Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 novembre 1948

Cassazione n. 35398/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa del proposto ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

Ritenuto in fatto 1.11 decreto impugnato, della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di questi, con il quale veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni quattro, con le prescrizioni in detto decreto contenute, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il versamento di cauzione di euro quattromila.

La pericolosità sociale del soggetto - ricondotta alla categoria dell'art.4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 159 del 2011 - si trae dal recente coinvolgimento di questi nel procedimento penale c.d.

"Gotha", nell'ambito del quale è stato dapprima rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis comma 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 cod. pen. ed è tuttora imputato, e nel corso del quale ne è stata affermata la penale responsabilità - da ultimo, in esito al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione - per il delitto di cui all'art. 416-bis commi 1 e 4 cod. pen..

Della sentenza del rito rescissorio è noto, ad oggi, il solo dispositivo. 2.Sono stati presentati due ricorsi, a firma di difensori abilitati, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 ricorso per cassazione, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e all'art. 4 comma 9 e agli artt. 6 e 10 del codice antimafia per essere il decreto impugnato nullo ed emesso in violazione di legge in quanto affetto da violazione meramente apparente in ordine alla pronosticata persistenza della pericolosità sociale in capo al preposto. [OSCURATO:PERSONA] dell'Appello, infatti, pur nell'autonomia cognitiva che governa i rapporti tra processo penale e processo di prevenzione, avrebbe dovuto tenere conto dell'effetto di condizionamento della riqualificazione giuridica del fatto sulla verifica della pericolosità sociale in capo al proposto e della relativa prognosi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il decorso del tempo potrebbe determinare la cessazione o l'affievolimento della pericolosità qualificata, anche prendendo in considerazione il ruolo rivestito all'interno dell'associazione.

Se infatti, nel caso di ruolo di vertice, sarebbe lecito presumere la persistenza della pericolosità sociale in assenza di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali, nel caso di partecipazione semplice sarebbe richiesto un approfondimento concreto in punto di attualità e di connessa durata della eventuale misura applicata.

E tale approfondimento difetterebbe, non avendo il collegio considerato la riqualificazione giuridica del fatto operata in sede di rinvio, continuando ad affermare la natura verticistica della condotta di [OSCURATO:PERSONA], riproponendo le valutazioni cassate dalla Suprema Corte nel corso del procedimento penale.

La motivazione, dunque, sarebbe di mera apparenza, ponendosi in contrasto con il contenuto del giudizio di rinvio, e ritenendo l'irrilevanza di elementi idonei ad indicare un affievolimento della pericolosità sociale sulla base della presunzione connessa all'affermato ruolo verticistico. 2.2.

Altro ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato promosso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è affidato ad un solo, composito motivo che, in buona parte, ha sostanzialmente riprodotto le censure esposte dal co-difensore e, per il resto, con svariati richiami giurisprudenziali, si è concentrato sul difetto di effettività e certezza dei fatti storici posti a fondamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale, che la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio del 10 marzo 2022 nell'ambito del giudizio penale, avrebbe singolarmente investito di critiche, tenute in non cale dalla Corte d'appello; sarebbe poi ravvisabile un "vuoto" di motivazione a riguardo del dato dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, perché, da un lato, gli elementi eventualmente valorizzabili riguarderebbero condotte molto risalenti nel tempo e, dall'altro, le dichiarazioni rese dall'ultimo collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state valutate apoditticamente, senza alcuna considerazione delle argomentazioni difensive, svolte sul punto nel giudizio di appello.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

In tale nozione va, nondimeno, ricompresa sia l'ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, ricorrente nei casi di assenza totale della motivazione, cui consegue la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui la decisione è assunta «con decreto motivato»; sia l'ipotesi della motivazione apparente, che invece sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente ponderato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le tante, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 2.11 rapporto tra il processo penale e il procedimento di prevenzione è regolato dal principio generale dell'autonomia dell'oggetto dei due giudizi, che assume portata peculiare in subiecta materia - quella della c.d. pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 159 del 2011.

Invero, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a cui si intende dare continuità, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, è più ampio ed elastico di quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato, posto che, mentre quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259074, nonché Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252841; in questi termini, cfr. anche Corte cost., n. 270 del 2011 e Corte cost., n. 275 del 1996).

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (sez.

U n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512).

Da tale autonomia discende, pertanto, che nel giudizio di prevenzione possono avere rilievo i "fatti storici" accertati o le cui informazioni siano state acquisite, sia nell'ambito del procedimento di prevenzione, sia nell'ambito del processo penale, anche se in ipotesi non ritenuti idonei o sufficienti ai fini di una sentenza di condanna (sez.

U n. 18 del 03/07/1996, Simonelli e altri, Rv. 205261).

Con fatti storici "accertati" si intende, appunto, fatti "certi", ancorchè diversamente apprezzabili ai fini dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio ovvero deponenti per il giudizio di pericolosità del prevenuto, presupposto dell'applicazione di una misura di prevenzione in quanto raggiunto da sufficienti indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa; fermo restando che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è comunque necessario appurare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto e, solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (sez.

U Gattuso, cit., Rv. 271511).

3. Poste tali premesse, il decreto impugnato deve ritenersi affetto dal vizio di violazione di legge, per omessa motivazione, lì dove ha ritenuto accertati gli indizi di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione di tipo mafioso senza confrontarsi specificamente con le ragioni enunciate dalla Corte di cassazione a fondamento dell'annullamento con rinvio della sentenza di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione ex art. 416-bis cod. pen..

Più precisamente, l'incedere argomentativo della decisione d'appello - che pure ha fatto cenno alla necessità di tener conto del giudizio rescindente del rito di cognizione - ha riproposto, uno per uno, i dati indiziari assemblati con la sentenza annullata, riferiti a singole vicende fattuali sulle quali la Corte di cassazione aveva formulato mirate osservazioni critiche, volte non solo ad apprezzame l'insufficiente consistenza probatoria, quanto piuttosto, in qualche caso, a dubitare della loro concreta verificazione fenomenica e a censurarne, comunque, la valenza loro attribuita dalla decisione di condanna, dequotata come manifestamente illogica.

I rilievi formulati dai giudici di legittimità, ove pure reputati non vincolanti al cospetto di una "nuova" pronuncia di colpevolezza in esito al giudizio rescissorio, non sono stati analizzati come pure sarebbe stato doveroso, in presenza di una decisione allo stato non irrevocabile, di cui non è nota la motivazione e sono stati, anzi, pretermessi senza confronto, nemmeno di minimo dettaglio.

Del resto, i motivi di ricorso formalizzati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], esaminati ed accolti pressochè in toto dalla Corte di cassazione, avevano riguardato, ciascuno, gli elementi di fatto reiterati nel corpo motivo del decreto oggetto d'impugnazione ad illustrazione della conferma della misura di prevenzione personale.

Ci si riferisce, segnatamente, al colloquio intercettato nel 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interpretato in "combinato" con quello in carcere del 2016, alla vicenda della riapertura del bar Malavenda, alle dichiarazioni del Lucibello, alla conversazione intercettata il 20 marzo 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle tematiche elettorali.

E pure a riguardo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che il decreto impugnato ha valutato significative anche per il periodo successivo al 2005, le proposizioni enunciate si rivelano generiche, perché, ancora una volta, si limitano ad un loro richiamo omnicomprensivo, senza sviscerare gli specifici rilievi che vi ha dedicato la sentenza di annullamento, anche in tal caso critica sui relativi profili di attendibilità intrinseca del propalato, che narra peraltro di episodi risalenti nel tempo (cfr. pag. 85, a riguardo dei contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate nel provvedimento impugnato, verosimilmente ritenute non rilevanti nel giudizio penale di secondo grado del proc.

"GOTHA" (pag.19 decreto impugnato), non paiono assumere, ove pure vagliate autonomamente in questa sede, spessore sufficiente, per i contenuti da soli non dirimenti, a contrastare le deduzioni svolte, con approccio particolareggiato, dalla sentenza rescindente di questa Corte.

Insomma, i due giudizi, pur non coincidendo nell'oggetto, per essere uno relativo all'accertamento di una condotta di partecipazione, l'altro alla verifica di una situazione di appartenenza, sono confluiti sui medesimi binari: la sentenza di annullamento nel giudizio di cognizione, con la motivazione esposta, ha messo in discussione la sussistenza e, comunque, la concludenza degli elementi di fatto posti a base della valutazione di pericolosità.

Né pare consentito, in questa fase processuale, rieditare le medesime circostanze di fatto sulla scorta del novum costituito dalla condanna del proposto nel giudizio rescissorio di cognizione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Nel procedimento di prevenzione, come anticipato, il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità, come detto, tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; non di meno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura (sez.5, n. 1831 del 17/12/2015, Mannina, Rv. 265862).

E tanto vale a dire che sarebbe stato indispensabile disporre della motivazione della sentenza del rito rescissorio di cognizione, perché soltanto alla sua trama espositiva sarebbe stato possibile fare riferimento per superare, con inferenze ragionate, i passaggi partitamente censurati dal giudizio di annullamento del processo penale; tanto più che il verdetto del giudizio di rinvio, sommariamente noto per il dispositivo, ha ritenuto il prevenuto responsabile del reato di associazione mafiosa ma in veste di partecipe, con ipotetico riflesso sulla calibrazione dell'apprezzamento della pericolosità sociale; e che la presunzione di pericolosità che di regola accompagna gli appartenenti ad associazione mafiosa non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quanto più gli elementi rilevatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (ex multis, sez.5, n. 28624 del 19/01/2017, Cannmarata, Rv. 270554), come ravvisabile nel caso di specie, ove gli ultimi indicatori di "intraneità" al consesso di ndrangheta, evidenziati dal provvedimento impugnato, possono risalire al 2014 (cfr. pag. 19 decreto impugnato). 4.Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa del proposto ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1.11 decreto impugnato, della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di questi, con il quale veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni quattro, con le prescrizioni in detto decreto contenute, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il versamento di cauzione di euro quattromila. La pericolosità sociale del soggetto - ricondotta alla categoria dell'art.4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 159 del 2011 - si trae dal recente coinvolgimento di questi nel procedimento penale c.d. "Gotha", nell'ambito del quale è stato dapprima rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis comma 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 cod. pen. ed è tuttora imputato, e nel corso del quale ne è stata affermata la penale responsabilità - da ultimo, in esito al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione - per il delitto di cui all'art. 416-bis commi 1 e 4 cod. pen.. Della sentenza del rito rescissorio è noto, ad oggi, il solo dispositivo. 2.Sono stati presentati due ricorsi, a firma di difensori abilitati, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 ricorso per cassazione, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e all'art. 4 comma 9 e agli artt. 6 e 10 del codice antimafia per essere il decreto impugnato nullo ed emesso in violazione di legge in quanto affetto da violazione meramente apparente in ordine alla pronosticata persistenza della pericolosità sociale in capo al preposto. [OSCURATO:PERSONA] dell'Appello, infatti, pur nell'autonomia cognitiva che governa i rapporti tra processo penale e processo di prevenzione, avrebbe dovuto tenere conto dell'effetto di condizionamento della riqualificazione giuridica del fatto sulla verifica della pericolosità sociale in capo al proposto e della relativa prognosi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il decorso del tempo potrebbe determinare la cessazione o l'affievolimento della pericolosità qualificata, anche prendendo in considerazione il ruolo rivestito all'interno dell'associazione. Se infatti, nel caso di ruolo di vertice, sarebbe lecito presumere la persistenza della pericolosità sociale in assenza di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali, nel caso di partecipazione semplice sarebbe richiesto un approfondimento concreto in punto di attualità e di connessa durata della eventuale misura applicata. E tale approfondimento difetterebbe, non avendo il collegio considerato la riqualificazione giuridica del fatto operata in sede di rinvio, continuando ad affermare la natura verticistica della condotta di [OSCURATO:PERSONA], riproponendo le valutazioni cassate dalla Suprema Corte nel corso del procedimento penale. La motivazione, dunque, sarebbe di mera apparenza, ponendosi in contrasto con il contenuto del giudizio di rinvio, e ritenendo l'irrilevanza di elementi idonei ad indicare un affievolimento della pericolosità sociale sulla base della presunzione connessa all'affermato ruolo verticistico. 2.2. Altro ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato promosso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è affidato ad un solo, composito motivo che, in buona parte, ha sostanzialmente riprodotto le censure esposte dal co-difensore e, per il resto, con svariati richiami giurisprudenziali, si è concentrato sul difetto di effettività e certezza dei fatti storici posti a fondamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale, che la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio del 10 marzo 2022 nell'ambito del giudizio penale, avrebbe singolarmente investito di critiche, tenute in non cale dalla Corte d'appello; sarebbe poi ravvisabile un "vuoto" di motivazione a riguardo del dato dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, perché, da un lato, gli elementi eventualmente valorizzabili riguarderebbero condotte molto risalenti nel tempo e, dall'altro, le dichiarazioni rese dall'ultimo collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state valutate apoditticamente, senza alcuna considerazione delle argomentazioni difensive, svolte sul punto nel giudizio di appello. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione va, nondimeno, ricompresa sia l'ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, ricorrente nei casi di assenza totale della motivazione, cui consegue la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui la decisione è assunta «con decreto motivato»; sia l'ipotesi della motivazione apparente, che invece sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente ponderato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 2.11 rapporto tra il processo penale e il procedimento di prevenzione è regolato dal principio generale dell'autonomia dell'oggetto dei due giudizi, che assume portata peculiare in subiecta materia - quella della c.d. pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 159 del 2011. Invero, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a cui si intende dare continuità, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, è più ampio ed elastico di quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato, posto che, mentre quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259074, nonché Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252841; in questi termini, cfr. anche Corte cost., n. 270 del 2011 e Corte cost., n. 275 del 1996). Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (sez. U n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). Da tale autonomia discende, pertanto, che nel giudizio di prevenzione possono avere rilievo i "fatti storici" accertati o le cui informazioni siano state acquisite, sia nell'ambito del procedimento di prevenzione, sia nell'ambito del processo penale, anche se in ipotesi non ritenuti idonei o sufficienti ai fini di una sentenza di condanna (sez. U n. 18 del 03/07/1996, Simonelli e altri, Rv. 205261). Con fatti storici "accertati" si intende, appunto, fatti "certi", ancorchè diversamente apprezzabili ai fini dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio ovvero deponenti per il giudizio di pericolosità del prevenuto, presupposto dell'applicazione di una misura di prevenzione in quanto raggiunto da sufficienti indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa; fermo restando che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è comunque necessario appurare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto e, solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (sez. U Gattuso, cit., Rv. 271511). 