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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11331/2026

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ntata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moretti e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatoLorenzo Destito;[OSCURATO:SOCIETA]., già rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatononchéUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVASez.

I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 16763/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11331/2026Data pubblicazione 27/04/2026Risulta necessario procedere alla correzione di errore materialeoccorso nella stesura della sentenza n. 15087/2025, ove, a fronte delrigetto del ricorso incidentale, si è mancato di dare atto dell’obbligo, incapo alla ricorrente incidentale, di provvedere al versamentodell’importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quellostabilito per il ricorso; P.Q.MLa Cortedispone che nel dispositivo della sentenza n. 15087 del 2025siano da considerare aggiunte, nella parte finale, le seguenti parole: «aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto»;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moretti e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatoLorenzo Destito;[OSCURATO:SOCIETA]., già rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatononchéUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVASez. I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 16763/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11331/2026Data pubblicazione 27/04/2026Risulta necessario procedere alla correzione di errore materialeoccorso nella stesura della sentenza n. 15087/2025, ove, a fronte delrigetto del ricorso incidentale, si è mancato di dare atto dell’obbligo, incapo alla ricorrente incidentale, di provvedere al versamentodell’importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quellostabilito per il ricorso; P.Q.MLa Cortedispone che nel dispositivo della sentenza n. 15087 del 2025siano da considerare aggiunte, nella parte finale, le seguenti parole: «aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto»;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 2
Sentenza Cassazione n. 11331/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris