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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26321/2026

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di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso riportandosi aimotivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 14 ottobre 2025 la Corte d’appello di Anconaconfermava la sentenza emessa il 13 marzo 2024 dal Tribunale di Macerata conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato ditruffa e condannato alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3.

Con il primo motivo deduceva inosservanza degli artt. 178, 179, 180 e420-ter cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di rinviodell’udienza di trattazione per legittimo impedimento del difensore.Rassegnava che con ordinanza resa il 14 ottobre 2025 la Corte d’appello diAncona aveva rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimoimpedimento del difensore motivando il rigetto con la mancata allegazione delladocumentazione relativa al concomitante impegno professionale dedotto daldifensore medesimo a sostegno della richiesta.Deduceva che in realtà il giorno in cui aveva ricevuto l’avviso della citazionea giudizio il difensore aveva comunicato, tramite PEC, all’[OSCURATO:EMAIL] l’esistenza di un concomitanteimpegno professionale, rappresentando nel contempo che avrebbe depositatoquanto prima il verbale di udienza relativo al procedimento davanti al [OSCURATO:PERSONA] comprovante il dedotto impegno professionale.Deduceva, inoltre, che successivamente, e precisamente in data 9 luglio2025, il medesimo difensore aveva inviato via PEC, allo stesso indirizzo sopraindicato una ulteriore comunicazione con allegato il suddetto verbale di udienzaRassegnava che le attestazioni di avvenuta consegna delle due PEC eranoagli atti del procedimento.Concludeva sul punto affermando che, in ragione di quanto sopra illustrato,doveva ritenersi che l’istanza di rinvio fosse stata tempestivamente comunicataalla Corte territoriale e in essa fossero state rappresentate le ragioni per le qualidoveva essere privilegiato il procedimento pendente davanti al Tribunale diRoma, nonché l’impossibilità per il difensore di farsi assistere da un sostitutoprocessuale.Assumeva che l’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva rigettato larichiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento era nulla perviolazione del diritto di difesa, ciò che rendeva nulli tutti gli altri successivi adessa, compresa la sentenza impugnata.4.

Con il secondo motivo deduceva mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità del fatto contestatoall’imputato.Esponeva che con l’atto di appello la difesa aveva lamentato che unicoelemento fondante la statuizione di condanna era costituito dal fatto che lacarta postapay nella quale era stato accreditato il denaro proveniente dallacontestata truffa era stata attivata dall’imputato e in relazione a ciò evidenziavache, nell’imminenza della consumazione della truffa, quest’ultimo avevadenunciato lo smarrimento della carta medesima.Deduceva che la Corte d’appello aveva reso una motivazione mancante,nella parte in cui aveva omesso di argomentare in relazione alla denuncia dismarrimento della carta presentata dall’imputato, e manifestamente illogica,nella parte in cui aveva affermato che l’elemento dirimente a carico delloStefanini era costituito dall’intestazione della carta Postapay, che avevabeneficiato delle ricariche effettuate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA],considerato che dalla mera intestazione della carta non poteva dedursi chel’imputato fosse stato il percettore del denaro provento della truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione dellanatura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in effetti in data9 luglio 2025, successivamente al deposito della richiesta di rinvio dell’udienzadi trattazione per legittimo impedimento del difensore, quest’ultimo ha inviatoall’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] una secondacomunicazione con la quale ha allegato il verbale di udienza reso nelprocedimento davanti al Tribunale di Roma attestante il rappresentato impegnoprofessionale, nel quale si dava atto che i testimoni citati in seno al quelprocesso sarebbero dovuti giungere in Italia dall’estero.A fronte di tali emergenze la Corte d’appello, con l’ordinanza resa il 14ottobre 2025, menzionata in ricorso, ha rigettato la richiesta di rinviodell’udienza di trattazione per legittimo impedimento del difensore affermandoche non era stata allegata alcuna documentazione a sostegno della richiesta,senza considerare che la detta documentazione era pervenuta il 9 luglio 2025 alcitato indirizzo PEC.La mancata valutazione da parte della Corte di merito della documentazioneprodotta in giudizio a sostegno dell’stanza di rinvio per concomitante impegnoprofessionale del difensore ha determinato il difetto di assistenza dell'imputato,con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivicompresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod.proc. pen. (v., in argomento, Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285301 – 01, secondo cui, in tema di legittimo impedimento a compariredel difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza didifferimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, conconseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresala sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.).2.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Anconaper l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso riportandosi aimotivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 14 ottobre 2025 la Corte d’appello di Anconaconfermava la sentenza emessa il 13 marzo 2024 dal Tribunale di Macerata conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato ditruffa e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva inosservanza degli artt. 178, 179, 180 e420-ter cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di rinviodell’udienza di trattazione per legittimo impedimento del difensore.Rassegnava che con ordinanza resa il 14 ottobre 2025 la Corte d’appello diAncona aveva rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimoimpedimento del difensore motivando il rigetto con la mancata allegazione delladocumentazione relativa al concomitante impegno professionale dedotto daldifensore medesimo a sostegno della richiesta.Deduceva che in realtà il giorno in cui aveva ricevuto l’avviso della citazionea giudizio il difensore aveva comunicato, tramite PEC, all’[OSCURATO:EMAIL] l’esistenza di un concomitanteimpegno professionale, rappresentando nel contempo che avrebbe depositatoquanto prima il verbale di udienza relativo al procedimento davanti al [OSCURATO:PERSONA] comprovante il dedotto impegno professionale.Deduceva, inoltre, che successivamente, e precisamente in data 9 luglio2025, il medesimo difensore aveva inviato via PEC, allo stesso indirizzo sopraindicato una ulteriore comunicazione con allegato il suddetto verbale di udienzaRassegnava che le attestazioni di avvenuta consegna delle due PEC eranoagli atti del procedimento.Concludeva sul punto affermando che, in ragione di quanto sopra illustrato,doveva ritenersi che l’istanza di rinvio fosse stata tempestivamente comunicataalla Corte territoriale e in essa fossero state rappresentate le ragioni per le qualidoveva essere privilegiato il procedimento pendente davanti al Tribunale diRoma, nonché l’impossibilità per il difensore di farsi assistere da un sostitutoprocessuale.Assumeva che l’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva rigettato larichiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento era nulla perviolazione del diritto di difesa, ciò che rendeva nulli tutti gli altri successivi adessa, compresa la sentenza impugnata.4. Con il secondo motivo deduceva mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità del fatto contestatoall’imputato.Esponeva che con l’atto di appello la difesa aveva lamentato che unicoelemento fondante la statuizione di condanna era costituito dal fatto che lacarta postapay nella quale era stato accreditato il denaro proveniente dallacontestata truffa era stata attivata dall’imputato e in relazione a ciò evidenziavache, nell’imminenza della consumazione della truffa, quest’ultimo avevadenunciato lo smarrimento della carta medesima.Deduceva che la Corte d’appello aveva reso una motivazione mancante,nella parte in cui aveva omesso di argomentare in relazione alla denuncia dismarrimento della carta presentata dall’imputato, e manifestamente illogica,nella parte in cui aveva affermato che l’elemento dirimente a carico delloStefanini era costituito dall’intestazione della carta Postapay, che avevabeneficiato delle ricariche effettuate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA],considerato che dalla mera intestazione della carta non poteva dedursi chel’imputato fosse stato il percettore del denaro provento della truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione dellanatura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in effetti in data9 luglio 2025, successivamente al deposito della richiesta di rinvio dell’udienzadi trattazione per legittimo impedimento del difensore, quest’ultimo ha inviatoall’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] una secondacomunicazione con la quale ha allegato il verbale di udienza reso nelprocedimento davanti al Tribunale di Roma attestante il rappresentato impegnoprofessionale, nel quale si dava atto che i testimoni citati in seno al quelprocesso sarebbero dovuti giungere in Italia dall’estero.A fronte di tali emergenze la Corte d’appello, con l’ordinanza resa il 14ottobre 2025, menzionata in ricorso, ha rigettato la richiesta di rinviodell’udienza di trattazione per legittimo impedimento del difensore affermandoche non era stata allegata alcuna documentazione a sostegno della richiesta,senza considerare che la detta documentazione era pervenuta il 9 luglio 2025 alcitato indirizzo PEC.La mancata valutazione da parte della Corte di merito della documentazioneprodotta in giudizio a sostegno dell’stanza di rinvio per concomitante impegnoprofessionale del difensore ha determinato il difetto di assistenza dell'imputato,con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivicompresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod.proc. pen. (v., in argomento, Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285301 – 01, secondo cui, in tema di legittimo impedimento a compariredel difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza didifferimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, conconseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresala sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.).2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Anconaper l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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