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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 1954

Cassazione n. 32340/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1954 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [7_ [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta l'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire n. 215/2010, afferente ad opere edilizie abusive realizzate su un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32.

2. Con il primo motivo, la ricorrente, premesso che le era stato addebitato di avere, nel sostituire i solai dell'edificio preesistente, a parità di altezza e di area di sedime dell'edificio, realizzato un portico attiguo ed intermedio non consentito benché i volumi non fossero stati incrementati, rappresenta che tale costruzione ha formato oggetto di domanda di condono edilizio.

Il Comune, con permesso di costruire del 1.10.2003, aveva rilasciato l'autorizzazione in sanatoria legittimando il fabbricato oggetto della sentenza penale e determinando la decadenza della sanzione della demolizione.

E' stata quindi richiesta la revoca dell'ordine di demolizione, poiché la ristrutturazione del fabbricato è avvenuta in conformità alla normativa urbanistica, in quanto non vi è stato incremento di volume.

Anche la sanatoria paesaggistica è legittima, essendo prevista la procedura per gli "interventi minori" e il recupero funzionale dell'edificio senza incrementi volumetrici è consentito dalle vigenti disposizioni urbanistiche e paesistiche.

Per tale intervento di recupero funzionale era sufficiente la DIA, non è stata contestata e rilevata alcuna difformità essenziale e quindi esso è stato sanato con la prescrizione che l'ampliamento al piano rialzato e al primo piano debba essere demolito.

Rientra, d'altronde, nei poteri della P .

A. concedere una sanatoria parziale, quale espressione del potere di vigilanza sul territorio.

Né al giudice penale è consentito riaprire l'iter per ordinare la demolizione delle opere edilizie di cui si controverte, dichiarando l'invalidità della sanatoria, che, con il pagamento dell'oblazione, ha viceversa comportato l'estinzione di ogni procedimento sanzionatorio.

E' pur vero, infatti, che il Comune non ha sanato la porzione dell'edificio ubicata sul lato ovest ma l'incremento di consistenza della costruzione in difformità ha portato ad un unico edificio e quindi l'abuso deve essere punito esclusivamente con una sanzione economica.

D'altronde il giudice dell'esecuzione non ha spiegato sotto quale profilo non sia legittima la declaratoria di regolarità della volumetria preesistente e non ha tenuto conto che sarebbe paradossale demolire l'intera costruzione e non la limitata porzione dell'ampliamento.

2.1. Anche la Sovrintendenza ha rilevato che la realizzazione di recupero dell'edificio è avvenuta legittimamente, non ha alterato l'ambiente, non ha chiuso vedute panoramiche.

Il giudice dell'esecuzione non ha nemmeno considerato che la traslazione della parete non ha determinato incremento di volumi.

Il modesto ampliamento costituisce intervento di edilizia minore, suscettibile di sanatoria.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe pertanto dovuto accogliere l'opposizione, revocare l'ingiunzione di demolizione, dichiarando che la volumetria è legittima, che alla difforme realizzazione del recupero edilizio posta in essere non può far seguito il ripristino dei luoghi senza pregiudizio della parte legittima dell'edificio e che quindi va irrogata esclusivamente la sanzione pecuniaria prevista per questa tipologia di abuso che non crea nuovo carico urbanistico. 3.

Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Già la sentenza di questa Corte - Terza Sezione penale del 22-2-2019 aveva posto in rilievo che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 D. P. R. n. 380 del 2001 non ammette termini o condizioni.

E' dunque illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Rv. 266034 - 01, Carratu').

A questi principi si è uniformato il giudice a quo, il quale ha correttamente evidenziato che, in tema di reati edilizi, la sanatoria degli abusi non ammette condizioni, per cui un permesso in sanatoria subordinato a condizioni è già di per sè illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio.

Oltre a ciò - aggiunge il giudice a quo - a seguito del controllo del tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è risultato che nessuna opera di demolizione e ripristino, seppure parziale, era stata effettuata.

Pertanto, le opere abusive sono tuttora esistenti e, dunque, non si è verificata la condizione, sia pure illegittima, cui era stato subordinato il rilascio del permesso in sanatoria.

