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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07546/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre SIGHINOLFI Miklos avverso la sentenza in epigrafe che ha con- fermato la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto respon- sabile del reato di cui all'art.189 commi VI e VII D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 in quanto non ottemperava all'obbligo di arrestarsi e di prestare assistenza dopo avere provocato un incidente stradale in cui riportavano lesioni personali gli occupanti di veicolo antagonista e lo condannava alla pena di giustizia.

2. Deduce difetto motivazionale e violazione di legge processuale con ri- ferimento alla valutazione della prova in relazione all'affermazione di respon- sabilità dell'imputato con particolare riferimento all'elemento psicologico del delitto di fuga; con distinte articolazioni si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto privi di critica censoria agli argomenti addotti a sostegno dell'affermazione di colpevolezza, ripropositivi di identiche censure adeguatamente esaminate e disattese con motivazione priva di illogicità evi- denti e tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è con- sentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammis- sibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli pas- saggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legitti- mità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la ri- lettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 3.1 II ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moti- vazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità dal momento che richiama, in maniera logica e diffusa, le dichiarazioni testimoniali acquisite, la condotta tenuta dal ricorrente dopo il sinistro, il fatto che l'arresto venne operato a molta distanza dal punto del sinistro e solo per la impossibilità ma- teriale di proseguire la marcia e che la denuncia di furto del mezzo costituiva riscontro evidente alla consapevolezza dell'imputato dell'avere concorso a determinare un sinistro stradale e di essersi sottratto agli obblighi di arresto e di assistenza.

Con motivazione priva di fratture logiche e con la quale il primo motivo di ricorso omette di confrontarsi, la corte ha riconosciuto la inattendi- bilità delle dichiarazioni della madre del ricorrente che riferiva che il figlio era svenuto dopo il fatto e versava in condizioni di confusione mentale. 3.2 Con adeguato sforzo motivazionale ha poi giustificato l'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non ravvisando profili di meritevolezza a favore del ricorrente ed evidenziando gli elementi, riconduci- bili ai criteri di cui all'art.133 cod.pen., posti a fondamento dell'esclusione, con giudizio non contraddittorio e pertanto non sindacabile in questa sede ((Cfr. sez.3, 23/04/2013, Banic, Rv.256172; sez.5, 13/04/2017, Pettinelli, R.271269). 3.3 Ha infine evidenziato, con motivazione aderente alla istruttoria dibat- timentale e priva di illogicità e contraddittorietà, come la condotta del ricor- rente non potesse essere qualificata di particolare tenuità ed offensività, in considerazione del complessivo comportamento serbato anche nelle fasi suc- cessive al fatto laddove aveva inteso sottrarsi alle proprie responsabilità me- diante la presentazione di una falsa denuncia di furto, così da escludere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre SIGHINOLFI Miklos avverso la sentenza in epigrafe che ha con- fermato la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto respon- sabile del reato di cui all'art.189 commi VI e VII D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 in quanto non ottemperava all'obbligo di arrestarsi e di prestare assistenza dopo avere provocato un incidente stradale in cui riportavano lesioni personali gli occupanti di veicolo antagonista e lo condannava alla pena di giustizia. 2. Deduce difetto motivazionale e violazione di legge processuale con ri- ferimento alla valutazione della prova in relazione all'affermazione di respon- sabilità dell'imputato con particolare riferimento all'elemento psicologico del delitto di fuga; con distinte articolazioni si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto privi di critica censoria agli argomenti addotti a sostegno dell'affermazione di colpevolezza, ripropositivi di identiche censure adeguatamente esaminate e disattese con motivazione priva di illogicità evi- denti e tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è con- sentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammis- sibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli pas- saggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legitti- mità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la ri- lettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 3.1 II ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moti- vazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità dal momento che richiama, in maniera logica e diffusa, le dichiarazioni testimoniali acquisite, la condotta tenuta dal ricorrente dopo il sinistro, il fatto che l'arresto venne operato a molta distanza dal punto del sinistro e solo per la impossibilità ma- teriale di proseguire la marcia e che la denuncia di furto del mezzo costituiva riscontro evidente alla consapevolezza dell'imputato dell'avere concorso a determinare un sinistro stradale e di essersi sottratto agli obblighi di arresto e di assistenza. Con motivazione priva di fratture logiche e con la quale il primo motivo di ricorso omette di confrontarsi, la corte ha riconosciuto la inattendi- bilità delle dichiarazioni della madre del ricorrente che riferiva che il figlio era svenuto dopo il fatto e versava in condizioni di confusione mentale. 3.2 Con adeguato sforzo motivazionale ha poi giustificato l'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non ravvisando profili di meritevolezza a favore del ricorrente ed evidenziando gli elementi, riconduci- bili ai criteri di cui all'art.133 cod.pen., posti a fondamento dell'esclusione, con giudizio non contraddittorio e pertanto non sindacabile in questa sede ((Cfr. sez.3, 23/04/2013, Banic, Rv.256172; sez.5, 13/04/2017, Pettinelli, R.271269). 3.3 Ha infine evidenziato, con motivazione aderente alla istruttoria dibat- timentale e priva di illogicità e contraddittorietà, come la condotta del ricor- rente non potesse essere qualificata di particolare tenuità ed offensività, in considerazione del complessivo comportamento serbato anche nelle fasi suc- cessive al fatto laddove aveva inteso sottrarsi alle proprie responsabilità me- diante la presentazione di una falsa denuncia di furto, così da escludere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023
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