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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22042/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 dicembre 2023 il Tribunale di Crotone ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.667,00 di multa in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a fine di spaccio, di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo la confisca di tutto quanto in sequestro - tra cui due telefoni cellulari con relative schede SIM

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 240 cod. pen., lamentando che il provvedimento di confisca dei due apparecchi telefonici sequestratigli sarebbe stato disposto in carenza di motivazione adeguata, non essendo stata, in particolare, esplicata la pertinenzialità di tali beni rispetto alla commissione del delitto contestatogli.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei cellulari e delle relative schede SIM in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. L'art. 240 cod. pen. prevede, infatti, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01).

Trattandosi, tuttavia, di confisca facoltativa, il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati a commettere il reato, e ciò anche laddove si veda in ipotesi di sentenza di patteggiamento (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01).Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale di Crotone abbia sufficientemente esplicato, sia pure in via implicita e nella sintesi che tipicamente connota la redazione della motivazione di una sentenza di patteggiamento, le ragioni di confisca dei beni in sequestro, anche solo limitandosi ad affermare, in termini generici, che trattavasi «di cose costituenti "corpo del reato" o che comunque servirono o furono destinate e commettere il reato».

L'entità del traffico gestito dall'imputato, per come evincibile dalla stessa connotazione della condotta delittuosa contestatagli, unitamente allo spessore criminale da costui palesato, consentono, infatti, di far ritenere comprovato, in modo congruo, come i due telefoni cellulari oggetto di sequestro fossero stati utilizzati dal Clemente per commettere il reato a lui ascritto.

3. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 dicembre 2023 il Tribunale di Crotone ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.667,00 di multa in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a fine di spaccio, di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo la confisca di tutto quanto in sequestro - tra cui due telefoni cellulari con relative schede SIM 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 240 cod. pen., lamentando che il provvedimento di confisca dei due apparecchi telefonici sequestratigli sarebbe stato disposto in carenza di motivazione adeguata, non essendo stata, in particolare, esplicata la pertinenzialità di tali beni rispetto alla commissione del delitto contestatogli. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei cellulari e delle relative schede SIM in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. L'art. 240 cod. pen. prevede, infatti, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Trattandosi, tuttavia, di confisca facoltativa, il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati a commettere il reato, e ciò anche laddove si veda in ipotesi di sentenza di patteggiamento (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01).Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale di Crotone abbia sufficientemente esplicato, sia pure in via implicita e nella sintesi che tipicamente connota la redazione della motivazione di una sentenza di patteggiamento, le ragioni di confisca dei beni in sequestro, anche solo limitandosi ad affermare, in termini generici, che trattavasi «di cose costituenti "corpo del reato" o che comunque servirono o furono destinate e commettere il reato». L'entità del traffico gestito dall'imputato, per come evincibile dalla stessa connotazione della condotta delittuosa contestatagli, unitamente allo spessore criminale da costui palesato, consentono, infatti, di far ritenere comprovato, in modo congruo, come i due telefoni cellulari oggetto di sequestro fossero stati utilizzati dal Clemente per commettere il reato a lui ascritto. 3. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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