CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: J153
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CREDITO E ASSICURAZIONI
Sottosettori: credito e assicurazioni
Parti datoriali: CONFCOMMERCIO; ANAPA CONFCOMMERCIO
Parti sindacali: FISAC CGIL; FIRST CISL; FNA; UILCA UIL
Decorrenza: 2025-01-13
Scadenza: 2026-06-30
Stipula: 2025-01-13
Stato: Acquisito
Identificativo: 20580
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=208525
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE
AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA •
****
Il 13 gennaio 2025, in Milano,
tra
-l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia
(ANAPA) rappresentata dal Presidente Nazionale Vincenzo Cirasola e da Federico Serrao
con Chiara Censoni, Fatima Damiano, Marco
Minella, Efisio Nocco, Giovanni Puxeddu,
Confcommercio Imprese per l'Italia nelle
Baldazzi,Laura Iodice;
di seguito Associazione Datoriale
e
Garanzini, Giancarlo Locatelli, Martina
Massimo Sette, con l'assistenza di
persone di, Guido Lazzarelli, Paolo
(
-la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (F.I.R.S.T./C.I.S.L.) rappresentata
dal Segretario Generale Riccardo Colombani, dai segretari nazionali, , Sabrina Brezzo,
Alessandro Delfino, Pierpaolo M lini, Claudio Pellegriti, dal coordinatore nazionale
Antonio Zanelli e dalla delegata Il attativa Viviana Pertusio, Simona Angioletti;
-la Federazione Italiana Sindacale La ratori Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.)
rappresentata dalla Segretaria Generale Susy Esposito, dai Segretari Nazionali Bruna
Belmonte, Chiara Canton, Cristiano. Ho.ffmann, Paolo Fide! Mele, Riccardo Sanna.,
Giacomo Sturniolo. e Francisco Genre (con delega al settore), dalla Coordinatrice
Nazionale dell'Appalto Elisa Gasbarri, e dai Componenti della Commissione Nazionale
;;~Fa~~~ S:t Frigeri~ore Potenzonc;
-la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.) rappresentata d' Presidente Carla
Prassoli, dal Segretario Generale Viviana Oggioni, dal Segretario Generale Aggiunto
Mirko Simionato, dai Segretari Nazionali Giovanna Moneghetti, Cristiano Panatta, Roberto
erozeni, Marco Prelz, Claudia Zanelli, dal Responsabile Nazionale Pensionati Dante
Barban, dal -consulente della segreteria nazionale Nicola Palmiotti, dal Coordinatore
Nazionale dell'Appalto Maurizio Becucci e· dai Componenti della Commissione I\Ja·z-io le
•.. ~,i,t,~~ (&_~ •
-l'UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) rappresentata dal Segretario Generale
Fulvio Furlan, dal Segretario Nazionale Emanuele Bartolucci, dal Responsabile Nazionale
Giobatta Martini coadiuvato da Americo Aimasso, Donatella Cariane, Daniela Di Cosmo,
Antonio Papa e Massimo Scala, e dai Componenti l'Esecutivo Nazionale, Marco Agujari,
Maurizio Angelone, Simona Cambiati, Andrea Chiesura, Bianca Cuciniello, Maurizio Dal
Dosso, Tatiana Dodi, Salvatore Farace, Davide Fugazza, Danilo Gamberini, Gina Maresca,
Marco Passeri, Claudio Pellizzeri, Andrea Rochas e Patrizia Sushmel;
di seguito 00. SS.
si è sottoscritto il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle
Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 30/06/2020.
TITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE
Art.1 -Sfera di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di
assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti
alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale: Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti
tradizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati
all'Ente Bilaterale gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti
sociali delle eventuali soluzioni da apportare.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 -Informazione a livello territoriale.
1. L'Associazione datoriale e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello regionale e/o
provinciale, a richiesta di una delle parti, almeno una volta l'anno, per confrontarsi
sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in
riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative
professionale, sui regimi d'orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell'Ente Bilaterale.
3. L'Associazione datoriale conferma la disponibilità ad incontri anche periodi i tendenti
ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le att ità di cui
sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di
rafforzare le occasioni di confronto sull'andamento del settore, l'Associazione datoriale e
,·oo.ss .. concordano sull'opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti
stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all'acquisizione di elementi con~scitivi in
rnater·ia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell'impresa o. gruppo
assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva.
Il confronto fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l'incidenza dei processi di
cui sopra sia ·sull'organizzazione dell'attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali
all'interno delle agenzie interessate e sull'effjcienza dei servizi che l'impresa, attraverso
la rete agenziale, rende a tutto l'insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed
agenti stessi), interessati e coinvolti in·tali servizi.
5. Nel caso di intervento, durante la vigenza del presente contratto, di nuove disposizioni ~
di legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esisteJ, che abbiano significativi riflessi X"
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lJJ\ P"J '-LJ ~uv~' ~
su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo
scopo di esaminare la relativa situazione e di concordare le variazioni del caso.
Art. 3 -Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli
strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente
contratto è tenuto· ad aderire all'Ente bilaterale, di cui al successivo art.4 e a versare
obbligatoriamente un contributo di assistenza contrattuale, secondo quanto ivi previsto:
2. Il datore di lavoro che applica il presente ceni ed il lavoratore a cui viene applicato
sono obbligati ad aderire all'Ente Bilaterale di cui al successivo art.4 versando i seguenti
contributi complessivi:
A. € 2,00 a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità,
destinato all'Ente Bilaterale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale
sanitaria;
B. € 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per
12 mensilità, destinato all'Ente Bilaterale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza
contrattuale sanitaria;
C. Lo 0,55%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile
previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso per
le assenze da malattia dei lavoratori agenziali di cui all'art. 51
D. Lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di
tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti
contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento delle cedole di
cui al successivo art. 4, comma 8, lettera b ), al finanziamento del R.L.S.T. di cui
all'Allegato 3 del presente CCNL.
E. In alternativa al contributo indicato al precedente punto C, lo 0,80% a carico dei
datori di lavoro non iscritti ad ANAPA, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti
i lavoratori compresi gli apprendisti, destinato a sostituire il contributo di cui al
precedente punto C. Il pagamento di detto contributo integrativo avrà inizio a partire dal
secondo mese successivo alla sottoscrizione del· presente CCNL. A tal fine ANAPA
comunicherà ad ENBASS l'elenco degli attuali iscritti con aggiornamento trimestrale.
Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà .inizio no .
l'Associ.azione datoriale .firmataria avrà diramato l'apposita circolare inform ti . . . ' . .
inoltrare nei.çonfronti dei rispettivi ç1ssociati e della stampa nazionale.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, le Parti si incontreranno
eventuali modifiche al contributo di finanziamento dell'Ente.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei
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4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo mod.
F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con l'INPS
dall'Ente bilaterale; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti
contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le
Parti.
5. Le parti si danno atto che, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
sottoscrizione del presente CCNL, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto
conto dell'obbligatorietà del contributo di cui al comma 2.
Art. 4 -Ente bilaterale
1. È istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in
gestione libera che verrà regolato da appositi Statuto e Regolamenti, che faranno parte
integrante del presente CCNL.
L'ente è Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo
2 settembre 1997, iscritto con decreto direttoriale n. 24 del 17 marzo 2023, al numero 6
del Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui agli articoli 4 e S del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'l 1 ottobre 2022 n. 171.
2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed
al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di qrganizzazione del
lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento
categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i
lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari
e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche
formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e
Regolamento emanato dall'Ivass; .
e) Assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al presente CCNL al n
inerente aWindividuazione dei R.L.S.T. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
alla
dal
f) Elaborélre a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali
relativi fenomeni interessanti il settore;
\
g) Monitorar~ • il. fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro; con particolare
riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle_ sue variazioni, ~
tutte quelle çhe le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi
nazionali. j
" < ~ 4
/}}& 5 ~
h) L'Ente bilaterale promuove, attiva e sostiene programmi e iniziative volte allo sviluppo
e alla valorizzazione dell'attività delle parti nel segmento delle agenzie in appalto.
Inoltre, l'Ente, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del punto 7 dell'art. 4 del
Regolamento UE 2016/679, tratta i dati personali dei datori di lavoro e dei lavoratori che
si avvalgono del presente contratto per le finalità attribuitegli dal contratto stesso, nel
rispetto della normativa sulla privacy. Per la diffusione, conoscenza e promozione degli
scopi istitutivi dei singoli soggetti costituenti E.N.B.Ass., l'elenco delle ragioni sociali delle
Agenzie di assicurazione e i rispettivi dati di contatto possono essere forniti ai soggetti
costituenti l'Ente, i quali li tratteranno in qualità di Titolari autonomi, sempre nel rispetto
della normativa sulla privacy.
3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione
Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5,
4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del
presente CCNL.
5. Erogare assistenza contrattuale sanitaria in virtù di quanto previsto all'art. 3 lett. a, b,
mediante la predisposizione di regolamenti;
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche
èomplementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in
allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L'Ente provvede alla gestione:
a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze a seguito di malattia dei dipendenti,
come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c);
b) delle cedole orarie di cui all'art. 72 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
c) i costi dell'Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
Art. 5 -Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui al precedent~ art. 4, è costituita una Commissione
Paritetica· Nazionale composta da un rappresentant.e di ciascuna delle. Organizzazioni
Sinda.cali dei lavoratori, che hanno· stipulato il presente contratto e dà egual ~umèro
_ ~~:~!~:~~vo di. rappresen_tanti dell'Associazione datoriale che ha stipulato· il presente
2. Alla Commissione sono attribuiti seguenti compiti, che possono essere svolti da
specifiche sottocommissioni:
I I
b) esaminare le istanze delle parti per l'eventuale identificazione di nuove figure
professionali;
c) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o
quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti a livello nazionale.
Art. 5 bis-Commissione per l'interpretazione contrattuale
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL si impegnano ad attivarsi per favorire l'integrale
applicazione ed attuazione della normativa contrattuale in tutte le agenzie assicurative in
gestione libera, costituendo una "Commissione per l'interpretazione contrattuale" con le
modalità prevista dal comma 2 del presente articolo.
2. Anche a tal fine, ognuna delle Parti firmatarie del presente CCNL può richiedere
incontri, da tenersi tra le Parti stesse a livello nazionale entro 30 giorni dalla richiesta,
per esaminare situazioni applicative che derivino da fatti interpretativi del contratto
stesso, con finalità di individuare possibili soluzioni.
Art. 6 -Commissioni Paritetiche territoriali e/o Regionali.
1. Presso la sede di alcuna dell'Associazione datoriale e/o OO.SS. firmatarie del CCNL è
costituita una Commissione paritetica territoriale e/o regionale, composta da un
rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, e di ugual
numero complessivo di rappresentanti dell'Associazione datoriale.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla
composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale
femminile ed alle. relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo
altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio,
sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'art.
36.
3. L.a Commissione stessa, inoltre, promuove iniziative di formazio
professionale.
Art. 7 -Controversie collettive
, riqualificazione
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno di favorire, in
\
. caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa
delle stesse attraverso un esame cangi.unto tra il o i Responsabili dell'Agenzia, assistiti
dall'Associazione datoriale, e le Organizzazioni Sindacali.
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2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione
di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione
paritetica nazionale.
Art. 8 -Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e
conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto
nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella
sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione
giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e
successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione,
composta da un rappresentante dell'Associazione datoriale, cui il datore di lavoro sia
iscritto o abbia conferito mandato e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
locale delle OO.SS., cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede dell'Associazione datoriale o delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il
presente CCNL, sarà istituita la segreteria tecnica dell' attività di conciliazione, con il
compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di
cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla
segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo
obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi
essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno o altro mezzo equipollente.
4. La segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso
la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione
della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 30 giorni dalla data di
convocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione salvo
proroghe concordate fra le parti.
6. • In caso di richiesta del tentativo di. conciliazione· per· uria controversia relativa
all'ap·plìcazione di una sanzione disciplinarè, questa verrà sospesa fino alla conclusione
, • I
della procedura.
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel cas·o di composizione,
anche .parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di la o
si riferisce la vertenza;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state
presso la Direzione provinciale del Lavoro;
-~-presenza delle parti o di persona o correttamente rappresentate.
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' . • ' J/\
\% 8 jL)
8. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle
parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai
rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della
parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli
effetti degli artt. 410 e segg. C.P.C., come modificati dal D.Lgs. 80/98, e successive
modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e
delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale
evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione di cui alla presente normativa
non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla
Commissione di cui al precedente articolo 5-bis.
Art. 9 -Formazione professionale.
1. Viene stabilita l'adesione ad un Fondo concordato fra le Parti. A tal fine le Aziende
provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure stabilite dall'INPS.
2. I lavoratori parteciperanno ad eventuali corsi di formazione e/o. aggiorr:iamento
previsti obbligatoriamente da norme di legge, o richiesti dal datqre di lavoro per motivi
e/o materie inerenti l'attività lavorativa. La partecipazione ai corsi di cui sopra avverrà
nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro ovvero, in caso di necessità, anche al di fuori
dell'orario ordinario, in regime di lavoro straordinario, anche in eccedenza rispetto ai
limiti previsti all'art. 30, 1° comma.
3. Eventuali spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui al comma precedente
saranno a carico del datore di lavoro e da questi rimborsate al lavoratore, qualora
sostenute da quest'ultimo, previa autorizzazione. Le spese in questione saranno
concordate fra le parti e regolarmente documentate, ritenendosi congrue e pertinenti le
spese di sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle e fino ad un massimo di € SO per il
rimborso di due pasti giornalieri.
4. Le spese necessarie per l'iscrizione dei lavoratori in Albi e/o Registri richiesti dalla
legge o dal datore di lavoro saranno ugualmente a carico di quest'ultimo.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 10 -Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge.
2. Essa è fatta a tempo indetermif1ato, salvo le eccezioni previste dalla Leggi vigenti e
dal. presente CCNL.
9
Art. 11 -Contratti a termine
1. L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del
D.Lgs. 06/09/2001, n. 368.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore,
per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento del danno a
carico del lavoratore stesso è convenzionalmente determinato in 15 giorni della
retribuzione che ?arebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.
3. Le assunzioni a termine saranno consentite, nei termini previsti dalle norme vigenti,
ai datori di lavoro che non abbiano licenziato, per riduzione di personale, lavoratori o
lavoratrici nei sei mesi precedenti e/o ove non siano in corso ammortizzatori sociali.
Art. 12 -Contratto di assunzione
l. L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la tipologia contrattuale;
c) la posizione organizzativa ed il livello retributivo ai quali il dipendente viene assegnato
per mansioni in base all'art.18 del presente contratto;
d) la misura della retribuzione;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova;
f) l'eventuale apposizione del termine.
Art. 13 -Affissioni
1. L'agente provvederà ad esporre, in luogo acçessibile a tutti, l'orario di lavoro e
provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di. assunzione che in
occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL.
2. Le .Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere nella bacheca
aziendale pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del
, lavoro.
~rt. 14 -Documentaz;one per l'assunzione
to dell'assunzione potranno essere richiesti i seguenti doc;_'\-1menti: .. ,, /
't 10
a) documento d'identità valido;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) stato di famiglia;
d) titolo di studio conseguito;
e) scheda professionale, se rilasciata dall'Agenzia dell'impiego, nonché attestato
di disoccupazione per eventuali assunzioni agevolate;
f) per i rapporti di apprendistato, dichiarazione circa eventuali precedenti rapporti
di lavoro, sia di apprendistato che non;
g) documenti e dichiarazioni per l'applicazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali.
2. I documenti indicati alle lettere b), c), f), e g) potranno essere sostituiti da una
autocertificazione da rilasciare nelle forme previste dalla legge.
3. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni lavorativi le
variazioni di residenza e/o domicilio.
Art. 15 -Comunicazione delle assunzioni
1. I datori di lavoro provvederanno a comunicare all'Ente bilaterale le assunzioni con
apposizione di termine e quelle con rapporto di apprendistato.
Art.16 -Periodo di prova.
1. L'eventuale periodo di prova non può superare:
1.1 i sei mesi di effettivo servizio per i dipendenti di livello Quadro e per i Capi
Ufficio di livello Quinto
1.2 i tre mesi di effettivo servizio per i restanti livelli
In ogni caso il periodo di prova non può essere ripetuto. Nell'eventuale periodò di prova
è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al T.F.R.
2. Durante l'eventuale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzion
\
.\ di lavoro in qualsiasi momento, senza ·preavviso. •
3. Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente conferma e I asi
dell'inquadramento del personale mante.nuto in servizio. Il periodo di prova va· ·òJputato
a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.
