CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 45239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO CATANIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] A.N.B.S.C. con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ragusa, conclusione condivisa da [OSCURATO:PERSONA]Agosta, mentre [OSCURATO:PERSONA]Agosta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso sollecitando la corretta determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2020, il Tribunale di Ragusa — investito dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Agosta avverso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con il quale il medesimo ufficio giudiziario ha liquidato il compenso spettante alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore giudiziario dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di D'Agosta — ha dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. Ha rilevato che, al riguardo, deve farsi applicazione dell'art. 42, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che stabilisce la competenza della Corte di appello nel caso di ricorso presentato, avverso il provvedimento di liquidazione, dall'amministratore giudiziario, ipotesi cui va assimilata, per ragioni sistematiche, quella in cui l'impugnazione provenga al prevenuto o da altro interessato. 2. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, la Corte di appello di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., sul postulato che, concernendo la disciplina indicata dal Tribunale di Ragusa la sola ipotesi in cui il provvedimento di liquidazione sia impugnato dall'amministratore giudiziario, la proposizione di opposizione da parte di soggetto diverso soggiace alla generale previsione dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 18 luglio 2022, dichiararsi la competenza del Tribunale di Ragusa, conclusione condivisa, con atto del 30 agosto 2022, da [OSCURATO:PERSONA]Agosta, mentre [OSCURATO:PERSONA]Agosta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso, il 24 ottobre 2022, sollecitando la corretta determinazione dei compensi dell'amministratore giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.Il conflitto è stato, del resto, correttamente devoluto a questo giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., in quanto insorto nell'ambito di un procedimento di prevenzione e sollevato da un giudice penale, quale la Prima sezione penale della Corte di appello di Catania. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Tribunale di Ragusa. L'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rubricato «Opposizione al decreto di pagamento», prevede che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione» e che «L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150», norma che, a sua volta, assegna la competenza alla trattazione dell'impugnazione al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale disposizione trova, all'art. 42, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, espressa deroga, con riferimento all'impugnazione proposta dall'amministratore giudiziario, affidata alla competenza della Corte di appello, anziché al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, e delibata in un lasso temporale contenuto e con una procedura più snella, che postula la sola audizione del ricorrente. Trattasi, con ogni evidenza, di un iter particolare, che esclude gli altri interessati dalla dialettica innescata dal ricorso dell'amministratore giudiziario e ne affida il vaglio, in linea di principio, ad un ufficio giudiziario diverso da quello cui appartiene il giudice che ha adottato il provvedimento oggetto di contestazione. 3. Al cospetto di una fattispecie costruita in termini di eccezione rispetto alla disciplina generalmente applicabile e, dunque, di stretta interpretazione, il Tribunale di Ragusa ha indicato, a sostegno della formulata dichiarazione di incompetenza, ragioni sistematiche che, deduce, avrebbero ispirato — nel vigore di precedente normativa (l'art. 2-octies, settimo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575) di tenore pressoché identico a quella di cui all'art. 42, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — un indirizzo ermeneutico volto ad escludere l'intera materia dell'impugnazione dei decreti di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario dall'ambito applicativo dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.L'argomento è privo di pregio, perché imperniato sull'evocazione di alcune decisioni delle sezioni civili della Corte di cassazione che, rettamente intese, non militano nel senso indicato dal Tribunale di Ragusa. Se è vero, infatti, che, con l'ordinanza interlocutoria n. 150 dell'Il gennaio 2012, la Seconda sezione civile sollecitò il Primo presidente ad assegnare alle Sezioni penali la trattazione del ricorso presentato — in analogia a quanto accaduto nel caso qui in esame — dal destinatario della misura di prevenzione, sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie di norma di contenuto quasi identico all'attuale art. 42, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è men vero, per contro, che quella norma sanciva la competenza della Corte di appello (e, quindi, delle Sezioni penali della Corte di cassazione, secondo quanto indirettamente risultante dal principio di diritto fissato dalla sentenza delle Sezioni unite civili n. 19161 del 3 settembre 2009) con esclusivo riferimento ai ricorsi presentati dall'amministratore ovvero dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e non anche a quelli presentati da altri interessati. Deve, allora, ritenersi che la decisione evocata dal Tribunale di Ragusa (in uno ad altra, l'ordinanza interlocutoria n. 26338 del 23 ottobre 2013, emessa, invece, a seguito di impugnazione del decreto proprio da parte dell'amministratore giudiziario) sia priva di portata nomofilattica, in quanto adottata senza considerare che l'impugnazione, in quel caso, era stata presentata da soggetto diverso da quelli indicati all'art. 2-octies, settimo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575. Rebus sic stantibus, non può che concludersi, pertanto, nel senso della concorrenza di due distinti strumenti di impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi, uno dei quali riservato in via esclusiva all'amministratore giudiziario, mentre l'altro è attivabile dagli altri soggetti interessati, ivi compreso il destinatario della misura di prevenzione patrimoniale. 3. In base alle esposte considerazioni, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Agosta spetta al Tribunale di Ragusa, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza d