CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 19583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25485-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione trale sentenz e nn. 414/2013 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO depositata il 11/04/2013e la n. 421/2022 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude affinché la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 10 (16) maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA], nominata in servizio di ruolo – in quanto utilmente col locata nella graduatoria concorsuale approvata con delibera 7 luglio 1992, n. 581 per la copertura di un posto vacante di assistente biologo collaboratore –dall’U.S.S.L. di [OSCURATO:PERSONA] con delibera 29 dicembre 1993, n. 1927 (subordinatamente all’autorizzazione regionale in deroga contestualmente richiesta e poi concessa con delibera della G.R. n. 6785 del 30 dicembre 1993; e nuovamente, ignorando la precedente, con delibera 13 aprile 1994, n. 295), senza peraltro essere assunta in servizio, ha adito il T.A.R. Calabria (sez. di Catanzaro) per ottenere dalla A.S.L. n. 8 di [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni arrecatile dalla mancata retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della sua assunzione in servizio di ruolo dalla medesima A.S.L. n. 8 dal 30 dicembre 1993, individuata quale data di decorrenza dalla sentenza del Consiglio di Stato 7 ottobre 2002, n. 5298 (che aveva annullato la lettera – provvedimento 3 gennaio 1995 n. 8 A.S., di comunicazione del divieto, decorrente dal 1° gennaio 1994, dell’utilizzo delle graduatorie riferite a concorsi per posti del IX livello del personale laureato del ruolo sanitario di cui al d.p.r. 761/1979, senza procedere all’annullamento o revoca della precedente delibera n. 1927/93). 2. Con sentenza 11 aprile 2013, il T.A.R. adito ha declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario, sul presupposto della sottoscrizione tra le parti il 29 settembre 2003 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° ottobre 2003, prospettata tuttavia dalla ricorrente come elusiva della pronuncia del Consiglio di Stato. Sicché, esso lo aveva ritenuto fatto giuridico originante la controversia, stipulato ben oltre il 30 giugno 1998, data di discrimine tra la giurisdizione esclusiva amministrativa e la giurisdizione ordinaria nelle controversie di lavoro nel pubblico impiego, a norma dell’art. 45, sedicesimo comma d.lgs. 165/2001. 3. Con sentenza 20 aprile 2022, all’esito del giudizio civile prudenzialmente introdotto (con ricorso del 3 ottobre 2005), nelle more del giudizio amministrativo pendente, dalla lavoratrice (per l’accertamento del suo diritto ad ottenere nei confronti dell’ASL n. 8 di [OSCURATO:PERSONA] la retrodatazione al 30 dicembre 1993 o al 1° gennaio 1994 della sua assunzione in servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici; nonché per il risarcimento integrale di tutti i danni subiti per effetto della sua illegittima mancata assunzione in servizio dalle predette date), il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in quanto spettante al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. i) d.lgs. 104/2010, per la devoluzione ad esso in via esclusiva, salvo diversa previsione di legge, del“le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.3.1. Esso ha ritenuto la fattispecie in esame compresa nell’alveo di tale previsione, avendo la ricorrente documentato la prestazione di servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA]: dovendo così il rapporto lavorativo in oggetto essere escluso dall’ambito della contrattualizzazione del pubblico impiego. E ciò in base alla previsione dell’art. 3, primo comma d.lgs. n.165/2001 secondo cui, in relazione al personale in regime di diritto pubblico, è stabilito che, in deroga all'articolo 2, secondo e terzo comma, restino disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; nonché i dipendenti degli enti che svolgano la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Con atto notificato il 18 ottobre 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite per conflitto reale negativo di giurisdizione; la A.S.L. di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, senza svolgere difese. 5. Il P.G. ha concluso, a norma dell’art. 380terc.p.c. per la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, settimo comma d.lgs. 165/2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo (Cass. S.U. 9 giugno 2016, n. 11851; Cass. S.U. 11 luglio 2019, n. 18671). 2. Inoltre, in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata quoad tempus in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa, quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo. Infatti, l'art. 69, settimo comma d.lgs. 165/2001, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia: con la conseguenza che, con riferimento all'accertamento del diritto all'inquadramento del lavoratore, il momento da cui dipende la giurisdizione è quello dell'emanazione dell'atto impugnato che ne determina la lesione, senza che rilevi il riferimento ad un periodo lavorativo antecedente al 30 giugno 1998, o che il provvedimento sia stato adottato revocando in autotutela altro atto amministrativo antecedente alla stessa data (Cass. S.U. 26 febbraio 2021, n. 5421, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario). 3. Poiché, nel caso di specie, il fatto giuridico originante la controversia accertato è stata la sottoscrizione tra le parti, il 29 settembre 2003, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° ottobre 2003 (prospettata dalla ricorrente come elusiva della pronuncia del Consiglio di Stato 7 ottobre 2002, n. 5298), stipulato ben oltre il 30 giugno 1998 –data di discrimine, come detto, tra la giurisdizione esclusiva amministrativa e la giurisdizione ordinaria nelle controversie di lavoro nel pubblico impiego, a norma dell’art. 45, sedicesimo comma d.lgs. 165/2001 –la giurisdizione spetta al giudice ordinario, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, riservato alla sua de