3. Poste tali premesse, il decreto impugnato deve ritenersi affetto dal vizio di violazione di legge, per omessa motivazione, lì dove ha ritenuto accertati gli indizi di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione di tipo mafioso senza confrontarsi specificamente con le ragioni enunciate dalla Corte di cassazione a fondamento dell'annullamento con rinvio della sentenza di conferma della condanna emessa nel giudizio di cognizione ex art. 416-bis cod. pen.. Più precisamente, l'incedere argomentativo della decisione d'appello - che pure ha fatto cenno alla necessità di tener conto del giudizio rescindente del rito di cognizione - ha riproposto, uno per uno, i dati indiziari assemblati con la sentenza annullata, riferiti a singole vicende fattuali sulle quali la Corte di cassazione aveva formulato mirate osservazioni critiche, volte non solo ad apprezzame l'insufficiente consistenza probatoria, quanto piuttosto, in qualche caso, a dubitare della loro concreta verificazione fenomenica e a censurarne, comunque, la valenza loro attribuita dalla decisione di condanna, dequotata come manifestamente illogica. I rilievi formulati dai giudici di legittimità, ove pure reputati non vincolanti al cospetto di una "nuova" pronuncia di colpevolezza in esito al giudizio rescissorio, non sono stati analizzati come pure sarebbe stato doveroso, in presenza di una decisione allo stato non irrevocabile, di cui non è nota la motivazione e sono stati, anzi, pretermessi senza confronto, nemmeno di minimo dettaglio. Del resto, i motivi di ricorso formalizzati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], esaminati ed accolti pressochè in toto dalla Corte di cassazione, avevano riguardato, ciascuno, gli elementi di fatto reiterati nel corpo motivo del decreto oggetto d'impugnazione ad illustrazione della conferma della misura di prevenzione personale. Ci si riferisce, segnatamente, al colloquio intercettato nel 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interpretato in "combinato" con quello in carcere del 2016, alla vicenda della riapertura del bar Malavenda, alle dichiarazioni del Lucibello, alla conversazione intercettata il 20 marzo 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle tematiche elettorali. E pure a riguardo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che il decreto impugnato ha valutato significative anche per il periodo successivo al 2005, le proposizioni enunciate si rivelano generiche, perché, ancora una volta, si limitano ad un loro richiamo omnicomprensivo, senza sviscerare gli specifici rilievi che vi ha dedicato la sentenza di annullamento, anche in tal caso critica sui relativi profili di attendibilità intrinseca del propalato, che narra peraltro di episodi risalenti nel tempo (cfr. pag. 85, a riguardo dei contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate nel provvedimento impugnato, verosimilmente ritenute non rilevanti nel giudizio penale di secondo grado del proc. "GOTHA" (pag.19 decreto impugnato), non paiono assumere, ove pure vagliate autonomamente in questa sede, spessore sufficiente, per i contenuti da soli non dirimenti, a contrastare le deduzioni svolte, con approccio particolareggiato, dalla sentenza rescindente di questa Corte. Insomma, i due giudizi, pur non coincidendo nell'oggetto, per essere uno relativo all'accertamento di una condotta di partecipazione, l'altro alla verifica di una situazione di appartenenza, sono confluiti sui medesimi binari: la sentenza di annullamento nel giudizio di cognizione, con la motivazione esposta, ha messo in discussione la sussistenza e, comunque, la concludenza degli elementi di fatto posti a base della valutazione di pericolosità. Né pare consentito, in questa fase processuale, rieditare le medesime circostanze di fatto sulla scorta del novum costituito dalla condanna del proposto nel giudizio rescissorio di cognizione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Nel procedimento di prevenzione, come anticipato, il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità, come detto, tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; non di meno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura (sez.5, n. 1831 del 17/12/2015, Mannina, Rv. 265862). E tanto vale a dire che sarebbe stato indispensabile disporre della motivazione della sentenza del rito rescissorio di cognizione, perché soltanto alla sua trama espositiva sarebbe stato possibile fare riferimento per superare, con inferenze ragionate, i passaggi partitamente censurati dal giudizio di annullamento del processo penale; tanto più che il verdetto del giudizio di rinvio, sommariamente noto per il dispositivo, ha ritenuto il prevenuto responsabile del reato di associazione mafiosa ma in veste di partecipe, con ipotetico riflesso sulla calibrazione dell'apprezzamento della pericolosità sociale; e che la presunzione di pericolosità che di regola accompagna gli appartenenti ad associazione mafiosa non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quanto più gli elementi rilevatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (ex multis, sez.5, n. 28624 del 19/01/2017, Cannmarata, Rv. 270554), come ravvisabile nel caso di specie, ove gli ultimi indicatori di "intraneità" al consesso di ndrangheta, evidenziati dal provvedimento impugnato, possono risalire al 2014 (cfr. pag. 19 decreto impugnato). 4.Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35398/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris