CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1976
Cassazione n. 17435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1976 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI(~viso a e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35057_22 Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 73 c.1 e 1 bis e 80 c. 2 del D.P.R., si deduce rispettivamente la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); I motivi di ricorso proposti sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione di legge e il difetto di motivazione rispetto ad una pena concordata, sono inammissibili. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli 5, -4 :n