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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 48056/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 1 luglio 2022, il tribunale della libertà di Genova, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento datato 1-6-2022 con il quale il tribunale di Savona aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso inflitta. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della misura cautelare posto che era stata omessa qualsiasi valutazione in ordine alla idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che impendendo l'allontanamento dal luogo di residenza si profilava misura idonea ad assicurare le esigenze cautelari; irrilevante, perché mai devoluta ed illogica, era poi la circostanza dell'assenza di reddito in capo alla convivente e l'ordinanza doveva ritenersi affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Ed invero con plurimi interventi questa Corte di cassazione ha affermato che, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 - 01); inoltre si è stabilito ancora come il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.; ed in motivazione, la Corte ha poi precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico (Sez. 2 - , n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 - 01).

Ne consegue affermare che la valutazione totalmente negativa del tribunale della libertà sulla possibilità di applicazione del regime degli arresti domiciliari in considerazione della assenza di redditi leciti del nucleo familiare, della particolare gravità dei fatti emersi, della elevata entità della pena già inflitta e della avvenuta reiterazione di condotte delittuose fuori dal territorio di residenza, costituiscono considerazioni assorbenti anche con riguardo alla possibile applicazione del regime degli arresti domiciliari con strumenti di controllo tanto più che, nel caso in esame, si verte in tema di truffe consumate anche a mezzo telefono e quindi in condizioni che l'applicazione del regime richiesto non potrebbe prevenire.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod.proc.pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 18 ottobre 202 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -1)E P OSITATO lN [OSCURATO:PERSONA]:S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 1 luglio 2022, il tribunale della libertà di Genova, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento datato 1-6-2022 con il quale il tribunale di Savona aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso inflitta. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della misura cautelare posto che era stata omessa qualsiasi valutazione in ordine alla idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che impendendo l'allontanamento dal luogo di residenza si profilava misura idonea ad assicurare le esigenze cautelari; irrilevante, perché mai devoluta ed illogica, era poi la circostanza dell'assenza di reddito in capo alla convivente e l'ordinanza doveva ritenersi affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Ed invero con plurimi interventi questa Corte di cassazione ha affermato che, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 - 01); inoltre si è stabilito ancora come il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.; ed in motivazione, la Corte ha poi precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico (Sez. 2 - , n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 - 01). Ne consegue affermare che la valutazione totalmente negativa del tribunale della libertà sulla possibilità di applicazione del regime degli arresti domiciliari in considerazione della assenza di redditi leciti del nucleo familiare, della particolare gravità dei fatti emersi, della elevata entità della pena già inflitta e della avvenuta reiterazione di condotte delittuose fuori dal territorio di residenza, costituiscono considerazioni assorbenti anche con riguardo alla possibile applicazione del regime degli arresti domiciliari con strumenti di controllo tanto più che, nel caso in esame, si verte in tema di truffe consumate anche a mezzo telefono e quindi in condizioni che l'applicazione del regime richiesto non potrebbe prevenire. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod.proc.pen. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 ottobre 202 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -1)E P OSITATO lN [OSCURATO:PERSONA]:S
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