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TITOLO IV
· INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 17 -Fungibilità delle mansioni
L Ferme le declaratorie ed i profili delineati al successivo art .. 18, e quindi la loro
corrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, si conviene di assumere il principio della
fungibilità delle mansioni, in ragione del quale, eccezion fatta per le specifiche funzioni,
responsabilità e mansioni riguardanti i profili di Capo ufficio e Vice capo ufficio, devono
intendersi comprese in un'unica Area Professionale di concetto tutte le mansioni
comprese nei profili del 3°, 4° e 5° livello, relative alle attività svolte nell'ambito delle
agenzie e proprie delle stesse, nonché ogni altra attività ad esse direttamente correlata e
funzionale al loro svolgimento.
2. I lavoratori compresi nelle posizioni organizzative 1 °, 2° e 3° dell'Area professionale B
potranno pertanto essere adibiti in via promiscua a tutte le mansioni rientranti nella
singola posizione organizzativa (esclusi il Capo Ufficio ed il Vice Capo Ufficio).
3. In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa superiore,
al lavoratore interessato dovrà essere corrisposto il trattamento economico
corrispondente a tale posizione organizzativa superiore, per tutta la durata di
svolgimento di dette mansioni.
4. Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il lavoratore avrà diritto
all'attribuzione del livello superiore, corrispondente alla posizione organizzativa
superiore. E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 4, relativamente
alle fattispecie sostitutive ivi elencate.
5. In caso di affidamento, con ordine di serv1z10 scritto, a mansioni inerenti pos1z1oni
organizzative inferiori, il criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra
posizioni contigue dell'area professionale di concetto e per un periodo non superiore a
mesi 3. Resta in ogni caso salva l'esecuzione di attività ricomprese nell'area
professionale d'ordine, esclusivamente qualora ciò sia strumentale per le mansioni
proprie del livello di appartenenza.
6. Possibili effetti derivanti dalla classificazione sull'organizzazione; sulle professionalità
dei lavoratori e sui livelli occupazionali dovranno essere affrontati e risolti non solo con
l'individuazione di nuovi profili professionali ma anche attraverso la· ritorwérsione del
personale con una formazione orientata a favorire la maturazione di coerenti competenze
specifiche.
ART. 18 -Classificazione dei lavoratori
Il perso aie viene inquadrato come segue: \\ l
J
AREA PROFESSIONALE A -QUADRI
1. Appartengono a quest'area professionale quei lavoratorijtrici ai quali l'agente, per
l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, delega
compiti che comportano autonome decisioni e responsabilità gestionali in merito alla
pianificazione, gestione e controllo del personale e delle risorse dell'agenzia
e/o
sovrintendono all'attività di due o più uffici, facenti capo ad una stessa agenzia, a
ciascuno dei quali sia preposto un Capo ufficio.
Posizione organizzativa lA-6° livello retributivo
Quadri
Lavoratori che, muniti di procura generale, sono stati forniti di pieni poteri per tutti gli
affari che concernono l'attività propria dell'agente.
AREA PROFESSIONALE B -IMPIEGATI DI CONCETTO
2. Appartengono a quest'area professionale i lavoratori/trici che svolgono mansioni che
richiedono competenze tecnico professionali rilevanti per i livelli più elevati, nell'ambito di
un'autonomia delimitata dalle prassi operative del settore assicurativo ovvero definita da
direttive superiori.
3. I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la
correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate, anche dal
personale da essi eventualmente gerarchicamente dipendente.
4. Nei livelli retributivi più alti in quest'area professionale sono inseriti lavoratori la cui
attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali possono
intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed ottimizzare i relativi risultati.
5. Alcuni profili professionali, in particolare, pianificano l'organizzazione del processo
lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse.
~6. Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizio_ • organizzative.
\ Posizione organizzativa 3A-5° livello retributivo
Declaratoria -appartengono a questa posizione organizzativa:
),
l
V
13
Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa, quali responsabili del
coordinamento, pianificazione e controllo, nell'ambito dell'Agenzia e/o di sedi secondarie
ed uffici distaccati, di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori, parte dei quali
svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'area professionale B
e/o
lavoratori/trici che in autonomia ed in via continuativa svolgono compiti per i quali è
richiesta una elevata competenza tecnico/commerciale, una capacità d'uso intensivo e di
alto livello degli strumenti informatici e/o sviluppano studi e progetti relativi a problemi
complessi.
Profili:
Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della
declaratoria.
Specialisti commerciali. Elaborano i piani commerciali tramite analisi di mercato effettivo
è potenziale e sulla concorrenza. Sistematizzano piani di intervento, iniziative
commerciali e piani incentivanti utili a sviluppare le vendite.
Specialisti di amministrazione e bilancio. Con approfondita conoscenza delle normative
fiscali elaborano il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia gestendone le
problematiche, ivi compresi gli adempimenti fiscali; collaborano direttamente con i
consulenti fiscali e, con approfondita conoscenza delle normative di contabilità e di quelle
bancarie, amministrano i flussi finanziari dell'intera Agenzia, decidendo la destinazione
delle risorse finanziarie sulle varie voci di spesa e/o di ricavo.
Posizione organizzativa 2A -4° livello retributivo
Declaratoria -appartengono a questa posizione organizzativa:
Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa o con specifico ordine di servIzI0
scritto quali responsabili di attività di coordinamento e di controllo di un gruppo di unità
operative di collaboratori e/o· soggetti, parte dei quali svolgono mansioni per cui è
previsto l'inquadramento nelle posizioni organizzative 1" o 2", o che siano preposti a
coadiuvare in via permanente il Capo Ufficio nei suoi compiti.
e/o
lavoratori/trici che autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito u à specifica
competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici, svolgono
particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assistenza e consulenza per i
proble i complessi, anche all'esterno dell'Agenzia.
14
Profili:
Vice Capi Ufficio, coordinatori di unità comunque denominate, identificati dalla 1 ° parte
della declaratoria.
Specialisti di vendita. Effettuano l'analisi della situazione assicurativa della clientela,
predisponendo le soluzioni più adeguate, sulla base dei verificati bisogni assicurativi.
Assuntori di prodotti speciali e non standardizzati. Sulla base della documentazione
ricevuta o raccolta direttamente, elaborano progetti di polizza di particolare complessità
relativi a bisogni specifici, non riconducibili a standard prefissati, che comportano una
competenza esclusiva, un'approfondita conoscenza del cliente, dei prodotti (sul piano
tecnico, legislativo) attinenti il ramo vita e/o il ramo danni, che richiedono capacità di
relazione, d'integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale.
Predispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a gare.
Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di automazione.
Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i flussi ed i programmi
necessari. Verificano l'impatto sul sistema delle procedure rateizzate. Assicurano la
manutenzione di quelli esistenti. Forniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione
agli utenti.
Responsabili del servIzI0 amministrazione, contabilità e/o cassa. Gestiscono
l'amministrazione, la contabilità e/o la cassa dell'agenzia.
Assistenti per i sinistri. Con poteri di iniziativa per la gestione dei sinistri di tutti i rami,
forniscono assistenza alla clientela durante le fasi della trattazione dei danni ed in
particolare, su specifico incarico dell'agente, interagiscono con le strutture liquidative
delle imprese in merito alla risarcibilità del sinistro, e, se necessario, fino alla sua
definizione.
Posizione organizzativa lA -3° livello retributivo
~Declaratoria -appartengono a questa pos,z1one organizzativa lavoratori/ trici che
svolgono i~ via continuativa attività impiegatizie operativamente autonome nei limiti
delle direttive di ~arattere generale, anche all'esterno dell'Agenzia.
\ Profili:
Addetti al front-office. Accolgono la clientela, curano l'incasso dei premi, mettono in atto
processi commerciali volti arperfezionare nuovi contratti, avvalendosi di strumenti e
Vy
canali tecnologici.
(} ~ 15
Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, che non rientrano del profilo di cui al
4°1ivello. In particolare, per prodotti standardizzati si intendono quei prodotti assicurativi
ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera
scelta dell'assicurato e non sono modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione,
Addetti al servizio amministrativo, di contabilità e/o di cassa, che operano alle dirette
dipendenze del responsabile del relativo servizio.
Operatori per i sinistri, che effettuano la ricezione delle denunce di sinistro, l'apertura e
le operazioni amministrative ad esse connesse.
Note a verbale. Al personale di cassa non può essere attribuita alcuna responsabilità per
maneggio denaro, non avendo specifica indennità.
AREA PROFESSIONALE C -IMPIEGATI D'ORDINE
Declaratoria -Appartengono a quest'area professionale lavoratori/trici che svolgono
attività esecutive e d'ordine, ausiliarie al funzionamento degli uffici, per abilitarsi alle
quali occorrono semplici ma specifiche conoscenze professionali e/o che svolgono attività
manuali semplici.
Posizione organizzativa 2A -2° livello retributivo
Profili -A titolo esemplificativo, fra le attività riconducibili al presente livello retributivo
rientrano gli archivisti, i centralinisti, gli addetti alla posta, i dattilografi anche con uso di
videoscrittura, gli esattori, intendendosi per tali quei lavoratori che si occupano della
mera riscossione all'esterno dell'Agenzia, senza alcuna trattazione di affari.
Posizione organizzativa 1 A_ 1 ° livello retributivo
Profili -A titolo esemplificativo rientra in questo livello retributivo il personale ausiliario,
e cioè i commessi, gli autisti, i fattorini ed il personale di. fatica (addetto alle pulizie).
Quadro sinottico dell'inquadramento
AREA PROFILI P.O. -LIV.
PROFESSIONALE PROFESSIONALI RETRIBUTIVO
J \
\
.)
16
A -QUADRI
B -IMPIEGATI DI
CONCETTO
• Quadri
• Capi Ufficio
• Specialisti
commerciali
• Specialisti di
amministrazione e
di bilancio
• Vice Capi ufficio
• Specialisti di
vendita
• Assuntori di
prodotti speciali e
non standardizzati
• Analisti, analisti
programmatori
• Responsabili del
servizio
amministrazione,
contabilità e/o
cassa
• Assistenti per i
sinistri
• Addetti
front-office
al
• Assuntori di
prodotti auto ed
altri
standardizzati,
danni e vita
• Addetti al servizio
amministrativo,di
contabilità e/o di
cassa
• Operatori per
sinistri
1/6
3 I s
2/4
1 / 3
,• 1
17
J,
~ >0,~Q;( 4 ~
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c -IMPIEGATI • Addetti all'archivio 2/2
D'ORDINE • Centralinisti
• Addetti alla posta
• Dattilografi anche
con uso di
Videoscrittura
• Esattori
• Commessi 1 / 1
• Autisti
• Fattorini
• Personale di fatica
(addetto alle
pulizie)
Parametri retributivi. Ai livelli retributivi indicati corrispondono seguenti parametri
stipendiali:
1 o 100; 2° 102.5; 3° 110; 4° 120; 5° 130; 6° 150.
Qualora insorgano contrasti applicativi sull'attribuzione dell'inquadramento nonché per
eventuali problemi interpretativi dell'articolo 18 le parti demanderanno la questione alla
commissione per l'interpretazione contrattuale di cui all'art. 5-bis.
Note a verbale:
l. Dalla data di stipula del CCNL del 20/11/2014 sono abrogati gli artt. 17 bis e 17 ter
del CCNL 4/2/2011.
2. L'impiegato qualificato, non apprendista,
inquadrato almeno al liv. retr. 3°.
unico dipendente dell'agenzia, viene
3. E' fatto salvo il diritto al trattamento retributivo del 4° livello per quei lav
rapporto di lavoro si sia instaurato prima del 30/06/2006 e che, essendo stati •
al 3° livello -come unico dipendente di agenzia (ex-2° categoria),· abbiano ma
ininterrottamente tale caratteristica di unico dipendente fino alla data di sottoscr
del presente CCNL.
4. I lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia instaurato nel periodo intercorrente
dall'l/07/2006 al 30/6/2010 e che, essendo stati inquadrati al 3° livello come unico
dipendente di agenzia
caratteristica di unico dipendente fino alla data di sottoscrizione del presente CCNL,
percepiranno il 50% della differenza di trattamento retributivo fra il 3° ed il 4° livello.
5. I trattamenti retributivi di cui ai 2 precedenti commi comprenderanno le differenze di
stipendio tabellare di biennio (stipendio +scatti di anzianità) e saranno corrisposti a titolo
di "assegno ad personam" riassorbibile in caso di passaggio a livelli superiori al 3°.
Note a verbale:
Entro il 31/03/2025 le parti si impegnano a costituire una specifica commissione per la
definizione di una nuova figura professionale denominata genericamente "impiegato
commerciale" a cui saranno attribuiti specifici compiti e relative economie di sviluppo
dell'attività di intermediazione. Detta commissione dovrà terminare i lavori entro il
termine di vigenza del presente contratto.
Art. 19 -Passaggi di categoria
1. In occasione di passaggi di categoria il lavoratore conserverà l'anzianità tabellare della
categoria di provenienza e l'anzianità di biennio agli effetti della maturazione dello scatto
successivo.
Art. 20 -Preferenze per la mobilità interna
1. L'agenzia nell'affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento delle
nomine a gradi od incarichi superiori, esaminerà l'opportunità di favorire il personale in
servizio.
2. L'avvenuta frequenza con esito positivo di corsi di formazione in materie assicurative
costituirà criterio d_i preferenza in caso di mobilità interna di personale.
3. A tal fine le agenzie potranno utilizzare i progetti formativi di cui all'art. 4, comma 2,
lett. c) e d).
Art. 21 ..., Cambiamento di mansioni
'•
1. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente, in relazion
agenziali, a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché
peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostan ial
posizione.
2. Quando il lavoratore è chiamato a sostituire, salvo che per ferie, altro lavoratore
avente grado o categoria superiore, ha diritto ai relativi maggiori emolumenti per. tutto il
periodo della sostituzione. (ì
~y q;{Càf dift 1f (
'e ( ffef 19 •
3. Quando il periodo della sostituzione superi i tre mesi, il lavoratore ha diritto al
conferimento del grado relativo e al passaggio alla categoria superiore con effetto dal
giorno di inizio della sostituzione.
4. Nei casi di sostituzione per richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza,
puerperio ed aspettativa, il conferimento del grado relativo e il passaggio alla categoria
superiore avranno luogo con effetto dal giorno di inizio della sostituzione quando
l'assenza superi un anno.
5. Il conferimento del grado o della categoria superiore non infirma il diritto del
lavoratore assente a essere reintegrato nel grado o categoria al suo rientro.
Art. 21 bis -Assicurazione responsabilità civile.
1. Il datore di lavoro provvederà, nell'ambito delle norme regolamentari emanate
dall'IVASS, ad assicurare tutti i lavoratori propri dipendenti contro il rischio della
responsabilità civile verso terzi.
TITOLO V
CONTRATTI ATIPICI
Art. 22 -Apprendistato Professionalizzante
Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n.25, al
D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da
Allegato n. 1 del presente contratto.
Art. 23 -Contratto a tempo parziale
k
1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 276/03 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché le trasformazioni da o in contratto a tempo parziale,
sono regolamentate come da Allegato n. 2 del presente contratto.
. .
Art. 24 -Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibili ricorso al
contratto a termine previsti dal precedente art. 11, nonché nei casi di temporanea
utilizzazione in qualifiche e/o mansioni non previste dai normali assetti organizzativi
ambito delle attività di cui alla sfera di applicazione d~presente CCNL.
\ ~\ ~~ 20
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà
comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.lgs. 276/2003, con esclusione del comma 3
dell'art. 20.
Art. 25 -Altre tipologie di contratti atipici
1. Con riferimento alle tipologie contrattuali previste dal D.lgs. 276/2003, si intendono
disciplinate nel presente CCNL tutte le materie per le quali il suddetto d.lgs. prevede
l'accordo collettivo.
2. Le Parti ritengono che, allo stato, non ricorrano nella categoI·ia le condizioni per
l'applicazione del lavoro ripartito e del lavoro a chiamata.
3. Nel caso alcuna delle Parti ravvisasse l'opportunità di ulteriori accordi, come anche nel
caso di modifiche legislative intervenute, le Parti stesse si incontreranno per procedere di
conseguenza.
TITOLO VI
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Art. 26 -Obblighi dei lavoratori
1. Il personale ha il dovere di rispettare l'orario e di dare all'agenzia una collaborazione
attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili.
2. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d'ufficio e di non svolgere attività in
concorrenza con gli interessi dell'agenzia.
3. Fermo quanto previsto al punto precedente è possibile svolgere lavoro part-time come
previsto al testo allegato al presente CCNL.
Art. 27 -Procedure e provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari sono:
~ a) il rimprovero verbale;
/~ b) il biasimo scritto;
c) la multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) la sospensione dal serviziocr dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
w '1~ 21m ~ 4ifl
2. A norma dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato
l'addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 giorni lavorativi,
per presentare le sue controdeduzioni.
