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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44913/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico, non confutando adeguatamente la ritenuta congrua pena per la riconosciuta continuazione, motivata attraverso il riferimento all'oggettivo disvalore e gravità del fatto; osservato, infatti, che quanto alla pena, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie in cui l'aumento di pena per la continuazione applicata a quella pena determinata con ordinanza del 16 giugno 2016 della Corte di appello e che ha consentito di pervenire alla pena finale di anni quindici di reclusione ed euro 5.400 di multa è minimale alla luce della contestata rapina aggravata ad una banca - essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico, non confutando adeguatamente la ritenuta congrua pena per la riconosciuta continuazione, motivata attraverso il riferimento all'oggettivo disvalore e gravità del fatto; osservato, infatti, che quanto alla pena, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie in cui l'aumento di pena per la continuazione applicata a quella pena determinata con ordinanza del 16 giugno 2016 della Corte di appello e che ha consentito di pervenire alla pena finale di anni quindici di reclusione ed euro 5.400 di multa è minimale alla luce della contestata rapina aggravata ad una banca - essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 44913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris