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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33555/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Bergamo, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché in concorso tra loro imbarcandosi su un volo Ryanair da [OSCURATO:PERSONA] a Orio al Serio trasportavano gr. 392,159 di ketamina.

Fatto avvenuto il 13 giugno 2015.

Per tale fattispecie il Tribunale, esclusa l'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, negata l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. per il Lavota, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata recidiva al Lavota, li condannava entrambi alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 12.000 di multa ciascuno.

2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deducono ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.

Violazione di legge.

Art. 73, comma 1, d.p.r. 309 del 1990, come modificato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019 che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei.

Deducono che sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello hanno proceduto alla determinazione della pena muovendo dalla cornice edittale dichiarata costituzionalmente illegittima che prevedeva la pena minima di otto anni di reclusione, minimo che è stato ridotto ad anni sei.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

Il difensore del Lavota ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1.

Il motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40/2019 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata sulla G.U. n. 11 del 13/03/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato agli odierni imputati, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti.

Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena concordata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza.

La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, cod. pen., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con conseguente nullità del relativo accordo e annullamento senza rinvio della sentenza che sullo stesso sia basata (cfr. Sez.

U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014).

In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, nell'analoga situazione che si creò dopo la sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, hanno affermato il principio che per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati- satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" dovesse essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4- vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.I.. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717).

La medesima statuizione s'impone dopo la sentenza 40/2019 della Corte Costituzionale (cfr. sul punto Sez. 7, n.22976 del 24/4/2019, Perdomo,Rv. 276295; Sez. 4, n. 31875 del 27.6.2019, Mahzoum, Rv. 276706).

Nella specie , la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta che la determinazione della pena deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Bergamo, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché in concorso tra loro imbarcandosi su un volo Ryanair da [OSCURATO:PERSONA] a Orio al Serio trasportavano gr. 392,159 di ketamina. Fatto avvenuto il 13 giugno 2015. Per tale fattispecie il Tribunale, esclusa l'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, negata l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. per il Lavota, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata recidiva al Lavota, li condannava entrambi alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 12.000 di multa ciascuno. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deducono ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Violazione di legge. Art. 73, comma 1, d.p.r. 309 del 1990, come modificato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019 che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei. Deducono che sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello hanno proceduto alla determinazione della pena muovendo dalla cornice edittale dichiarata costituzionalmente illegittima che prevedeva la pena minima di otto anni di reclusione, minimo che è stato ridotto ad anni sei. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio. Il difensore del Lavota ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. Il motivo di ricorso è fondato. Ed invero, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40/2019 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata sulla G.U. n. 11 del 13/03/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato agli odierni imputati, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena concordata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, cod. pen., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con conseguente nullità del relativo accordo e annullamento senza rinvio della sentenza che sullo stesso sia basata (cfr. Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014). In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, nell'analoga situazione che si creò dopo la sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, hanno affermato il principio che per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati- satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" dovesse essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4- vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.I.. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717). La medesima statuizione s'impone dopo la sentenza 40/2019 della Corte Costituzionale (cfr. sul punto Sez. 7, n.22976 del 24/4/2019, Perdomo,Rv. 276295; Sez. 4, n. 31875 del 27.6.2019, Mahzoum, Rv. 276706). Nella specie , la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta che la determinazione della pena deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
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