3. I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) saranno applicati, per le mancanze
lievi, in ordine successivo a seconda del tipo di infrazione e dell'eventuale recidiva; i
prnvvedimenti disciplinari di cui ai punti c) ed) saranno applicati in relazione alla gravità
o recidività dell'infrazione. La comunicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati dovrà
essere effettuata con lettera RAR, da inviare entro 30 giorni di calendario dalla scadenza
del termine di cui al comma precedente.
4. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di essa può essere applicata e alle procedure di contestazione della stessa
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi
accessibili a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dal presente
contratto collettivo.
5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
6. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche
per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un
collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle
parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro.
7. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
8. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli
dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
9. Se il datore di lavoro e/o il lavoratore adiscono l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione .
. Art. 28 -Procedimenti penali
1. Il lavoratore sottoposto a procedimento .penale, che non sia in i prestare
ervizio e nei confronti del quale non vi sia stato scioglimento del rapporto lavoro, è ~
onsiderato in aspettativa ai sensi dell'articolo 47, per un peri~do comunque n0'ri\ ~
~ uperiore ç1i due anni. \\ V
\')
22
Art. 29 -Orario di lavoro
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
1. L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di
cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine
dell'attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano
chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi
territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo
dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche
indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata
da apposita documentazione. In ogni caso il beneficio potrà essere concesso ad uno solo
dei genitori.
5. Potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola
agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, eventuale
apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13:00;
c) Un orario di chiusura e termine dell'attività lavorativa diverso da quello indicato al
comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco settimanale, in particolari
ituazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il
abato, e simili; •·
e) fermo restando quanto previsto al comma 10, lett. b) -"articolazione plurisettimanale
su cinque giorni" del presente articolo, forme di_ flessibilità a livello annuale, (m.aggiori
orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell'anno, a fronte di corrispon·denti periodi
con.minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
\
f) Modalità per l'applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, dv d, quelle
previste al successivo comma 8, compreso il valore della prestazione . s utI della
mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla
normativa vigente per l'iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi
necessari da disposizioni di legge o. amministrative, cui si applicano le disposizioni
dell'art. 9 del presente CCN):..\
Le suddette intese/accordi dovranno essere sottoscritte da ANAPA Rete ImpresAgenzia e
dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
6. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) potranno essere convenute
riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 26 ore.
7. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
8. Qualora l'intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del
lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al
lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La
natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo
fra le Parti.
Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene
concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite
convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: per i comuni con
numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45' (comprese); per i comuni con
numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese). Agli effetti della
rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola
agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del verbale presso il Ministero del
lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario,
intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni
organizzative. Viene demandato all'Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.
9. Diverse modalità per l'applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa
potranno essere concordate a livello territoriale.
10. Vengono previste le seguenti articolazioni orarie (forme di flessibilità oraria), non
cumulabili ed immediatamente esigibili con le modalità di seguito indicate.
a) Utilizzo del Sabato
a.1 -In alternativa a quanto previsto al secondo comma del presente articolo per
far fronte alle variazioni dell'intensità lavorative dell'agenzia, per un massimo di 8
settimane l'anno, le ore di lavoro settimanali potranno essere distribuite su 6
giorni, dal lunedì al sabato; il turno antimeridiano del sabato, avrà termine non
oltre le ore 13:00.
a.2 -Il lavoro al sabato non •è un aumento dell'orario di lavar
una diversa distribuzione dello stesso nell'ambito settimanale.
bensì
I.
a.3 -Il recupero del sabato mattina lavorativo deve avvenire di r a, in una
mezza giornata da fruire nella settimana stessa di apertura del saba J. Qualora
ciò non sia possibile, tale recupero potrà avvenire in un lasso di tempo non
superiore a tre mesi dalla prestazione lavorativa effettuata.
24
I
I I
I
a.4 -Solo su richiesta scritta del lavoratore, il recupero potrà essere effettuato ad
ore come riduzione oraria di tutte le giornate lavorative anche in entrata e/o in
uscita.
a.5 -I lavoratori che usufruiscano delle previsioni contenute nell'art. 33, legge n.
104/1992 per sé o perché abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti
portatori di hàndicap ai sensi della suddetta normativa saranno esclusi dall'utilizzo
del sabato lavorativo, salvo che ne facciano espressa richiesta scritta.
a.6 -l'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati
all'utilizzo del Sabato almeno 15 giorni prima dell'avvio, dandone contestuale
comunicazione scritta anche ad Anapa Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad
inoltrarlo alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL.
b) Articolazione plurisettimanale su cinque giorni
b.l -In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, per far
fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'agenzia, questa potrà realizzare
diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento
dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore
settimanali, per un massimo di 6 settimane.
b.2 -A fronte della prestazione di ore aggiuntive, individuate nel piano di
programmazione annuale, ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai
lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità
lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
b.3 -Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di
12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
b.4 -I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
b.5 -Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di
ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva
all'orario definito e verrà liquidato con la retribuzione del mese di competenza con
il trattamento previsto per la· collocazione oraria in cui si è svolto il maggior
orario.
b .. 6 -I lavoratori che usufruiscano delle previsioni contenute nell'art. 33, legge n.
104/1992 per sé Ò perché abbiano familiari a carico o sian Hdatari di soggetti
portatori di handicap ai sensi della suddetta normativa saran ,· e
dell'articolazione plurisettimanale su cinque giorni, salvo che
richiesta scritta.
b.7 -Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato l'applicazione
dell'orario plurisettimanale potrà avvenire solo qualora vi sia la p1·esènza 'del tùtor.
• ·~ .
',, ;-J <i0)~ (\( r1ì fi
I /P8 ~ ~
b.8 -In caso di mancata fruizione, entro il periodo pianificato, del recupero
dell'attività lavorativa prestata in eccedenza nel periodo programmato, verrà
corrisposta, entro il mese successivo al termine del periodo pianificato, la
retribuzione oraria relativa al maggior lavoro prestato, maggiorata del 30%.
b.9 -L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il
programma di flessibilità almeno 30 giorni prima dell'avvio, dandone contestuale
comunicazione anche ad Anapa Rete ImpresAgenzia, che provvederà ·ad inoltrarlo
alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, secondo il fac
simile allegato. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto
con un preavviso di almeno 15 giorni.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che il testo contrattuale è finalizzato a permettere
alternativamente, a scelta del datore di lavoro, l'utilizzo di 8 sabati lavorativi per
dipendente e di 6 settimane di articolazione plurisettimanale dell'orario di lavoro l'anno e
quindi non sarà possibile effettuare l'apertura al sabato di cui al comma 10 lettera a) e
l'articolazione plurisettimanale dell'orario di lavoro nello stesso anno solare.
Le articolazioni orarie, previste nel comma 10, non possono essere applicate per
lavoratori part-time ai quali si applica la vigente normativa.
Art. 30 -Lavoro straordinario
1. Il lavoro prestato in eccedenza all'orario contrattuale fissato è considerato lavoro
straordinario con il limite massimo di 90 ore annue per ciascun dipendente.
2. Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta
dall'agenzia e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e
controfirma di un incaricato dell'agenzia.
3. Le prestazioni per lavoro straordinario -nei limiti e nei casi consentiti dalla legge -
effettuate in aumento all'orario contrattuale, saranno compensate con la retribuzione
oraria che si determina dividendo la retribuzione mensile per il divisore fisso di 158,59.
4. La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti
percentuali:
1) 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
2) 50% per _lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata on la arativa
-sabato-semifestivo e notturno (si intende per notturno il lavoro ~ffèttUat d p; le ore
21 e fino alle ore 6).
~ 5. Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi
~ lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a
us ·re el riposo compensativo in altra giornata della settimana. )
~ 26 \ \ -\~
e~ .
f
6. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà
luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
7. Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque
giorni del mese successivo.
8. Il personale con grado di capo ufficio, vicecapo ufficio, agli effetti dell'applicazione del
presente articolo, è parificato al restante personale.
Art. 31 -Festività
Art. 31 -Festività
TITOLO VIII
FESTIVITA'
1. Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
Capodanno (1 ° gennaio); Epifania del Signore (6 gennaio);
Giorno dell'angelo (lunedì dopo Pasqua); Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa
del Lavoro (1 ° maggio);
Festa della Repubblica (2 giugno) Assunzione di M.V. (15 agosto)
Giorno successivo all'Assunzione ( 16 agosto); Ognissanti (1 ° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre); Vigilia di Natale e Natale (24 e 25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre) e Venerdì Santo;
Giorno del Santo Patrono della città.
~ 2. Sono ~onsiderati semifestivi i seguenti giorni:
~ Vigilia dell'Assunzione di M.V. (14 agosto)
Ultimo giorno dell'anno·(31 dicembre).·
3. Nelle giornate semifestive, fermo restando l'orario stabilito,
solo turno,antimeridiano e avrà termine alle ore 13. Il lavoratore che i d
tenuto a svolgere solo lavoro pomeridiano è esonerato nei semifestivi a
lavorativa. •
4. Le seguenti festività soppresse con la Legge n. 54 del 5 marzo 197 successive
modifiche: San Giuseppe, l'Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo vengono
inv:ece regolate nel s7~uente modo: 4 giornate di riposo o pagamento delle stesse su
,._,,,
I
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I
libera scelta del dipendente che per giorni ex festivi abbia percepito la retribuzione
spettante.
Le 4 giornate di riposo compensativo possono essere frazionate e fruite a periodi non
inferiori ad 1 ora.
5. La festività del 4 novembre non dà luogo al riposo compensativo ma è da retribuire.
6. Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell'agente
delle richieste del lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Nel caso di pagamento dei giorni ex festivi si divide la retribuzione annuale per 250
per ogni giornata.
8. Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite
con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione
mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di
miglior favore presenti nelle agenzie.
Nota a verbale.
In sostituzione della festività del Santo Patrono della città sono considerati giorni festivi i
seguenti:
a) per il comune di Venezia il 21 novembre;
b) per il comune di Roma il 29 giugno;
c) per il comune di Prato 1'8 settembre.
Per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto
s.
TITOLO IX
RETRIBUZIONE
Art. 32 -Composizione e modalità di corresponsione della retrib.
Art. 32 -. Composlzi~ne e modalità di corresponsione della rètribuzio.ne
1. La retribuzione è costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di
anzianità, dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito
nonché da tutte le altre voci di carattere continuativo e di am1ontare determinato
icorrenti mensilmente. Ì'· \,,. ~
~ 28
~ ( I ~
2. I valori dello stipendio iniziale tabellare sono indicati nelle tabelle allegate in calce
al presente testo contrattuale, di cui costituiscono parte integrante.
3. La retribuzione sarà corrisposta l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.
4. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli in atto per il personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente contratto.
5. La prestazione sostitutiva della mensa (art. 29) e l'indennità forfettaria di missione
(art. 61) non hanno valore retributivo: esse, quindi, non entrano a far parte del calcolo
per il T.F.R., non sono soggette a scatti di anzianità, non entrano nel• calcolo delle
indennità sostitutive di ferie e/o festività, non entrano a far parte del valore retributivo
della 14a e della 13a mensilità e vengono godute, ricorrendone le relative condizioni,
solo per i giorni lavorativi di effettiva presenza.
6. Il pagamento della retribuzione avverrà esclusivamente tramite bonifico
bancario/posta le.
7. Tredicesima mensilità
a) Entro il 15 dicembre di ciascun anno le aziende corrisponderanno al personale
dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui al primo comma del
presente articolo, con esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro
straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli assegni familiari.
b) In caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso di anno il lavoratore
maturerà tanti dodicesimi di tredicesima per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso
l'Azienda con computo del mese intero per i periodi di lavoro pari o superiori ai 15
(quindici) giorni
8. Quattordicesima mensilità
a) Entro il 15 giugno di ciascun anno, le aziende corrisponderanno al personale
dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui al presente art. 32,
con esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle
gratificazioni straordinarie o una tantum e degli assegni familiari.
b) In caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso di anno il lavoratore
maturerà tanti dodicesimi di quattordicesima per quanti sono i mesi di lavoro
presso l'Azienda con computo del mese intero per i periodi di lavoro pari o sup
(quindici) .giorni
9. La corresponsione della mensilità aggiuntiva di cui al precedente comma 7 a verrà
entro il 15 dicembre per l'anno solare di competenza (1 ° gennaio -31 dicembre). La
corresponsione della .mensilità aggiuntiva di cui al precedente comma 8 avverrà entro il
15 giugno .per l'anno civile di competenza (1 ° luglio -30 giugno). .
0 . !
Nota a verbale ( '. (r _)
rt-°i {1' 1/ fj
29
Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle trattative intervenute per la
stipulazione dei precedenti CCNL e di quello sottoscritto in data odierna la retribuzione è
stata concordemente determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità
della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento.
Art. 33 -Scatti di anzianità
1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1 ° mese di assunzione, se
la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1 ° ed il 15 del mese; dal 1 ° del mese
successivo a quello nel quale è avvenuta l'assunzione, se la stessa è stata effettuata nel
periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio
tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Resta salva l'eccezione prevista all'art. 35, comma 1, relativamente all'aumento di
riparametrazione.
4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di anzianità effettiva
sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in
atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati
effettivamente corrisposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
5. Gli scatti di anzianità sono biennali.
6. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo la data di sottoscrizione del presente
accordo di rinnovo, la decorrenza degli scatti di anzianità, ferma restando la loro misura
complessiva pari a 15, sarà biennale per i primi 8 e triennale per i restanti 7.
Art .. 34 -. Premio di anzianità
Art. 34 -Premio di anzianità
1. Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della
stessa agenzia, sarà corrisposto un premio di anzianità par.i ad un dodicesimo de I•
retribuzione annua come determinata dall'art. 32.
2.. Un ult.eriore premio sarà corrisposto nella misura di due dodicesimi della retri o
come sopra indicata, al lavoratore che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizi
dipendenze della stessa agenzia.
il 10° ed • 15° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia e in og~
caso i essazione del rapporto (ad esclusione del licenziament\\,n tronco o della y
30
I
risoluzione per iniziativa del lavoratore) avvenuta tra il 20° e il 25° anno di servizio
effettivo prestato presso la medesima agenzia, il premio di anzianità di cui al comma
precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Art. 35 -Riparametrazione
1. Dall'l/1/2012 gli importi corrisposti a titolo di aumenti di riparametrazione a norma
dell'art. 35 CCNL 2011 sono conglobati nelle tabelle stipendiali e rientrano pertanto nella
base di calcolo degli scatti di anzianità.
TITOLO X
PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA'
Art. 36 -Premio aziendale di produttività
1. È istituito il premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto parte e
riferimento della contrattazione di secondo livello.
2. Il premio viene correlato al raggiungimento di un obiettivo aziendale unico per tutti i
dipendenti ed un obi.ettivo individuale, entrambi da definirsi annualmente entro la fine
del mese di febbraio di ogni anno come da bozza accordo quadro allegato al presente
contratto.
Gli obiettivi sono:
incremento medio in percentuale del monte ore aziendali complessive lavorate
(escluso lavoro straordinario).
Ogni anno l'agenzia determinerà l'indice medio monte ore lavorate al 31 dicembre.
~ ~genzi~ivello di customer care satisfaction incrementale e/o riduzione dei reclami di
Ogni anno l'agenzia determinerà il dato dei reclami e della customer care satisfaction al
31 dicembre.
mantenimento volume del portafoglio clienti e sviluppo.
lavorazione digitale anagrafiche clienti ed aggiornamento puntuale
compreso profilo cliente e adeguamento a nuovi gestionali delle Compagnie.
formazione professionale inerente all'attività svolta, incrementale rispetto agli
obblighi di legge, svolta esclusivamente durante l'orario di lavoro, e sotto l'egida
esclusiva del datore di lavoro.
2.2 Per le agenzie con 1 solo dipendente il premio scatta al raggiungimento di uno solo
dei parametri sopra descritti con le identiche modalità.
3. Gli obiettivi di cui al precedente punto 2. devono essere concordati con il
lavoratore/la lavoratrice. Devono essere di possibili realizzazione e di facile
determinazione alla data prestabilita. Per la definizione degli stessi, il/la dipendente, può
farsi assistere dall'OO.SS., firmataria del presente contratto, di sua scelta.
4. Al raggiungimento completo degli obiettivi fissati con cadenza annuale, alla/al
I.avoratrice/tore spetta un premio aziendale, comprensivo di tutti gli istituti contrattuali
differiti, nella misura di:
€ 454,55 per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr. 1
€ 465,91 per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr. 2
€ 500,00 per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr. 3
€ 545,45 per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.b livello retr. 4
€ 590,9l·per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr. 5
€ 681,82 per il personale dipendente appartenente alle seguenti p.o livello retr. 6
5. Qualora il/la dipendente scelga di rinunciare al premio in welfare optando di
percepire il premio nella busta paga di maggio, il datore di lavoro procederà ad erogare il
premio con la determinazione del premio come da punto 9.