Trattasi di motivazione puntuale, coerente, saldamente ancorata alle risultanze processuali e perciò immune da vizi logico -giuridici.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1954 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [7_ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta l'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire n. 215/2010, afferente ad opere edilizie abusive realizzate su un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32. 2. Con il primo motivo, la ricorrente, premesso che le era stato addebitato di avere, nel sostituire i solai dell'edificio preesistente, a parità di altezza e di area di sedime dell'edificio, realizzato un portico attiguo ed intermedio non consentito benché i volumi non fossero stati incrementati, rappresenta che tale costruzione ha formato oggetto di domanda di condono edilizio. Il Comune, con permesso di costruire del 1.10.2003, aveva rilasciato l'autorizzazione in sanatoria legittimando il fabbricato oggetto della sentenza penale e determinando la decadenza della sanzione della demolizione. E' stata quindi richiesta la revoca dell'ordine di demolizione, poiché la ristrutturazione del fabbricato è avvenuta in conformità alla normativa urbanistica, in quanto non vi è stato incremento di volume. Anche la sanatoria paesaggistica è legittima, essendo prevista la procedura per gli "interventi minori" e il recupero funzionale dell'edificio senza incrementi volumetrici è consentito dalle vigenti disposizioni urbanistiche e paesistiche. Per tale intervento di recupero funzionale era sufficiente la DIA, non è stata contestata e rilevata alcuna difformità essenziale e quindi esso è stato sanato con la prescrizione che l'ampliamento al piano rialzato e al primo piano debba essere demolito. Rientra, d'altronde, nei poteri della P . A. concedere una sanatoria parziale, quale espressione del potere di vigilanza sul territorio. Né al giudice penale è consentito riaprire l'iter per ordinare la demolizione delle opere edilizie di cui si controverte, dichiarando l'invalidità della sanatoria, che, con il pagamento dell'oblazione, ha viceversa comportato l'estinzione di ogni procedimento sanzionatorio. E' pur vero, infatti, che il Comune non ha sanato la porzione dell'edificio ubicata sul lato ovest ma l'incremento di consistenza della costruzione in difformità ha portato ad un unico edificio e quindi l'abuso deve essere punito esclusivamente con una sanzione economica. D'altronde il giudice dell'esecuzione non ha spiegato sotto quale profilo non sia legittima la declaratoria di regolarità della volumetria preesistente e non ha tenuto conto che sarebbe paradossale demolire l'intera costruzione e non la limitata porzione dell'ampliamento. 2.1. Anche la Sovrintendenza ha rilevato che la realizzazione di recupero dell'edificio è avvenuta legittimamente, non ha alterato l'ambiente, non ha chiuso vedute panoramiche. Il giudice dell'esecuzione non ha nemmeno considerato che la traslazione della parete non ha determinato incremento di volumi. Il modesto ampliamento costituisce intervento di edilizia minore, suscettibile di sanatoria. Il giudice dell'esecuzione avrebbe pertanto dovuto accogliere l'opposizione, revocare l'ingiunzione di demolizione, dichiarando che la volumetria è legittima, che alla difforme realizzazione del recupero edilizio posta in essere non può far seguito il ripristino dei luoghi senza pregiudizio della parte legittima dell'edificio e che quindi va irrogata esclusivamente la sanzione pecuniaria prevista per questa tipologia di abuso che non crea nuovo carico urbanistico. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Già la sentenza di questa Corte - Terza Sezione penale del 22-2-2019 aveva posto in rilievo che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 D. P. R. n. 380 del 2001 non ammette termini o condizioni. E' dunque illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Rv. 266034 - 01, Carratu'). A questi principi si è uniformato il giudice a quo, il quale ha correttamente evidenziato che, in tema di reati edilizi, la sanatoria degli abusi non ammette condizioni, per cui un permesso in sanatoria subordinato a condizioni è già di per sè illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio. Oltre a ciò - aggiunge il giudice a quo - a seguito del controllo del tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è risultato che nessuna opera di demolizione e ripristino, seppure parziale, era stata effettuata. Pertanto, le opere abusive sono tuttora esistenti e, dunque, non si è verificata la condizione, sia pure illegittima, cui era stato subordinato il rilascio del permesso in sanatoria. Trattasi di motivazione puntuale, coerente, saldamente ancorata alle risultanze processuali e perciò immune da vizi logico -giuridici. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagam
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