Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Rv. 266264-01).

Alla luce delle argomentazioni esposte, deve quindi ritenersi che, alla data dell’istanza del ricorrente, si fosse verificata la causa estintiva delle pene inflitte con le sentenze del Gup del Tribunale di Napoli del 22 maggio 2010, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della Corte di appello di Napoli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 4.4.2012. 7.Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di estinzione per decorso del tempo delle pene inflitte con le seguenti sentenze: 1)sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 22 maggio 2010, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2)sentenza della Corte di appello di Napoli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 4.4.2012 e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le medesime sentenze su istanza formulata dal Procuratore Generale ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., a seguito della condanna intervenuta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019. Con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, osservava che il reato oggetto della sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, era stato commesso nel 2008, ovvero in epoca antecedente il passaggio in giudicato delle sentenze di cui ai punti 1) e 2) innanzi menzionate ed era stato sanzionato con pena che, cumulata con ognuna di quelle inflitte con le due precedenti, superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.; aggiungeva che i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), erano stati ritenuti unificati dal vincolo della continuazione con ordinanza del 10.12.2012 e la pena era stata rideterminata in anni tre e mesi tre di reclusione, oltre alla multa, e quindi in misura superiore ai limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Con riferimento all’istanza di estinzione della pena proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente, osservava che entrambe le pene delle quali si chiedeva l’estinzione, erano state sospese; che il termine di prescrizione doveva farsi decorrere dalla data in cui le pene erano divenute eseguibili e, quindi, nel caso specifico, dal 4.4.2012, data del passaggio in giudicato della sentenza che consentiva l’applicazione della disciplina della continuazione disposta con ordinanza del 10.12.2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V.e determinava la pena in misura superiore ai due anni, così non consentendo il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; che, tuttavia, ostava alla declaratoria di estinzione della pena, la condanna della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, in quanto avente ad oggetto delitto della stessa indole di quelli di cui alle sentenze sopra menzionate. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente, articolando un unico motivo di censura ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 99, 101, 172 e 173 cod. pen. Lamenta che il Tribunale abbia individuato una causa ostativa all’estinzione delle pene inflitte con le sentenze sopra menzionate nel reato di cui all’ art. 628, secondo e terzo cod. pen., oggetto della sentenza del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, in quanto ritenuto della stessa indole di quelli giudicati con le sentenze sub 1) e 2) relativi ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Osserva che devono ritenersi insussistenti gli elementi valutati quali indici della medesima indole, trattandosi di reati commessi in epoche e luoghi diversi, ed aventi ad oggetto diversi beni/interessi tutelati dalle norme incriminatrici. Inoltre, richiama il principio secondo il quale la causa ostativa deve essere relativa a reato commesso dopo l’inizio del decorso del termine di prescrizione. Alla luce di tali motivi, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3.Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Ha osservato che il Giudice dell’esecuzione aveva erroneamente applicato l’art. 172, ultimo comma, cod. pen., il quale esclude l’estinzione della pena qualora sopravvenga una condanna per reati commessi dal condannato dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. Nel caso di specie, al contrario, il reato era stato commesso prima del passaggio in giudicato delle due sentenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell’art. 172, quarto e quinto comma cod. pen., il tempo necessario per l’estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. Se l’esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario ad estinguerla decorre dalla data in cui la condizione si è verificata. Questa Corte, con pronunce costanti, ha affermato che, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia divenuta eseguibile in ragione del verificarsi della condizione per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, il termine inizia a decorrere nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia stato adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. F, n. 27328 del 2/9/2020, Rv-279759-0; Sez. 1, n. 11156 del 2/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343-01). È, infatti, costante l’orientamento secondo il quale, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena, la eseguibilità della pena decorre non dalla pronuncia del provvedimento che revoca il beneficio bensì dalla data in cui si è verificata la causa della revoca. 3.Nel caso di specie, secondo quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione con decisione non oggetto di impugnazione sul punto, il dies a quo di decorrenza del termine deve essere individuato in data 4.4.2012 ovvero alla data del passaggio in giudicato della seconda sentenza (Corte appello di Napoli del 1.10.2010) che consentiva l’applicazione della disciplina della continuazione e di una pena incompatibile con la sospensione condizionale (l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze sopra menzionate del Tribunale di Napoli del 22.5.2010 e della Corte di appello di Napoli del 1.10.2010, rideterminava la pena in anni 3 e mesi 3 di reclusione, così superando il limite di cui all’art. 163 cod. pen.) In conseguenza di quanto innanzi riportato, alla data dell’istanza del ricorrente (2024) era decorso il termine decennale di estinzione della pena ex art. 172, primo comma cod. pen. 4.D’altro canto, non può ritenersi sussistente la causa ostativa alla declaratoria di estinzione della pena individuata, dal giudice dell’esecuzione, nella sopravvenienza di condanna per reato della stessa indole, ovvero in quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019. In tema di estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell’art. 172 ultimo comma, ultima parte cod. pen., questa Corte ha affermato che «L'estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte cod. pen., è preclusa solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato dopo l'inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna» [sottolineatura del redattore della presente sentenza] (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Rv, 274849-01; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018 Cc, Rv 274408-01). La norma è stata così costantemente interpretata alla luce della voluntas legis quale evinta dalla relazione del guardasigilli al codice penale, laddove si fa espresso riferimento, quale condizione preclusiva dell’estinzione della pena, all’azione criminosa che intervenga durante il tempo utile per la prescrizione. La logica della norma è quella di escludere dal beneficio coloro i quali, reiterando una condotta della medesima indole di quella che ha dato luogo alla precedente condanna, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, quindi, l’operatività in loro favore del beneficio dell’estinzione della pena. 5.Nel caso in esame, il reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 17.10.2017, irrevocabile il 22.3.2019, è stato, invece, commesso il 24.1.2008 e, quindi, prima del passaggio in giudicato delle sentenze che hanno inflitto le pene che si chiede di dichiarare estinte, risalente rispettivamente, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sent. Tribunale di Napoli del 22.5.2010) e alla data del 4.4.2012 (sent. Corte di appello di Napoli del 1.10.2010). Deve, quindi, ritenersi che non sussista causa ostativa al decorso del termine di prescrizione. 6.Quanto esposto consente di ritenere assorbita la questione relativa alla indole del reato ostativo, aggiungendosi, solo per completezza espositiva, che i reati che vengono in considerazione nella fattispecie, ai sensi dell’art. 101 cod. pen., sono da ritenere della medesima indole in quanto ispirati dai medesimi motivi ovvero, nella specie, da motivi di lucro (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869-01; Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Rv. 266264-01). Alla luce delle argomentazioni esposte, deve quindi ritenersi che, alla data dell’istanza del ricorrente, si fosse verificata la causa estintiva delle pene inflitte con le sentenze del Gup del Tribunale di Napoli del 22 maggio 2010, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della Corte di appello di Napoli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 4.4.2012. 7.Il
Sentenza Cassazione n. 06119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris