CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 16557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle par-R5 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte di appello di Napoli, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2016, è stata applicata al medesimo, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199G, accertato in Aversa 1'11 ottobre 2013; premesso che nel ricorso si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità e all'eccessività del trattamento sanzionatorio; precisato che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando dunque le doglianze sollevate tra quelle ammesse in questa sede; rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA],liere estensore Il Presidente