CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 27580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 3905 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5645-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3398/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il 05/08/2021 R.G.N. 2298/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto revocazione R.G.N. 5645/2022 Cron. Rep. Ud. 26/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3398/21, la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di revocazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inail e fondata sull’asserito dolo Numero registro generale 5645/2022 Numero sezionale 3905/2025 Numero di raccolta generale 27580/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 dell’Inail per avere sollevato l’eccezione di prescrizione facendo risultare una circostanza falsa, ovvero che la prima domanda di Iardino di interruzione della prescrizione fosse datata 23.7.2009, mentre ve ne era una precedente, datata 24.5.2006. La Corte d’appello riteneva non dimostrato il dolo processuale. Iardino ha poi proposto ricorso per cassazione adducendo l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. L’Inail resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto attesa la sopravvenuta rinuncia al ricorso, depositata dal ricorrente personalmente il 18.2.2025. Le spese del giudizio sono a carico del rinunciante, non essendovi specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.n.9474/2020). Non si applica l’art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02 trattandosi di pronuncia di estinzione. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5645/2022 Numero sezionale 3905/2025 Numero di raccolta generale 27580/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5645/2022 Numero sezionale 3905/2025 Numero di raccolta generale 27580/2025 Data pubblicazione 16/10/2025