Analoga determinazione del premio come da punto 9 verrà erogato a tutti
assunti, dimessi e/o licenziati nel corso dell'anno di osservazione.
lavoratori
6. Il premio di cui al precedente punto 4. è erog_ato a favore dell.a/del -dipendente
beneficiaria/o a partire dal mese di maggio di ogni anno esclusivamente nella forma del
welfare aziendale così come attualmente disciplinata dagli artt. 51 e 10 . I D.P.R.
. 917/86, fatte salve le eventuali modifiche normative che dovessero interve i o~
, del periodo di validità del presente contratto. Come stabilito dalla normat va n ~i
beni e/o servizi erogati in luogo del premio maturato potranno riguar pe
intest9te al dipendente beneficiario o ai suoi familiari più stretti (coniuge o figli) o, p
pese di -s istenza, ai familiari più anziani o non autosufficienti. . /tl/'
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~~ 32
~c.J (~ •
~
7. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti
contrattuali e non saranno utili per la determinazione del T.F.R.
Gli stessi saranno corrisposti in misura proporzionalmente ridotta al personale
dipendente a tempo parziale.
Nel caso del decesso della/del dipendente, nell'anno di erogazione del premio, il datore di
lavoro sarà tenuto a erogare il premio a·gli eredi come da tabella al punto 9.4 per il
massimo del suo valore.
8. Qualora il datore di lavoro non adempia all'obbligo di fissazione degli obiettivi nei
modi e nei termini di cui al precedente punto 2 e/o in assenza di documentazione
comprovante il raggiungimento, il datore stesso è tenuto al versamento del premio in
busta paga di maggio con il premio come da tabella del punto 9.4 per il massimo del suo
valore.
9. Qualora si verifichi quanto specificato nel punto 5, il datore di lavoro procederà ad
erogare il premio con la seguente determinazione:
9.1 Il Premio aziendale di produttività individuale opzionale, come da punto 5, è
correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui
parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa
erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le
agenzie.
9.2 Il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività individuale è
identificato nelle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia -verificate per cassa -
compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.
9.3 La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di
incremento di produttività individuale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale,
misurato con la stessa metodologia utilizzata per determinare gli aumenti contrattuali,
sono i seguenti:
+ 2 punti + 4 punti + 6 punti
A/ p.o.·1° liv.retr. 6 € 240;00 € 306,00 € 382,50
B/ p.o. 3° liv.retr. 5 .. € 208,00 € 265,20 € 331,50
B/ p.o. 2° liv.retr. 4 € 192,00 € 244,80 . € 306,00
B/ p.o. 1 ° liv.retr. 3 € 176,00 € 224,40 € 280,50
C/ p.o. 2° liv.retr. 2 € 164,00 € 209,10 € 261,38
C/ p.o. 1 ° liv.retr. 1 € 160,00 € 204,00 € 255,00
9.5 Al verificacsi della condizione\;~ra indicata verranno coèrisposti _gli imp?rti indicati,
determinati in misura fissa una tj :~' salvo quanto specificato al punto successivo .
41) •• I •
1(~ 33Cl1/~ {g--~
10. Tali importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti
contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno
corrisposti, erogati pro-quota ai lavoratori assunti, dimessi e/o licenziati nel corso
dell'anno di riferimento, con calcolo/12; saranno altresì corrisposti in misura
proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale.
Nel caso del decesso della/del dipendente, nell'anno di erogazione del premio, il datore di
lavoro sarà tenuto a erogare il premio agli eredi come da tabella al precedente punto per
il massimo del suo valore.
11. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si
sia verificata, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso
contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure
intermedie ( +2 punti, +4 punti), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il
termine di cui al successivo punto. In caso di mancata esibizione, il premio verrà
comunque corrisposto nel suo massimo valore.
12. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di maggio
dell'anno successivo a quello di osservazione.
13. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura
contrattuale di 2° livello nonché dell'incertezza della loro corresponsione, sono escluse
dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 -3° punto -della legge 30/4/1969, n. 153,
e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo punto
di detto articolo, così come previsto dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in
Legge 23/5/1997, n.135.
14. Diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente articolo potranno
essere oggetto di accordi di II livello con le OO.SS. territoriali/1·egionali di competenza da
attuare indipendentemente dal numero delle/dei dipendenti.
15. Le singole Agenzie daranno comunicazione, tramite una e-mail, all'Ente Bilaterale
E.N.B.Ass. riguardo l'applicazione del presente articolo, specificando il numero delle/dei
dipendenti che ne hanno beneficiato e con quale delle due opzioni.
16. Sarà comunque facoltà del datore di lavoro sottoscrivere accordi welfare
migliorativi con. almeno una. delle OO.SS firmatarie del presente contratto, sia per la
pa.rte economica, sia per la determinazione degli obiettivi individuali e· di agenzia, sia per
la fruizione dei benefici fiscali di legge.
34
TITOLO XI
ANZIANITÀ' ED AVANZAMENTI
Art. 37 -Anzianità di servizio
1. L'anzianità effettiva decorre dalla data di assunzione in servizio, salvo patti più
favorevoli.
2. I periodi di malattia, infortunio sul lavoro, maternità, congedi parentali retribuiti e
congedo matrimoniale, vanno computati a tutti gli effetti come anzianità di servizio.
Art. 38 -Anzianità convenzionali
1. Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento
economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:
a) un anno ai decorati di medaglia e/o croce al valore militare e/o promossi per merito di
guerra;
b) un anno ai mutilati e/o invalidi di guerra, ai mutilati e/o invalidi civili, ai mutilati e/o
invalidi per cause di servizio;
c) il 50% del periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobilitato
in zona di operazioni in campagna di guerra riconosciute dallo Stato;
d) il 50% del periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano
servizio in reparti mobilitati in zona di operazione e una eguale anzianità per il periodo di
prigionia agli altri combattenti.
2. Al personale che abbia diritto ad anzianità convenzionali per un periodo inferiore ai sei
mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.
p Note a verbale.
1. Agli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale di cui al presente articolo, il
' '
periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio,
2_. Le norme del presente articolo si applicano anche ai combattenti della Resistenza:
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35
TITOLO XII
FERIE
Art. 39 -Maturazione e godimento delle ferie
1. Nel corso di ogni anno civile (1 ° gennaio/31 dicembre) il lavoratore ha diritto ad un
periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni civili successivi ali' assunzione;
b) giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni civili successivi.
2. Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate
interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 31, rimanendo computate
come mezza giornata di ferie le giornate semifestive indicate allo stesso art. 31.
3. Tale determinazione è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni
settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni
settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.
4. Nell'anno di assunzione spetterà al lavoratore un periodo di ferie pari ad un
dodicesimo di quello di pertinenza di cui al punto a) per ogni mese di servizio,
computandosi come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto ad un periodo di
ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno,
quanti saranno stati i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure alla
corrispondente indennità sostitutiva, qualora egli non possa usufruire delle ferie stesse.
6. I giorni lavorativi di ferie godute verranno computati con arrotondamento per eccesso
o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od
inferiore a mezza giornata.
7. Il godimento delle ferie deve avvenire:
a) per almeno 2 settimane (10 giorni lavorativi) consecutive· nel corso dell'anno di
maturazione;
b) per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) possibilmente entro lo
stesso anno di maturazione, e comunque entro il termine massimo di diciotto .mesi dalla
fine déli'anno in cui sono maturate;
c) il restante period.o (6 giorni lavorativi di cui alla lettera b) del 1 ° comma)
~ preferibilmente fruito, anche oltre il termine di cui alla precedente lettera b) ovv •
~ essere sostituito dalla relativa indennità.
8. Per l'anno di assunzione gli scaglioni di godimento, di cui al pre te
saranno proporzionalmente ridotti. In tal caso, per quanto riguarda il~eriod
esso: /\\ :.)
~-36 / f
~ (l,CTy
a) in caso di assunzione in epoca precedente quella di fruizione collettiva delle ferie
(chiusura dell'agenzia), ovvero in epoca che comunque consenta la fruizione delle ferie
nel periodo da maggio ad ottobre, sarà effettivamente fruito nell'ambito dei periodi
elencati al presente paragrafo;
b) negli altri casi, potrà essere fruito, a richiesta del lavoratore, entro lo stesso anno d_i
maturazione, ovvero sarà aggiunto al periodo di 2 settimane, maturato nel successivo
anno civile, la cui fruizione è obbligatoria nell'ambito dell'anno di maturazione.
9. Il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, nei casi in cui è ammessa la
corresponsione di tale indennità, avrà luogo con il meccanismo contabile indicato all'art.
31, comma 7.
Art. 40 -Programmazione delle ferie.
1. La programmazione delle ferie avrà luogo con le seguenti procedure:
a) entro il 31 marzo di ogni anno ciascun lavoratore presenterà all'azienda proposta
scritta di fruizione di ferie per uno o più periodi, per un minimo di 2 settimane ed un
massimo pari a quelle spettanti, comprensive di quelle eventualmente residue, frazionate
di norma in non più di tre periodi; il periodo minimo di cui sopra si intende riferito ad
un'anzianità intera da maturare fino al 31 dicembre dell'anno in corso, e
proporzionalmente ridotto per anzianità inferiori; il lavoratore avrà comunque facoltà di
richiedere la fruizione di un massimo di 5 giorni di ferie, a singole giornate, intere o
mezze;
b) entro il 30 aprile dell'anno stesso il datore di lavoro comunicherà a ciascun lavoratore
il periodo o i periodi assegnati, tenuto conto, compatibilmente con le esigenze aziendali,
delle proposte avanzate dal lavoratore, come indicato al precedente punto a); in caso di
mancata comunicazione scritta al lavoratore da parte del datore di lavoro entro tale data
(30/4) si intenderà accettato il piano ferie presentato dal lavoratore;
c) i lavoratori assunti successivamente al 31 marzo dell'anno potranno comunque
presentare la proposta scritta di cui al punto a) in tempo utile per consentire al datore di
lavoro la relativa programmazione, che sarà comunicata al lavoratore entro un mese
dalla presentazione della proposta, con le stesse condizioni precisate al punto b);
d) il periodo delle ferie potrà essere frazionato, per esigenze di servizio, salvaguardando
un periodo continuativo pari almeno al 50% di quello spettante al singolo lavoratore, e
sarà collocato, di norma, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, salvo diverse proposte
del lavoratore stesso;
e) nell'assegnazione dei turni di ferie il datore di lavoro darà la pr
provenienti dai lavoratori con maggiore anzianità e/o carichi fam·
enza alle proposte
nendo altresì
\
, conto delle condizioni di salute e/o famigliari del lavoratore stesso.
f) il lavoratore può , presentar~"(ichiesta scritta da due a tre gio .:ia e di ferie non
programmate, purche non collegàte ad assenze per altri motivi. In
I I ~ .·
,-N\,,,,.
é1 pJ 37
riscontro scritto da parte del datore di lavoro entro il giorno lavorativo successivo alla
richiesta, questa si intenderà accettata, salvo per i casi di forza maggiore.
2. Il lavoratore che abbia un saldo ferie residuo, riferito alla fattispecie di cui all'art. 39,
7° comma, lett. c), maturato da oltre 24 mesi, avrà la facoltà di scelta, relativamente a
tale saldo ferie, circa l'effettiva fruizione o la percezione della relativa indennità
sostitutiva.
3. L'opzione di cui sopra dovrà essere esercitata entro il 31 marzo di ogni anno, in
coincidenza con la proposta di cui al 1 ° comma, lett. a) e potrà riguardare solo le
eccedenze maturate da oltre 24 mesi.
4. Nel caso che il lavoratore abbia scelto la corresponsione dell'indennità sostitutiva,
questa dovrà essergli corrisposta unitamente alla retribuzione del mese di aprile.
5. Nel caso che il lavoratore abbia scelto la fruizione, lo stesso avrà facoltà di indicare
per iscritto il o i periodi nei quali intende fruire dell'eccedenza di cui sopra.
6. L'eventuale diniego del datore di lavoro rispetto ad alcuno o a tutti i periodi scelti dal
lavoratore, a norma di quanto previsto al precedente paragrafo, dovrà essere motivato,
sempre per iscritto.
7. Non è ammessa la rinuncia alle ferie.
Art. 41 -Richiamo in servizio
1. L'impresa può richiamare in servIzI0 il lavoratore in ferie, prima del termine del
periodo di ferie assegnato, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del
lavoratore di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle
spese sostenute, e documentate, per il fatto dell'anticipato ritorno.
2. Nel caso di cui al paragrafo precedente il lavoratore avrà diritto al godimento del
periodo di ferie non fruito, in periodo successivo, anche oltre il termine di cui all'art. 39,
7° comma, lett. a). La scelta della collocazione di tale periodo avrò luogo con le stesse
procedure indicate al
precedente art. 40, 1 ° comma, lett. da a) ad e).
Art. 42 -Assenze e malattie durante le fèrie.
1. Nei casi di assenza dal servizio, senza diritto alla retribuzione, il perio di ferie
spettante viene proporzionalmente ridotto .. Tale riduzione non si applica in caso di
malattia, infortunio sul lavoro, maternità, nell'ambito, per quest'ultima, dei periodi di
stensione obbligatoria dal lavoro.
2. I periodi di malattia intervenuta nel corso delle ferie non vanno computa1tr'\ella durata
elle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente all'azienda l~t7aI~tia stessa,
segnai do gli estremi necessari ;ché l~:zienda possa \:ual~~d~li
accertamenti di legge. Il lavoratore dovrà successivamente documentare l'evento entro
gli stessi termini di cui all'art. 49.
3. Nel caso di cui-al paragrafo precedente il lavoratore avrà diritto al rinvio del periodo di
ferie non fruito, in periodo successivo, anche oltre il termine di cui all'art. 39, 7°comma,
lett. a). La scelta della collocazione di tale periodo avrà luogo con le stesse procedure
indicate al precedente art. 40, 1 ° comma, lett. da a) ad).
4. A norma dell'art. 2109, 3° comma e.e., non può essere computato nelle ferie il
periodo di preavviso.
Art. 43 -Permessi
TITOLO XIII
PERMESSI E CONGEDI
1. L'agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per· documentati
motivi.
2. I permessi di_ cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all'anno.
Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione.
3. L'agente accorderà permessi retribuiti per visite mediche e terapie documentate.
4. Durante l'assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 3 la retribuzione decorre
normalmente.
5. A norma dell'art. 10 Legge 20 maggio 1970, n° 300, i lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni
di lavoro potrà avvenire anche in deroga .a quanto previsto all'art. 29 e non dovrà
comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro.
6. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di
permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell'esame stesso ..
7. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a
produrre la relativa documentazione.
Art. 44 -Congedi
. A norma degli artt.
Imeno cinque anni di a
ella Legge 8 Jarzo 2000, n° 53 i lavoratori che abbiano
nità di servizio presso la stessa agen i~ssono richiedere
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39
una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della
scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il lavoratore conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 4, comma 4 della Legge 53/2000, intervenuta durante il periodo di congedo,
di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del
congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero
può differirne l'accoglimento, nel caso di comprovate esigenze organizzative.
5. Il congedo di cui al presente articolo può essere fruito al massimo dal 10% dei
lavoratori in servizio, avendo riguardo alle precedenze temporali delle relative richieste,
che comunque devono essere avanzate con un preavviso non inferiore a trenta giorni. La
frazione inferiore ad uno sarà arrotondata all'unità con il criterio matematico (es.: 0,4=
o, 0,5=1, 0,6=1).
Art. 45 -Congedi per la formazione continua.
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire percorsi di
formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero
essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali
concordati tra le parti sociali, tramite l'Ente Bilaterale, in coerenza con quanto previsto
dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale retribuzione, connessi
alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o
territoriali di cui al precedente comma.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1
possono essere finanziati attraverso il • fondo interprofessionale rmazione
continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 d 196 del
1997.
4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accor • ontrattuali,
~ prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, possono essere fin ziati dalle
Regioni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione di cui all'articoy:>1, comma 7, del
decreto-leggé 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazi<ilni, dalla legge 19
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luglio 1993, n. 236, come previsto dall'art. 6 della citata Legge 53/2000 e successive
modifiche.
Art. 46 -Congedo matrimoniale
1. A tutti i lavoratori verrà concesso, in caso di matrimonio, un periodo continuativo di
quindici giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali.
2. Il periodo di cui al comma precedente sarà fruito in occasione del matrimonio o in
altro periodo concordato fra le parti.
3. Il matrimonio sarà comprovato da idonea documentazione.
4. Durante il congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.
TITOLO XIV
ASPETTATIVA
Art. 47 -Aspettativa
1. Quando ricorrano comprovate particolari necessità familiari o seri motivi di indole
privata che richiedano un'assenza almeno pari ad un mese, il lavoratore che abbia
almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto a una aspettativa della durata massima
di sei mesi.
2. Analogo diritto compete ai lavoratori, sempre con almeno due anni di anzianità di
servizio, che intendano esplicare servizio di volontariato, secondo quanto previsto dalle
vigenti normative. In questo .caso il periodo di aspettativa potrà avere durata fino ad un
anno.
3. Decorso il periodo di aspettativa concesso, l'agente, a richiesta del lavoratore, potrà
prorogare l'aspettativa di un ulteriore periodo, di durata da concordare.
4. La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà superare un anno in un
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triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche.
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Ùh rzte l'aspettativa ce~sa la corresponsione dello stipendio e di ogni altro
~-Il lavoratore
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non riprenda servIzI0 alla scadenza dell'aspettativa è considerato
data ad ogni effètto, salvo il caso comprovato di forza maggiore .
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7. Nel caso si addivenga alla risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione sarà
computata sulla base del trattamento economico spettante al lavoratore alla data in cui
interviene la risoluzione del rapporto di lavoro.
8. Il periodo di aspettativa non è computabile a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.
TITOLO XV
MALATTIA -INFORTUNIO SUL LAVORO
Art. 48 -Malattia e infortunio extraprofessionale.
1. In caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio extraprofessionale,
l'agente conserverà il posto al lavoratore (cosiddetto "comporto") per i seguenti periodi:
a) mesi sei con retribuzione intera al lavoratore che abbia superato il periodo di prova e
con anzianità di servizio fino al settimo anno compiuto;
b) mesi nove, di cui sei a retribuzione intera e tre a metà, al lavoratore con anzianità di
servizio tra l'ottavo anno iniziato ed il decimo compiuto;
c) mesi dodici, di cui sei mesi ad intera retribuzione e sei a metà, al lavoratore con
anzianità di servizio dall'undicesimo anno iniziato.
2. Per il computo dei periodi di cui al precedente comma, si sommano le assenze
dovute alla stessa malattia ed alle conseguenze ad essa collegabili, quando non siano
separate da un intervallo di almeno sei mesi di servizio effettivo. A tale scopo, il
dipendente malato, prima del decorso di detto periodo di comporto, è tenuto a produrre
apposita certificazione medica dalla quale risulti che, per il periodo in esame, senza venir
meno agli obblighi legati alla privacy, egli ha sofferto della medesima o di diverse
patologie. L'omissione di tale adempimento consentirà all'agente di recedere dal
contratto nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 1 nel caso di assenza
dovuta alla stessa malattia.
3. L'Agente invierà al lavoratore interessato almeno 30 giorni prima della scadenza del
periqdo di comporto di cui al 1 ° comma, una comunicazione relativa alla stessa, a valere
esclusivamente come informativa.
4. Trascorsi i termini suddetti si potrà risolvere il rapporto di lavorò con il trattamento
previsto per i casi di disdetta di cui all'articolo 63 e seguenti,
successivo comma.
5. In caso di gravi e/o prolungate patologie, che determinino la necess1 di
termini di cui al comma 1, lett. a), b) e c), il lavoratore potrà chiedere, pri d
ei periodi di cui sopra, un'aspettativa non retribuita e senza maturazion i alcuna
nzianità, de la durata massima di 12 mesi. Alla richiesta di cui sopra dovrà essere
Il to il r, ativo certificato medico. Al termine di tale periodo, ove {l'ci.voratore non
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possa riprendere servIzI0, il rapporto di lavoro si intenderà risolto, senza necessità di
preavviso da parte di alcuna delle parti.
Nota a verbale: Le Parti si impegnano a ridiscutere i termini di conservazione del posto
all'atto della operatività della Cassa Lavoratori Agenziali, nell'ottica di una progressiva
elevazione di tali termini."
Art.49 -Malattia: documentazione da produrre.
1. Il lavoratore che si assenta per malattia e salvo giustificato impedimento, oltre alle
normali comunicazioni, dovrà comunicare preferibilmente via email, o via fax, o via sms,
e comunque in via tracciabile, al datore di lavoro, nel secondo giorno di malattia, se la
stessa è di durata superiore ad un giorno, il numero di protocollo identificativo del
certificato medico, inviato in via telematica, rilasciato dal medico. Tale certificato dovrà
giustificare anche il primo giorno qualora l'inizio del periodo di malattia coincida con un
prefestivo o con il giorno che precede quelli destinati al riposo settimanale.
2. Qualora la malattia si protragga oltre il giorno di scadenza del periodo di prognosi
indicato nel certificato medico, il lavoratore dovrà far pervenire all'agenzia nuovo numero
di protocollo di proroga della malattia.
Art. 50 -Malattia: visite di controllo.
1. Durante il periodo di assenza, l'agente ha facoltà di fare accertare l'esistenza della
malattia o infortunio e di controllare il decorso nei modi e nei limiti di cui all'articolo 5
della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Art. 51 -Oneri a carico dei dator.i di lavoro relativi alle malattie1
' ' 1. GH oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 48 saranno rimessi, a rich,iesta dei datori
di lavoro, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 4,
5° comma, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso,. ai datori di lavoro. in
regola con quanto contenuto in detto Regolamento, nonché in regola con i pagamenti
in~icati all'art. 3 del presente CCNL.
' rt. 52 -Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di malattia professionale, l'agente
nserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell'inabilità temporanea
a~solut , e tificata dal medico dell'INAt,
(~/ /~ &' Éi1--%
2. Durante l'intero periodo di cui sopra l'azienda corrisponderà al lavoratore
un'integrazione al trattamento di competenza dell'INAIL fino a raggiungere il 100% della
normale retribuzione netta. L'azienda provvederà inoltre ad anticipare l'indennità a carico
INAIL, a norma dell'art. 70 T.U. infortuni, e comunque per un periodo massimo di tre
mesi, decorsi i quali la relativa anticipazione verrà comunque recuperata.
Nota a verbale:
Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11
novembre 1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni già
intervenute.
Art. 53 -Visita oculistica.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 176 d.lgs 81/2008 le parti concordano di
sottoporre a visita oculistica tutto il personale dipendente. La visita verrà effettuata con
cadenza biennale a tutti i lavoratori e a prescindere dall'età anagrafica. I costi saranno
sostenuti dal datore di lavoro.
TITOLO XVI
MATERNITA'-CONGEDI PARENTALI-PARI OPPORTUNITA'
MOLESTIE SESSUALI
Art. 54 -Gravidanza e puerperio
1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto, a norma dell'art. 16 T.U.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e
la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il p9rto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni s o aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto .
. La lavoratrice ha inoltre diritto, per il periodo d ~s varo stabilito dall'art. 16
el T.U. .Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, ad una int dell'y,i-o~nità. erogata
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dall'INPS, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 1971, n.
1204, pari alla differenza mancante a raggiungere la normale retribuzione mensile netta.
3. A norma dell'art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, la lavoratrice ha inoltre
diritto ai permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici
ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell'art. 17 T.U., che prevede l'eventuale anticipazionè
dell'astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell'art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo
di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
6. A norma dell'art. 21 del T.U.:
a) Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lett. a), la lavoratrice
deve consegnare al datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il
certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;
b) la lavoratrice è tenuta inoltre a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita
del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma degli artt. 26 e 27 del T.U. citato:
a) Il congedo di maternità, di cui alla lett. c), comma 1 del presente articolo, può essere
richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un
bambino di età non superiore a sei anni .all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
b) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia della lavoratrice.
c) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di rnaternità
di cui al punto a) spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e
sino al compimento della maggiore età.
d) Per l'adozione e -l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratI·ice ha, aitresì,
diritto a fruire di un congedo d.i durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Sta straniero richiesto per l'adozione e. l'affidamento. Il congedo non. comporta
ind • ' ' retribuzione. • •
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e) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica
la durata del congedo di cui al punto a), nonché la durata del periodo di permanenza
all'estero nel caso del congedo previsto al punto d).
8. A norma degli artt. 28, 29 e 31 T.U.:
a) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di
maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
b) Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al punto a) presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di
àbbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
c) Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi del comma 1) del
presente articolo.
d) Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, T.U., nonché quello di cui
all'art. 27, comma 2, T.U. (comma 7 del presente articolo), che non sia stato chiesto
dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
Art. 55 -Congedi parentali ad ore.
1. La presente regolamentazione attua quanto disposto all'art. 32 D.Lgs. 151/2001, così
come previsto con l'interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013.
2. La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del periodo di congedo
parentale spettante in base all'art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al
datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'inizio
del periodo frazionato, indicando:
i) Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e le relative date di
inizio e termine,
ii) La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze
aziendali;
3. Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare di rinunciare a
richiedere all'INPS il contributo economico di cui a.ll'art. 4, comma 24, lett. b) della_ Legge
92/2012 ..
4. La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa
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anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo r" osci to dalla legge
per ogni figlio al genitore lavoratore.
~ 5. Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto\ a quan
lavar t , come previsto al precedente punto 2), dovrannr essere
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datore di lavoro, ferma restando la facoltà, per quest'ultimo, di non aderire alla
variazione richiesta.
6. La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con permessi previsti dalla
Legge e/o dal CCNL.
7. In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali ad ore
dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore
giornaliere continuative.
8. Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo
parentale, il genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all'INPS la modifica
del titolo dell'assenza. da congedo parentale a congedo per malattia del bambino e la
conseguente sospensione del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale
non utilizzate potranno essere oggetto di una successiva comunicazione di fruizione ai
sensi del precedente comma 2.
9. Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavoratore dovrà
inoltrare apposita domanda all'INPS, eventualmente cumulando più pet·iodi mensili
richiesti. Copia di tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro.
10. A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di
lavoro anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione della fruizione del relativo
congedo, l'importo del trattamento economico a carico dell'INPS, se spettàntè, calcolato
in base ai criteri previsti e regolamentati dalle leggi per il mese o i mesi di congedo
parentale trasformato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del
trattamento è pari al divisore la cui determinazione sarà a cura de!l'INPS; la singola
giornata lavorativa è equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, ad ore 7 ·e minuti 30.
11. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come oggetto esclusivo
l'istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di
altri riposi e/o permessi previsti dalla legge o dal CCNL.
12. Decorsi 12 mesi dalla stipula della presente regolamentazione, a richiesta di una
delle Parti, le stesse si incontreranno per verificarne l'applicazione.
13. In caso di modifiche delle leggi riguardanti la materia, le Parti si incontreranno per
rf(:i armonizzare le norme contenute nel presente articolo con le nuove leggi,
Art. 56 ··-Congedi per la malattia del figlio
1. A norma dell'art. 47 T.U., entrambi i genitori, alternativamente, ha,nno diritto. di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio .di età non
~ suoeriore a tre anni. • • •
~ 2. crascun genitore, alternativamente, he~ltresì_ diritto di astenersi dal. lavoro, nel limite
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta
del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della
malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
7. A norma dell'art. 48 T. U., i periodi di congedo per la malattia del figlio non sono
retribuiti; essi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
ed alle mensilità aggiuntive.
Art. 57 -Congedi per eventi e cause particolari
1. A norma dell'art. 4 della Legge 53/2000, i lavoratori hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, di un parente o di un affine entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa.
2. I lavoratori possono altresì richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i
quali le patologie individuate ai sensi del comma 4 del citato art. 4, un periodo di
congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il
dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
3. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi
e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 e successive integrazioni e
modifiche.
4. L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai
permessi di seguito descritti, dovrà essere determinato dalle competenti strutture
pubbliche, in conformità all'art 4 legge 104/92. Sarà considerata temporaneamente
valida la copia della domanda, con
relativa ricevuta; presentata dal lavoratore all'INPS, salvo conguaglio.
5. Ai lavoratori che abbiano familiari a carico o siano affidatari di Soggetti portatori di
handicap in situazioni di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa conti.nua, a
condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i
6. Nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e di quelli che abbiano a carico
soggetti portatori di handicap, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il
loro consenso.
Art. 58 -Pari opportunità
1. Con riferimento alle tematiche concernenti le Pari Opportunità, le Parti convengono
sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica
del lavoro e ritengono perciò indispensabile costituire una Commissione mista nazionale
per utilizzare gli strumenti di legge più idonei al fine di favorire specifiche iniziative.
2. Eventuali costi per il funzionamento della predetta Commissione saranno a carico
dell'Ente Bilaterale, che svolgerà anche il servizio di segreteria.
Art. 59 -Molestie sessuali
1. Si intende recepito quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n° 145.
Art. 60 -Servizio militare
TITOLO XVII
SERVIZIO MILITARE
1. Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia (D.Lgs. 215/2001 e Legge
226/2004 ), ed a seguito delle quali il servizio militare di leva è stato sospeso, salvo i casi
indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331/2000.
2. Sono fatte salve le normative del Paesi aderenti all'Unione Europea che prevedano il
servizio militare di leva per i cittadini di tali paesi.
3. Nei casi sopra indicati resterà applicabile la disciplina contrattuale precedentemente in
vigore (art. 48 CCNL 25 maggio 2001).
Art. 61 -Missioni
TITOLO XVIII
TRASFERTE -TRASFERIMENTI
1. È in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, i.nviare i lavoratori in
missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente la propria
attività.
2. La missione sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche per periodi
superiori ad un giorno, ma non oltre l'anno. L'autorizzazione in questione comprenderà
anche l'indicazione dei criteri operativi per l'esecuzione della missione.
3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le
spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese
documentate di trasporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo il rimborso
chilometrico con i parametri ACI e/o mezzi pubblici a scelta del lavoratore ed il pasto,
qualora non sia previsto il buono pasto.
4. Quando la missione abbia comportato una prestazione almeno pari all'intera giornata
lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori interessati anche un ulteriore
importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese
analiticamente attestate, anche se non documentabili.
5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei
locali dell'agenzia, il datore di lavoro potrà accendere apposita garanzia portavalori. In
assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini
disciplinari né in termini pecuniari, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede
giudiziaria.
Art. 62 -Trasferimenti
1. L'agente, per ragi_oni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento
del dipendente in un comune diverso da quello in cui svolge l'attività làvorativa, previa
co·municazione scritta con un preavviso al massfmo di 3 giorni lavorativi; sarà necessario
un preavviso di almeno 30 giorni, solo qualora il trasferimento comporti uno
spostamento. della sede di lavoro. superiore .a 50 Km dal comune in cui il lavoratore
svolge abitualmente la propria attività.
2. Le· Parti interessate possono farsi assistere dalle rispettive Associazioni e Sindacati.
3. Nel caso in cui, a seguito del trasferimento, il
~ domicilio, egli ha diritto alle seguenti indennità:
• -~ a) il rimborso della spesa effettiva di viaggio di trasferimento;
il
borsa della spesa effettiva sostenuta per il trasloco.
50
4. Nel caso in cui il lavoratore sia capofamiglia, e cioè abbia famiglia propria o conviva
con parenti verso i quali abbia obblighi di alimenti, qualora i famigliari o i conviventi di
cui sopra lo seguano effettivamente nella nuova residenza, i rimborsi di cui al n. 1
comprenderanno anche le spese effettive di viaggio per tali persone.
5. Il trasferimento non potrà interessare i lavoratori:
a) che usufruiscano della legge n. 104/92;
b) che usufruiscano di quanto previsto dall'art.54 commi 1, 4, 5.
TITOLO XIX
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 63 -Risoluzione del rapporto di lavoro
1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per disdetta da parte dell'agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966,
n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute;
b) per malattia nei casi previsti dall'articolo 48;
c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell'articolo
2119 Codice civile;
d) per dimissioni;
e) per morte del lavoratore.
. .
2. Il licenziamento determinato dall'appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione
ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
~rt.64 -Comunica;ione della risoluzione del rapporto di lavoro
1. In tutti i casi da a) a d) di cui al precedente articolo 63, la comunicazione della
risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere effettuata per iscritto e a mezzo
Ì raccomandata postale con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente, esclusa
&-la racc andata a :•no. ~
•~ il
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t <Ìz_~
Art. 65 -Preavviso
1. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, escluso il caso di giusta
causa, dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto LJn
anno di servizio: 1 mese;
b) per i lavoratori che hanno compiuto da un anno a cinque anni di servizio: 2 mesi;
c) per i lavoratori oltre il quinto anno di servizio: 3 mesi;
d) in caso di dimissioni da parte del lavoratore: 1 mese.
2. Il termine di preavviso decorre dalla ricezione della lettera di licenziamento, e
comunque dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
3. Durante il compimento del periodo di prèavviso per licenziamento, l'agente
concederà al lavoratore dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso
di cui sopra deve corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata secondo i criteri di legge.
5. E' tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia
all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo
per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà
considerato agli effetti del computo dell'anzianità.
7. E' fatto divieto di sostituire tutto o parte del preavviso con giornate di ferie.
TITOLO XX
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 66 -trattamento di fine rapporto e modalità di pagamento
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'agente è tenuto a'corrispònderè àl
lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le norme contenute nella Legge 29
maggio 1982, n. 297.
2. Il pagamento del T.F.R., di cui al comma precedente, dovrà aver luogo nei tempi
ecnici necessari, e comunque entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.
52
Art. 67 -Anticipazioni del T.F.R.
1. Ferme restando le condizioni di erogabilità stabilite dall'8° comma dell'art. 2120 e.e.,
così come modificato dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, in parziale deroga
ai limiti percentuali di accoglimento delle richieste di anticipazione del trattamento di fine
rapporto da parte dei dipendenti, così come fissate dal 7° comma della norma anzidetta,
le eventuali richieste saranno accolte fino alla concorrenza di un importo non superiore al
30% della somma delle indennità complessivamente maturate al 31 dicembre dell'anno
precedente da tutto il personale dell'agenzia con il massimo del 70% dell'indennità di
fine rapporto maturate
dal lavoratore richiedente.
2. Oltre che nelle ipotesi di cui all'arti.colo 2120, ottavo comma, del codice civile, sopra
richiamato, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della Legge
53/2000, e di cui agli articoli 5 e 6 della stessa Legge 53/2000. L'anticipazione è
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del
congedo.
3. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
Art. 68 -Computo delle provvigioni nel T.F.R.
1. Le eventuali provvigioni di acquisto a carattere non occasionale percepite dal
personale disciplinato dal presente contratto, sono riconosciute e computate, ai fini del
trattamento di fine rapporto, nella misura del 100%, secondo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 2120 e.e.
~ Nota a verbale: .
Sono comunque fatte salve le pattuizioni e/o prassi, relative a eventuali provvigioni di
acquisto a carattere non occasionale percepite dal personale disciplinato dal presente
contratto, in atto presso le singole Agenzie alla data di sottoscrizione del presente
verbale.
Art. 69 -Morte del lavoratore
i morte ~I lavoratore si seguono le norme dell'art. 2122 e.e.
--✓t'. ' /rJ1/ • Pf
TITOLO XXI
CERTIFICATO DI SERVIZIO
Art. 70 -Certificato di servizio
1. L'agente rilascerà al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, il certificato di
servizio contenente l'indicazione del tempo durante cui il lavoratore ha svolto la sua
attività presso l'agenzia, l'attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento e di
formazione, delle specifiche mansioni nella stessa disimpegnate e dello sviluppo di
carriera indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la
liquidazione dell'indennità o per gli altri diritti rivendicati dal lavoratore.
2. L'agente rilascerà inoltre al lavoratore la certificazione dell'avvenuta formazione
relativa all'iscrizione al RUI.
TITOLO XXII
TRAPASSO DI AGENZIA
Art. 71 -Trapasso di agenzia e relative procedure
1. Il trapasso d'agenzia, la revoca del mandato, le gestioni interinali, i trasferimenti e/o
scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione
sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale
addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede.
2. Le parti confermano che il trasferimento e lo scorporo di portafoglio è considerato
trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e
normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e
scorpori.
3. Ai fini del personale da trasferire, si farà riferimento, nel caso di agente
plurimandatario, al criterio dell'occupazione prevalente nel ramo d'azienda oggetto degli
eventi indicati ai commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui ciò non sia possibile o si preferisca porre in essere una diversa
procedura, si procederà mediante identificazione del personale in questione nell'ambito
di un confronto fra l'Agente cedente e quello cessionario, assistiti dall'Associazione cui gli
stessi aderiscono o conferiscono mandato, ed i lavoratori interessati, assistiti dalle
rispettive OO.SS.
5. A richiesta del datore di lavoro cedente, i lavoratori, assistiti dalle OO.SS., potranno
nsentirè la liberazione del cedente stesso dalle obbligazioni derivanti dàl rapporto di
oro, con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. Nell'ambito di tali procedure
vranno essere convenute modalità per la salvaguardia della maturazione, nonché le
dalità di calcolo e di erogazione del premio aziendale di produttività di cui all'art. 36 e
del emi o di anzianità di cui all'art. 34, n -· ., . bito temporale dell'a o in cui si verifica
to di cui al I0 comma.
54
l
l
6. Le Parti convengono che la piena attuazione di quanto previsto al presente articolo
non può prescindere dall'inclusione dell'ANIA fra i soggetti interessati alle procedure
indicate al precedente comma. A tal fine si impegnano alle azioni di rispettiva
competenza per la realizzazione pratica di tale principio.
TITOLO XXIII
PERSONALE AVENTE INCARICHI SINDACALI
Art. 72 -Permessi sindacali
1. Le 00.SS. nazionali comunicheranno all'Associazione datoriale nazionale firmataria del
CCNL i nominativi dei lavoratori, dipendenti di alcuna Agenzia, che risultino eletti o
comunque designati a cariche sindacali nazionali, regionali o territoriali, nonché i
nominativi delle Agenzie datrici di lavoro; la stessa Associazione provvederà a darne
notizia alle Aziende alle quali i lavoratori in questione appartengono. Potrà essere eletto
o comunque designato al massimo un lavoratore per ogni agenzia inferiore ai 10
dipendenti, due lavoratori, di norma, per agenzie superiori a tale limite, fatto salvo
quanto eventualmente disposto da norma di Legge.
2. L'Ente Bilaterale consegnerà per ogni anno solare alle 00.SS. un quantitativo di cedole
orarie, di cui all'art. 4 comma 8, lett. b, pari a 160 per ogni sigla sindacale.
3. Le 00.SS. comunicheranno preventivamente alle Agenzie dalle quali dipendono i
lavoratori interessati, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi salvo casi di
comprovata necessità. ed urgenza, la necessità dei suddetti lavoratori di assentarsi dal
lavoro per motivi inerenti il loro incarico, indicando i giorni dell'assenza. Le 00.SS.
stesse provvederanno a consegnare ai lavoratori dirigenti sindacali le cedole orarie, di cui
al precedente comma 2, necessarie per l'intera copertura del periodo.
4. Le notifiche di cui al comma 1 e al comma 3, ai fini delle guarentigie ed ai fini
dell'applicazione del· presente articolo, avranno efficacia dal giorno successivo a quello
della comunicazione e/o del timbro postale di spedizione. In ogni caso le comunicazioni
scritte di cui al presente articolo saranno precedute da analoga informativa da inoltrare a
~mezzo teleféix o mess~ggio e-mail dall'Associazione Sindacale di appartenenz~. • ••.
~-I lavoratori che avranno usufruito dei permessi sindacali, di cui al çornrna 3,
consegneranno all'agenzia dalla quale dipendono, di norma all'atto del rientro in servizio
dopo ·la fruizione del o dei permessi sindacali stessi, e comunque entro 7 giorni da tale
data, il quantitativo di cedole orarie, indicate al comma 3, ultimo capoverso, necessario
alla copertura dei permessi fruiti. In caso di insufficienza delle suddette cedole, i relativi
periodi· resteranno a·carico dei singoli lavoratori. In caso di incontri nazionali, le 00.SS.
potranno individuare, nella misura di 1 rappresentante per Organizzazione firmataria,
dipendenti di Agenzia che partecip ranno ai suddetti incontri, per i quali le assenze non
sono da computa.re nelle ore i al comma 3, ma· la cui partecipazione sarà
onsiderata presenza a tutti gfi ef e ti.
6. L'agenzia potrà ottenere semestr
dai rive.stenti cariche sin
I
nte il rimborso del valore del'le cedole, ricevute
da parte dell'Ente Bilaterale, allegar.do un
1P
prospetto riflettente la determinazione del costo orario delle relative assenze, completo
di tutti gli elementi costituenti il costo stesso, comprese le incidenze dei vari istituti
contrattuali, del TFR, dei contributi previdenziali ed assicurativi e degli eventuali tributi
regionali (IRAP), corredato da copia delle buste paga del lavoratore, relative al periodo
interessato ed ai tre mesi precedenti.
7. L'Ente Bilaterale, effettuati i controlli di rito, provvederà al rimborso all'agenzia
interessata entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta, completa dei
documenti necessari.
8. Avrà diritto al rimborso delle cedole in questione l'agenzia che risulti in regola con il
pagamento dei contributi previsti all'art. 3, per tutto il periodo interessato ai permessi
fruiti ed ai sei mesi precedenti.
9. I lavoratori indicati al comma 1 non potranno essere licenziati, per la durata del loro
mandato e per i sei mesi successivi, per motivi inerenti il regolare espletamento della
carica sindacale.
10. L'intera normativa del presente articolo entrerà in vigore decorsi sei mesi dall'inizio
della riscossione dei contributi previsti all'art. 3. Fino a tale momento, continuerà ad
avere applicazione l'art. 68 del CCNL 5 luglio 2007.
Norma transitoria:
Dopo un biennio di applicazione della normativa di cui al presente articolo, le Parti si
incontreranno per un monitoraggio dell'istituto, nonché per assumere eventuali decisioni
in merito, anche per quanto riguarda l'equilibrio della relativa aliquota di finanziamento.
Art. 73 -Permessi sindacali per assemblee provinciali
1. A ciascun dipendente che partecipi alle assemblee provinciali indette dalle
Organizza~ioni sindacali stipulanti viene concesso il permesso retribuito pari a 8 ore
annue complessive, da utilizzare nell'anno solare di riferimento.
56
TITOLO XXIV
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE
Art. 74 -Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare
1. Le Parti riaffermano l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione
complementare chiuso.
2. Si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordatà
l'adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d'uso.
3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in sede
ministeriale il 12 aprile 2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente
ogni rivendicazione relativa ai e.ci. mancati versamenti degli agenti per la previdenza
complementare.
Art. 75 -Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto.
1. La contribuzione ai Fondi Pensione, di cui al precedente art. 74, è determinata con
riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del TFR ed è stabilita nelle seguenti
misure alternative, a scelta del lavoratore:
a) 2 (due) % a carico dell'Impresa e 2 (due) % a carico del lavoratore,
oppure
b) 1 (uno)_% a carico dell'Impresa e 0,25 (zero, venticinque)% a carico del lavoratore.
2. In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria
retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Sarà inoltre _destinata al Fondo pensione negoziale aperto cui. il lavoratore abbia
aderito una quota del TFR pari ai seguenti valori:
a) per i lavoratori senza c:nzianità contributiva obbligatoria alla data del 28/4/:1.993, il
100%;
b) per tutti· gli. altri; il 50%, con facoltà per tali lavoratori di destinare al Fondo l'intero
TFR.
TITOLO XXV
ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 76 -Modalità di rinnovo del CCNL
1. Le piattaforme· contrattuali per il rinnovo del C.C.N.L. saranno presentate in tempo
utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. Il C.C.N.L. ha durata triennale.
3. Le Associazioni datoriali e le OO.SS. assumono l'impegno alla salvaguardia del potere
di acquisto delle retribuzioni e alla verifica degli andamenti inflattivi alla conclusione del
periodo della vigenza del presente CCNL. Viene previsto che eventuali differenze tra i
valori percentuali, presi a riferimento degli aumenti della parte economica del presente
contratto, e gli andamenti inflattivi reali saranno oggetto di compensazione nell'ambito
del CCNL successivo.
TITOLO XXVI
DECORRENZA E DURATA
Art. 77 -Decorrenza e durata del CCNL
1. Il presente contratto collettivo, che sostituisce ogni altra contrattazione nazionale
precedente, salvo diverse indicazioni ha decorrenza dalla data della sua stipula e si
applica al personale in servizio a tale data e a quello assunto successivamente; tanto per
la parte normativa che per la parte economica scadrà il 30 giugno 2026.
2. La decorrenza delle tabelle retributive è comunque quella specificatamente indicata in
ognuna di esse.
3. La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte
normativa e per quella economica, con un preavviso di almeno 6 mesi.
In caso di disdetta si intenderà comunque in vigore, in regime di ultrattività, fino al suo
rinnovo.
TITOLO XXVII
NORME FINALI
Art. 78 -Condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto forma un complesso giuridico-normativo inscindibile e dalla data
della sua entrata in vigore sostituisce i contratti e accordi precedenti.
2. Per le condizioni di miglior favore, si fa riferimento all'articolo 2077 e.e.
DICHIARAZIONE TRA LE PARTI
Le Parti concordano che in occasione della sottoscrizione del presente accordo di
rinnovo viene contestualmente sottoscritto anche un protocollo sulla governance della
bilater·alità che costituisce parte integrante della presente intesa.
RACCOMANDAZIONE
Barriere architettoniche
1. Le 00.SS. firmatarie del contratto invitano le Associazioni datoriali firmatarie a
farsi carico di ricordare ai propri associati, affinché lo rammentino alle rispettive
çompçiQnie, l'osservanza ed il rispetto delle leggi vigenti sulle disposizioni in
materia di barriere architettoniche, soprattutto prima delle assegnazioni delle
sedi aziendali e nelle iniziative di ristrutturazione, allo scopo di consentire
l'accesso delle persone disabili nelle strutture agenziali.
'
,,,,
PROTOCOLLO APPLICATIVO DELL'ART. 29 CCNL
1. Le Associazioni datoriali e le OO.SS. firmatarie del CCNL per i dipendenti delle
agenzie di assicurazione in gestione libera, intendono con il presente atto
• definire la materia di cui al comma 8 dell'art. 29 del CCNL.
2. A tale fine concordano che la prestazione sostitutiva della mensa che le
aziende erogheranno ai propri dipendenti, in caso di intervallo fra i due turni
lavorativi giornalieri effettivamente fruito, nella misura ivi indicata, sarà attuata
mediante buono pasto di valore pari € 4 o anche, in alternativa mediante
convenzione con esercizi pubblici di somministrazione di pasti.
PROTOCOLLO
Le Parti convengono che i datori di lavoro assistiti dalle associazioni datoriali e le
organizzazioni sindacali territoriali, congiuntamente alle rispettive istanze e strutture
nazionali, si impegnino a individuare soluzioni, anche a mezzo di specifici accordi, atti ad
affrontare il superamento di situazioni di crisi, a favorire lo sviluppo economico ed
occupazionale anche delle zone del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla
salvaguardia del sistema agenziale e alla tutela dei livelli occupazionali, nonché per la
fase di avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività, fermo
restando che tali accordi, che potranno determinare effetti derogatori o sospensivi degli
istituti del CCNL, non potranno in alcun caso riguardare il trattamento economico, gli
scatti· di· anzianità nonché i diritti individuali derivanti da inderogabili norme di legge
(ferie, welfare pubblico e privato, orario normale settimanale di lavoro).
Qualora alcuna struttura non sia presente sul territorio, la stessa sarà surrogata dalla·
rispettiva struttura nazionale.
Tali intese saranno definite tramite il supporto· dell'Associazione imprenditoriale
territoriale nel secondo livello di contrattazione
Considerate le gravi difficoltà nelle quali si trovano ad operare molte agenzie, in
re nelle situazioni di congiuntura neg .~a, acuite dalla crisi che colpisce il
Paese e specificatamente il settar della distribuzione assicurativa;
60
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considerate inoltre le conseguenze che per tali motivi possono ricadere, tanto sulle
agenzie quanto in ordine ai livelli occupazionali.
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AUMENTI CONTRATTUALI
L'aumento contrattuale come da tabella allegata su riferimento del 3 livello - 1 classe è di
€ 99,00 così distribuito:
a) 01.06.2024 -€ 99,00
A tutto il personale in forza alla data del 31/05/2024 verrà erogato un importo "una
tantum" nella misura di € 950,00 di cui il 50% sarà erogato con la mensilità di febbraio
2025 ed il restante 50% con la mensilità di gennaio 2026. Detto importo spetta in
relazione all'intero periodo di anzianità maturata dai dipendenti nei 47 mesi intercorrenti
dal 01/07/2020 al 31/05/2024. Per i casi di anzianità inferiore ai 47 mesi, l'importo di cui
sopra verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi interi di anzianità di servizio
effettivamente maturata durante il periodo appena indicato. Al personale con rapporto a
tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L'importo una tantum
di cui sopra non risulta utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del
trattamento di fine rapporto. L'importo degli arretrati dovuti è da intendersi al netto di
eventuali emolumenti già corrisposti in e/futuro aumento contrattuale.
Livelli
retributivi
Parametro
Stipendio
mensile
fino a
5.2024
stipendio
mensile da
6;2024
, Valore
di
6
150
E: 1.857,31
€ 1.992,31
€ 39,37
TABELLE RETRIBUTIVE
5 4 3 2 1
130 120 110 102,5 100
€ 1.621,73 € 1.499,62 € 1.367,75 € 1.280,73 €1.251,30
€ 1.738,73 € 1.607,62 € 1.466,75 € 1.372,98 € 1.341,30
€ 34,38 € 31, 79 € 29,00 € 26,53
62
fino a
5.2024
Valore € 42,24 € 36,86 € 34,08 €31,10 € 29,11 € 28,44
scatto di
anzianità
da 6.2024
Aumento mensile a regime nel giugno 2024 TAB.1
prec.class quadro c.u. la cat. 2a cat. 3a cat. 3a cat.
Livello 6 5 4 3 2 1
Stipendio € 135,00 € 117,00 € 108,00 € 99,00 € 92,25 € 90,00
mensile
Scatto 1 € 137,86 € 119,48 € 110,29 € 101,10 € 94,21 € 91,91
Scatto 2 € 140,78 € 122,01 € 112,63 € 103,24 € 96,20 € 93,86
Scatto 3 € 143,77 € 124,60 € 115,02 € 105,43 € 98,24 € 95,85
Scatto 4 € 146,82 € 127,24 €117,45 € 107,67 € 100,33 € 97,88
Scatto 5 € 149,93 € 129,94 € 119,94 € 109,95 € 102,45 € 99,95
Scatto 6 € 153,11 ( 132,69 € 122,49 € 112,28 € 104,62 € 102,07
Scatto 7 € 156,35 € 135,51 € 125,08 € 114,66 € 106,84 € 104,24
Scatto 8 € 159,67 € 138,38 € 127,74 € 117,09 € 109,11 € 106,45
Scatto 9 € 163,05 € 141,31 € 130,44 € 119,57 € 111,42 € 108,70
(/?
Scatto 10 € 166,51 € 144,31 € 133,21 € 122,11 € 113, 78 € 111,01
Scatto 11 € 170,04 € 147,37 € 136,03 € 124, 70 € 116,19 € 113,36
Scatto 12 € 173,65 € 150,49 € 138,92 € 127,34 € 118,66 € 115,76
Scatto 13 € 177,33 € 153,68 € 141,86 € 130,04 € 121,17 € 118,22 ....
Scatto 14 (;" ~18\09 € 156,94 € 144,87 € 132,80 € 123,74 € 120_,72
\
~,k € 126,37 Scatto 15 € 160,27 € 147,94 € 135,61 € 123,28
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Importo mensile (1/14) da 01.06.2024 TAB.2
prec.class quadro c.u. la cat. 2a cat. 3a cat. 3a cat.
Livello 6 5 4 3 2 1
Stipendio € 1.992,31 € 1.738,73 € 1.607,62 €1.466,75 € 1.372,98 € 1.341,30
mensile
Scatto 1 € 2.034,55 € 1.775,59 € 1.641,70 € 1.497,85 € 1.402,09 € 1.369,74
Scatto 2 € 2.076,79 € 1,812,45 € 1.675, 78 € 1.528,95 € 1.431,20 € 1.398,18
Scatto 3 € 2.119,03 € 1.849,31 € 1.709,86 € 1.560,05 € 1.460,31 € 1.426,62
Scatto 4 € 2.161,27 € 1.886,17 € 1.743,94 € 1.591,15 € 1.489,42 € 1.455,06
Scatto 5 € 2.203,51 € 1.923,03 € 1.778,02 € 1.622,25 € 1.518,53 € 1.483,50
Scatto 6 € 2.245,75 € 1.959,89 € 1.812,10 € 1.653,35 € 1.547,64 E: 1.511,94
Scatto 7 € 2.287,99 € 1.996,75 € 1.846,18 € 1.684,45 € 1.576,75 € 1.540,38
Scatto 8 € 2.330,23 € 2.033,61 € 1.880,26 € 1.715,55 € 1.605,86 € 1.568,82
Scatto 9 € 2.372,47 € 2.070,47 € 1.914,34 € 1.746,65 € 1.634,97 € 1.597,26
Scatto 10 € 2.414,71 € 2.107,33 € 1.948,42 € 1.777,75 € 1.664,08 € 1.625, 70
Scatto 11 € 2.456,95 € 2.144,19 € 1.982,50 € 1.808,85 € 1.693,19 € 1.654,14
Scatto 12 € 2.499,19 € 2.181,05 € 2.016,58 € 1.839,95 € 1.722,30 € 1.682,58
Scatto 13 € 2.541,43 € 2.217,91 € 2.050,66 € 1.871,05 € 1.751,41 € 1.711,02
Scatto 14 € 2.583,67 € 2.254,77 € 2.084,74 € 1.902,15 € 1.780,52 € 1.739,46
Scatto 15 € 2.625,91 € 2.291,63 € 2.118,82 € 1.933,25 € 1.809,63 € 1.767,90
Valore € 42,24 € 36,86 € 34,08 € 31,10 € 29,11 € 28,44
scatto
64
ACCORDO SULLA GOVERNANCE DELL'ENTE BILATERALE PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA
(ENBAss)
Il giorno 18 dicembre 2017
ANAPA Rete ImpresAgenzia
e
First Cisl,
Fisac Cgil,
Uilca Uil,
Fna
è stato raggiunto il seguente accordo quadro sui principi in materia di governance
dell'ENBAss
Premesso che
a) I primi anni di operatività dell'ENBAss hanno permesso di confermare che la
bilateralità costituisce un'opportunità per le imprese e per i lavoratori e che è
luogo di partecipazione e dialogo costruttivo fra le parti;
b) I cambiamenti della legislazione, della contrattazione e delle relazioni
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sindacali da un lato, i mutati scenari del mercato del lavoro, anche
conseguenti alla crisi economica dall'altro, richiedono l'evoluzione degli attuali
strumenti, attraverso previsioni che rendano l'attività dell'ente maggiormente
incisiva;
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I
c) riconoscono che la fonte primaria della bilateralità è il contratto
nazionale di lavoro;
65
Alla luce di quanto premesso le Parti
intendono perseguire una seria politica di trasparenza, obiettivi di massima efficienza e
di garanzia di sostenibilità futura secondo criteri di buona gestione nell'operatività
dell'Ente:
b) ritengono che la bilateralità possa e debba costituire sia per le imprese che
per i lavoratori un'opportunità rispetto a prestazioni, agevolazioni, diffusione
di buone pratiche, nonché luogo di partecipazione e dialogo costruttivo;
c) condividono il comune intento di proseguire nell'efficientamento delle attività
dell'ente, anche riorganizzando l'offerta esistente, affinché le prestazioni
dell'ente vengano sempre più percepite come un valore dagli iscritti, cioè i
lavoratori e le imprese;
d) dichiarano, a fronte dell'ammontare del patrimonio dell'ente bilaterale, di
avere valutato con la presidenza di ENBAss, la sostenibilità per sviluppare a
titolo sperimentale, per le sole annualità 2018 -2019, una copertura LTC (con
massimale di euro 15.000 per dipendente) e una copertura TCM (con
massimale di euro 10.000 per dipendente), senza ricorrere ad un incremento
del contributo a carico delle aziende e dei lavoratori.
Viene dato mandato ad ENBAss di definire e presentare una proposta in tal senso
entro un mese dalla sottoscrizione del presente protocollo, onde procedere con
l'erogazione di entrambe le coperture per tutti i dipendenti delle Agenzie iscritte
all'Ente Bilaterale;
e) in relazione alle sopracitate coperture assicurative le parti si impegnano, nel
corso della valenza contrattuale, ad effettuare le dovute verifiche circa la
sostenibilità delle stesse per valutare anche una eventuale proroga e/o
analizzare e verificare la sostenibilità di ulteriori opportunità di prestazioni
aggiuntive;
condividono che in attuazione all'art. 53 CCNL per le imprese iscritte ad
ENBAss ed in regola con i contributi, gli oneri relativi al costo della visita
oculistica siano posti a carico dell'Ente.
Le parti danno anche mandato all'ENBAss, nelle sue funzioni previste
dall'articolo 5 del CCNL, di procedere alla stampa del testo del CCNL integrato
dall'accordo di rinnovo tenendo i costi a suo carico.
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66
FAC SIMILE COMUNICAZIONE ARTICOLAZIONE PLURISETTIMANALE SU CINQUE
GIORNI
Spett.le ANAPA
Rete ImpresAgenzie
Via Angelo Poliziano, 69
00184 -ROMA
i nfo@a napaweb. it
anapa@legalmail.it
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 29 comma 10 -lett. b.9 del CCNL
Si comunica che in data .................... , l'agenzia ........................ , con sede in ................ ,
avvierà il progr·amma articolazione plurisettimanale su cinque giorni, ai sensi della
norm~tiva in oggetto, per far fronte alla variazione dell'intensità lavorativa.
Allegata programmazione
ALLEGATO N. 1 -APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premessa
l. In tema di apprendistato le Parti intendono dare piena attuazione a quanto
stabilito dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche
legislative, nonché a quanto previsto, a proposito dell'apprendistato
professionalizzante, dagli artt. 49 e segg. del d.lgs. 10 settembre 2003, n° 276,
nonché delle modifiche introdotte con D.L. 20/3/14, n. 34, conv. in Legge 16
maggio 2014, n. 78.
2. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano
all'Ente bilaterale di settore un ruolo primario per il monitoraggio delle attività
formative.
Art. 1 -Procedure di applicabilità e percentuale di conferma
1. La disciplina di cui alla presente Parte speciale non è applicabile ai datori di
lavoro, che occupano più di 50 dipendenti, che, al momento in cui dovrebbe
. iniziare l'apprendistato, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 20 per
cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi della
presente Parte speciale, sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti.
2. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati
durante o al termine del periodo di prova, per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in sèrvizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel
biennio precedente sia venuto a scad olo contratto di apprendi\tato.
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3. Le assunzioni di apprendisti sono inoltre consentite esclusivamente alle Agenzie
che negli ultimi 12 mesi non abbiano effettuato alcun licenziamento per riduzione
di personale.
4. Dovrà essere data notizia all'Ente Bilaterale, oltre che della stipula dei contratti
di apprendistato, anche della conversione, o meno, in contratto a tempo
indeterminato del singolo contratto, con le eventuali motivazioni della mancata
conversione.
Art. 2 -Sfera di applicazione
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e alla occupazione dei giovani.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per i _profili professionali di
seguito elencati, con i livelli retributivi a margine elencati, unitamente
all'indicazione della categoria della precedente classificazione:
nuovo livello
retributivo
profili professionali
Assuntori di prodotti speciali,
analisti, analisti
programmatori, assistenti per i
sinistri
.Assuntori di prodotti auto ed
altri standardizzati, addetti al
servizio
contabilità
amministrativo-di
e/o di cassa,
operatori per i sinistri
Archivisti, centralinisti, addetti
alla posta, dattilografi anche
con uso di videoscrittura
precedente
classificazione
1 a categoria
2a categoria
3a categoria
2. Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile
instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titoli di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto
all'attività da svolgere.
Art. 3 -Proporzione numerica
1. Il numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere
con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei dipendenti
specializzati o qualificati in servizio presso il medesimo.
2. L'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre.
Art. 4 -Limiti di età
1. Le parti convengono che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del T.U.
sull'apprendistato, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato
professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire
dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi di Legge. \ \
. 2. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in
apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
pre·visioni di· cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di
licenziamenti individuali di cui alla legge ·15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime
contributivo agevo.latò di cui all'articolo 25, comma 9, della le.gge 23 luglio 1991, n. 223
~l'incen:lvo di cui a'tt'articÒlo 8, comma 4, della medèsima legge.
70
Art. 5 -Assunzione
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto
scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il
periodo di prova, il livello di inquadramento, la durata del periodo di apprendistato
nonché il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica.
Art. 6 -Periodo di prova
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova, di durata non superiore a 2
mesi. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto,
anche prima della scadenza del periodo stesso, senza preavviso.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art. 7 -Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1.
2.
3.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre agenzie, ma non terminato,
sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto
dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e
non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
In tal caso, purché consentito dalla Legge, l'assunzione potrà aver luogo anche in
deroga al limite massimo di età di cui all'art.4. Le parti convengono, sulla base di
quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano cor) quelli
deli'apprendistato professionaliz;ç:ante, fermi restando i limiti massimi di durata in
3 anni.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei
risultati cònseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla
impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili
formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi delle vi
La registraz1 competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di
lavoro, nei termin I revisti dalle normative vigenti.
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Art. 8 -Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue
dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità
per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere
a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di mera esecuzione, senza alcun
d)
contenuto formativo;
di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale,
interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati
lavori di mera esecuzione quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si
effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è
addestrato né quelli di riordino del posto di lavoro.
Art. 9 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato
professionalizzante
1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti
2.
da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o
esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia
competenze trasversali -di base da a
e durata della relativa formazione, i
professionalizzazione, avuto riguardo
possedute in ingresso.
72
età cui è rivolto l'istituto, le eventuali
uisire sono individuate, quanto a contenuti
t: tta correlazione con gli obiettivi di
di conoscenze e di competenze
Art. 10 -Formazione: durata
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato
professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di
massimo 120 ore nel triennio.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte
presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento
degli obblighi formativi.
3. E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste
per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono
comprese nell'orario normale di lavoro.
4. Le spese dirette sostenute dall'apprendista per l'effettuazione dei corsi di
formazione previsti nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.
Art. 11 -Formazione: contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti
formativi riportati negli allegati Piani formativi individuali, ovvero elaborati a titolo
sperimentale dall'apposita Commissione istituita nell'ambito dell'Ente Bilaterale.
2. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e
contenuti a carattere professionalizzante.
3. In particolare, sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli .a carattere
tecnico-pr_ofessionale andranno predisposti, anche all'interno .dell'Ente bilaterale,
per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione
delle e competenze necessarie per adibire proficuamente
di attività aziendale di riferimento.
4. carattere trasversale di base dovranno perseguire gli
obiettivi formativi r icolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
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a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro,
secondo Piani formativi individuali, che costituiscono parte integrante del presente
CCNL
5. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante
esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi
formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro
(attrezzature e strumenti di lavoro, anche informatici);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela
ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il tutto secondo i Piani formativi individuali che costituiscono parte integrante del
presente CCNL
6. Il recupero eventuale di conoscenze contabili e/o legali sarà effettuato all'interno
dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
7. Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della
sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed
Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento
alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso l'Ente bilaterale.
~ Dichiarazione a verbale. /\
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1. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal
presente articolo, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita
Commissione, nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale di settore, per
l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.
Art. 12 -Tutore
1. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine
di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.
2. Dovrà essere nominato almeno un tutore fino a tre dipendenti in apprendistato,
due tutori da quattro a sei dipendenti, e così via.
Art. 13 -Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo
impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo
svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e
le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del .presente
articolo, anche se in pos esso di un titolo di studio.
Art. 14 -Trattamento norma
urante il periodo di apprendistato, allo stesso
trattamento normativo, previ o dal presente contratto per i lavoratori della
qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
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2.Le ore di insegnamento di cui agli artt. 10 e 11 sono comprese nell'orario di lavoro;
esse saranno retribuite almeno con il 35% della normale retribuzione del lavoratore
qualificato inquadrato nella categoria per cui è svolto l'apprendistato.
3.Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60
per cento della prestazione di cui all'art. 29 del CCNL.
Art. 15 -Malattia -Gravidanza -Puerperio
1. Durante i periodi di assenza previsti agli artt. 48, 54, 56 e 57 del CCNL
l'apprendista avrà diritto ai trattamenti normativi ed economici ivi previsti. Per
ogni periodo di assenza che si prolunghi oltre i 30 gg, il datore di lavoro, previa
apposita comunicazione documentata, potrà prolungare il periodo di
apprendistato di un periodo pari all'assenza stessa.
Art. 16 -Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
1. I livelli di inquadramento professionale per gli apprendisti saranno le stesse in cui è
inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato.
2. Il trattamento economico sarà ragguagliato a quello previsto per la categoria per
cui è svolto l'apprendistato, e le retribuzioni sono previste nelle seguenti misure:
per il primo anno, il 90,0%,
per il secondo anno il 93,5%,
per il terzo anno il 96,5%.
3. È
1
vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe provvigionali.
applicazione dell'art.2 co.1 lett.m del DL 167, le parti concordano che, per le
caratteristiche organizzative delle agenzie, il giudizio sulla capacità di acquisire la
alificazione ~rofe~sionale può essere anticipato rispetto alla normale scad?A~a.
X ~ 76 §I-i
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Pertanto, allo scadere dei primi 6 mesi dell'ultimo anno di apprendistato, ed entro 15
giorni da tale data, vi è la possibilità di recedere dal contratto con preavviso decorrente
dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del
Codice civile, fermo il reciproco impegno a completare il ciclo formativo previsto per
l'ultimo anno di apprendistato.
Se nessuna delle parti esercita tale facoltà di recesso al termine del periodo di
formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Art. 17 -Anzianità
1. Al termine dell'apprendistato, i! periodo è computato integralmente ai fini
dell'anzianità di servizio e per la maturazione degli scatti di anzianità, con
decorrenza dalla data di inizio del contratto di apprendistato stesso.
2. Lo stesso principio si applica nel calcolo dei giorni di ferie spettanti, per quanto
attiene agli scaglioni di cui all'art. 39 comma 1, del CCNL.
3. Al termine dell'apprendistato per il 2° livello retributivo (ex-III categoria), verrà
attribuito l'inquadramento nel 3° livello retributivo (ex II categoria), profilo di
addetto al servizio amministrativo.
Art. 18 -Durata dell'apprendistato
~ 1. La durata massima del periodo di ~pprendistato è fissata in mesi:
ff--J4° livello retrib. (ex-la cat.) 36
3° livello retrib. (ex-Ila cat.) 36
2° livello retrib. (ex-IIIa cat.) 36
' '
2. li datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al cornpe e 'te Centro
per l'impiego, di cui al decreto. legislativo n. 469/1997, i nominativi degli
apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tènuto
altresì a· comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli
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apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il
termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
3. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle
regioni, l'Ente Bilaterale potrà suggerire linee di indirizzo diverse.
Art. 19 -Contribuzione previdenziale
1. Per quel che riguarda il profilo previdenziale, per gli apprendisti si applicano
aliquote contributive in misura ridotta, se previste dalle Leggi.
Art. 20 -Rinvio alla legge -Abrogazioni
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e
di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese eventuali normative
emanate dalle regioni a statuto speciale nonché dalle province di Bolzano e
Trento.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in
materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto
contrattuale, • si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali
armonizzazioni.
Avviso comune in materia di apprendistato
Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente tit, lo ·n
tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di
di concorrenza per tutte le imprese del settore.
78
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~
2. Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si
proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la
regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi
dell'apprendistato professionalizzante.
3. Si attiveranno, pertanto, affinché venga realizzata un'adeguata offerta
formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche
istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.
4. Per le Regioni e i settori ove la disciplina del decreto non sia immediatamente
operativa, trovano applicazione, in via transitoria, le regolazioni vigenti. In
assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
FAC-SIMILE l
CARTA INTESTATA SOCIETA'
Egregia
Sig./a .......................... .
.......... ,li .................................. ..
Oggetto: Lettera di assunzione Apprendistato Professionalizzante (ai sensi
167del 14/9/2011).
A seguito degli accordi intercorsi, siamo lieti di comunicarle la sua assunzione presso la
nostra sede in .......................... , rimanendo tuttavia salva la nost,:a facoltà di inviarla in
rasferta e • di affidarle compiti e mansioni presso nostr(;! / altre dipendenze. E'
espressamente prevista la possibilità che Ella venga chiamata a svolgere la Sua attività
presso la sede di lavoro di nostri clienti.
Durata dell'apprendistato
Contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante a far data dal .............................. .
per la durata di 36 mesi fino alla data del ........................... , in relazione a quanto previsto
dalla vigente normativa di legge e dal vigente CCNL "AGENZIE DI ASSICURAZIONE
IN GESTIONE LIBERA".
Inquadramento
In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL "AGENZIE DI ASSICURAZIONE. IN
GESTIONE LIBERA" il suo inquadramento sarà nel ___ livello retributivo, con il
profilo professionale corrispondente, indicato nella tabella sottostante:
livello profilo professionale
retributivo
40 Assuntore di prodotti speciali, analista, analista
programmatore, assistente-consulente per i sinistri
30 Assuntore di prodotti auto ed altri standardizzati, addetto al
servizio amministrativo -di contabilità e/o di cassa, operatore
al video terminale, operatore per i sinistri
20 Archivista, centralinista, addetto alla posta, dattilografo anche
con uso di videoscrittura
'comunichiamo che il Suo nominativo sarà iscritto al numero
all'interno del Libro Unico.
La sua prestazione, ai sensi dell'art.29 del CCNL di cui sopra, sarà distribuita nell'arco
della settimana su 5 giorni dal lunedì al venerdì, durante il quale lei osserverà il seguente
orario: dalle ore ................ alle ore ................. , rispettando l'orario di lavoro in ............ ore
giornaliere, e di .............. ore settimanali. Questa articolazione di orario potrà essere
modificata, per esigenze organizzative della Società, sempre tuttavia restando contenuta
nel limite ·complessivo settimanale e d'intesa tra le parti.
Ferie e permessi
Per quanto riguarda gli istituti contrattuali relative a ferie e permessi, saranno corrisposti
secondo quanto previsto dal CCNL di cui sopra.
Piano formativo individuale
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato in un monte di 120 ore nel triennio
di formazione interna ed esterna all'azienda. Il piano for·mativo individuale sarà
incentrato sull'.addestramento teorico -pratico ed avverrà anche tramite l'affiancamento
del Tutore indicato dalla Società, ferma restando la Sua partecipazione alle. iniziative di
formazione esterna, ove previste dalla legge. In particolare Lei sarà istruito sulle
modalità di organizzazione, di gestione e calendario dei corsi, sulle attività di supporto
all'organizzazione didattica anche mediante l'utilizzo di programmi -t= strumenti
informatici.
I contenuti a carattere trasversale e professionalizzante del piano formativo individuale
dovranno sviluppare le seguenti competenze:
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla
struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi.
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo
di erogazione del Servizio.
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo.
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente, identificarne i bisogni e le
aspettative.
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Conoscere la normativa relativa alla privacy. Conoscere
correttamente la normativa di riferimento nell'ambito delle direttive azie
impartite.
Conoscere la normativa relativa all'antiriciclaggio.
Conoscere la normativa
contrattuali previste d~II') ISVAP.
(
l
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\.'
relativa alle informazioni precontrattuali e
81
Conoscere le politiche assuntive, ivi compresi elementi relativi alla
riassicurazione, utilizzate dall'azienda nel comparto di riferimento.
Conoscere approfonditamente tariffe, clausole, e prodotti dell'attività di
riferimento.
Essere in grado di elaborare dati e le informazioni ricevute ai fini
dell'emissione del contratto.
Essere in grado di applicare correttamente le procedure per il controllo dei
rischi assunti rispetto alle tariffe ed alle norme interne.
Essere in grado di istruire e gestire i sinistri nell'ambito e nei limiti delle
responsabilità assegnate.
Essere in grado di esaminare le pratiche sottoposte e gestire le pratiche
stesse nel rispetto delle procedure vigenti.
Essere in grado di rilevare e segnalare al superiore diretto le irregolarità
eventualmente emerse dall'esame delle pratiche.
Conoscere gli strumenti, le tecniche e le metodologie necessari per
sviluppare progetti di miglioramento organizzativo della funzione/processo, in
coerenza con gli obiettivi aziendali.
Essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e
telematici a supporto delle attività gestite.
Essere in grado di catturare l'attenzione dell'interlocutore attraverso una
comunicazione chiara, sintetica ed esaustiva, mostrando interesse verso il
confronto e l'ascolto attivo delle opinioni altrui al fine di favorire e sviluppare le
relazioni interpersonali.
Conoscere elementi base di tecniche di problem solving e decision making.
Conoscere elementi base di tecniche di pianificazione, gestione e controllo
dei processi produttivi.
Saper lavorare in un team di lavoro.
Conoscere ed applicare le normative e le misure su salute e sicurezza ·e di
tutela dell'ambiente sul luogo di lavoro.
Conoscere la terminologia in uso nel settore ed utilizzare una conversazione
base per gestire l'accoglienza del cliente.
~ • . Conoscere gli elementi base della Disciplina del rapporto di lavoro.
~raggio
Il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la eventuale formazione esterna
sarà curato da un tutor aziendale individuato nella persona di
.................................... , che dichiara di essere in possesso della formazione e
delle competenze adeguate all'attività di tutoraggio e si rende disponibile a
frequentare, se necessario, gli specifici corsi di formazione (di durata non
inferiore a 12 ore) finalizzati all'approfondimento dei compiti spettanti, alla
definizione ed alla gestione del Piano formativo individuale.
Attrezzature utilizzate
Le attrezzature utilizzate, nello svolgimento delle mansioni sopra indicate, sono le
seguenti:
--attrezzatura varia e minuta riguardante l'attività da espletare.
Retribuzione
La sua retribuzione lord'a mensile sarà quella prevista dal CCNL di cui sopra, nello
specifico:
►• inquadramento al ... 0 livello dal 1 ° fino al 12° mese, 90,00% della retribuzione :
€ ..... , ... ;
►• inquadramento al ... 0 livello dal 13° fino al 24° mese, 93,50% della retribuzione :
€ ..... , ... ;
►• inquadramento al ... 0 livello dal 25° fino al 36° mese, 96,50% della retribuzione ;
€ .... , .... '
1A _periodo di prova
~ Il periodo di prova sarà di durata non superiore a 2 mesi. Durante il periodo .cii _prova è
reciproco il diritto di risolvere il rapporto, anche prima della scadenza del periodo stesso,
senza, preavviso.
Termini di preavviso in caso di recesso
Si rinvia al C.C.N.L di cui sopra.
83 fo
cW
Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro avrà diritto ad un trattamento di fine
rapporto -T.F.R -determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e
secondo le norme del CCNL di riferimento.
Riservatezza
• Lei e.serciterà la Sua attività in via esclusiva e non potrà prestare qualsivoglia attività a
favore di società che siano, sotto qualunque aspetto, in concorrenza con la presente
Società.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 2105 del Codice civile, Lei non potrà
divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai prodotti della Società, o comunque
farne uso tale da recare pregiudizio alla Società. In particolare, Lei sarà tenuto, per tutta
la durata del Suo rapporto di impiego, ad osservare la massima riservatezza e non potrà
fornire o divulgare notizie, dati e documenti che, in relazione alle mansioni affidatele,
venissero comunque a Sua conoscenza ed in Suo possesso. Inoltre, Lei sarà obbligata a
custodire e ad impiegare, con particolare diligenza, i beni aziendali che Le verranno
concessi in dotazione o uso.
Normativa di riferimento
Per quanto non previsto espressamente dalla presente lettera di assunzione il rapporto
sarà regolato dalla Legge italiana e dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di
I.avaro "AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA"
Consenso al trattamento dei dati personali
Il Sig ....................................................... , preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.
Lgs. 196/2003, conferma di concedere il consenso per il trattamento dei suoi dati
personali indispensabili per la gestione del rapporto di lavoro.
La preghiamo di restituirci, firmato in ogni foglio e datata, l'unita copia a conferma ed
integrale accettazione di quanto convenuto.
• .... •• ..... , ... , .. •• .• 'I I.i • ................. , ....... ,. .. •'
Il Legale Rappresentante
Per ricevuta ed accettazione
Il Lavoratore ........................................... ..
84
FAC-SIMILE 2
Da allegare alla lettera di assunzione
CARTA INTESTATA SOCIETA'
Dichiarazione di nomina tutore aziendale di apprendisti
(compilare il modulo in ogni sua parte)
Il/la sottoscritto/a ............................................................................... .
nato/a ........................................... il .......................................... .
C.F. LI I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I LI I_I I_I I_I titolare/socio/familiare
coadiuvante
dipendente (specificare la qualifica all'interno dell'azienda)
data di assunzione I_LI I_I_I LI_I_I_I
titolo di studio ........................................................... ..
anni di esperienza nella qualifica I_I_I nella ditta
dichiara
di essere il tutore aziendale di:
1. . ............................................................... .
I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I LI I_I I_I 1_11_111_11_11 _ _11_1
fi:;'ME E COGNOME • CODICE FISCALE· DATA ASSUNZIONE
2. ............................................ .. .. .
1-1 I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_.I I_I I_I I_I I_I 1._I I_I LI I_I/I_I I_I I_I I_I . '
~ME E COGNOME • CODICE FISCALE • DATA ASSUNZIONE .
(,~t~;ll~iJIUUI_IUl;ILll:~l~ [_IU/UUUUL<ll fii;,
NOME E COGNOME -CODICE FISCALE -DATA ASSUNZIONE
Luogo e Data: .......................................................... .
Firma del tutore:
Timbro della Ditta:
Firma del titolare/Rappresentante Legale:
TUTOR AZIENDALE
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con
formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la
durata del piano formativo individuale.
. . .
Il tutor per l'apprendistato professionalizzante, come sancito dalla legge, ha inoltre il
compito di garantire l'intero percorso formativo dell'apprendista definito nel piano
individuale, di favorire l'integrazione tra la eventua_le formazione estern.a all'azienda e la
formazione formale e non formale sul luogo di lavoro.
~ funzione di tutor può essere svolta,
nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese
ell'impresa stessa o da un socio o da un familiare coadiuvante.
86
• da un lavoratore qualificato designato dall'impresa.
Ciascun tutor può affiancare non più di tre apprendisti.
La persona designata come tutor deve possedere i seguenti requisiti:
• inquadramento contrattuale di livello pari o superiore a quello di destinazione finale
dell'apprendista;
• esperienza lavorativa di almeno quattro anni, di cui almeno due nell'area di attività
della qualifica che l'apprendista dovrà conseguire;
• titoli di studio di livello almeno apri a quello posseduto dall'apprendista
professionalizzante all'atto dell'assunzione, fatta eccezione per le imprese con meno di
15 dipendenti;
• Q.f:L)e aziende con più di 15 dipendenti, la persona designata, in assenza di titolo
di studio pari a quello dell'apprendista, deve possedere la qualifica di dirigente o quadro;
deve partecipare ad una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a
12 ore, entro 90 giorni dall'attivazione del contratto di apprendistato
professionalizzante.
Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.
Deve, altresì, possedere le competenze adeguate per svolgere il compito di
• facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale;
• partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale
dell'apprendista;
• agevolare l'apprendimento dell'apprendista e presidiare l'andamento del processo di
apprendimento nelle sue diverse fasi (sia nella formazione formale che non formale);
• facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione
finale delle competenze;
~assicurare la congruenz~ dell'attiv.ità s.volta in azienda rispetto agli obiettivi formativi
~entificati nel piano formativo individuale.
FAC-SIMILE 3
CARTA INTESTATA SOCIETA'
I
v
I I
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Documento integrante il contratto di apprendistato
CONTESTUALE ALL'ASSUNZIONE
1. DATI AZIENDA
Ragione sociale
Sede (Indirizzo)
CA.P -~omune) I_. I_I_I_I_I
Partita IVA/Codice fiscale azienda I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Telefono ______ _ Fax _______ _ Mail
Pec ________________________________ _
Legale rappresentante (cognome e nome)
Totale dipendenti alla data dell'assunzionel_l_l_l
di. cui apprendisti (esclusa la presente assur:izione)I_I_I
. DATI TUTORE AZIENDALE
88
Cognome ______________ Nome ____ _
Nato a. ________ _ ill_l_l l_l_l I_I_I_I_I
Cod. fiscale
1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1
Telefono e/o cellulare per contattare il tutore
Titolo di studio
L1 Nessun titolo di studio
Ll. Licenza elementare
L1 Diploma di maturità/scuola media superiore (specificare)
L1 Licenza media
Ll. Laurea (specificare)
Rapporto con l'azienda
.l_l.titolare, socio, coadiuvante L-1 dipendente
Solo per i dipendenti:
~Qualifica__________ Livello/inquadramento contrattuale I_I_I
~ Anni di esperienza nella qualifica I_I_I
n° apprendisti seguiti
(compreso quello assunto con il presente Piano) L1 (max 5)
I
<t y .r-JJ 89 \iJ
3. DATI APPRENDISTA (da compilare insieme all'apprendista)
Cognome _______________ Nome ____ _
Data di nascita I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
Luogo/stato
Comune di residenza ____________________ _
1_1_1_1_1_1
Via e numero civico
Tel. _________ _
C.F. __ I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
3.1 -Titoli di studio ed esperienze formative
Titoli di studio
1-1.Nessun titolo di studio
J_1Licenza elementare
1-1.Licenza media
1-1.Diploma di maturità/scuola media superiore (SPECIFICARE)
J_1Laurea (vecchio ordinamento) (SPECIFiçARE)
LJLaurea breve -3 anni (nuovo ordinamento) (SPECIFICARE)
1-1.Laurea specialistica -5 anni (nuovo ordinamento) (SPECIFICARE)
Master (SPECIFICARE)
90
CAP
ultimo anno frequentato: ____ _
Altre esperienze formative
Altri corsi frequentati e conclusi con rilascio di un attestato e/o certificazione (FSE·, scuole
di specializzazione, altro):
orel_l_l_l_l
Esperienze formative frequentate durante precedenti contratti di apprendistato
Titolo del Modulo di certificazione azienda
4. PRESTAZIONE LAVORATIVA OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO
Indicare le principali attività/mansioni
al l'apprendista:
Tipologia del contratto l_ltempo pieno
settimanali
(almeno 3-4) che verranno affidate
I_I tempo parziale, per n ........ ore
CCNL (indicare in maniera esatta il contratto applicato) :
CCNL 20.11.2014 Dipendenti Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera
Qualifica prevista (descrizione)
Inquadramento finale I_I_I
Figura professionale (descrizione). ___ _
Data inizio rapporto di lavoro I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
Data scadenza cont("1?o 1_1_1 1_1_1 1_1_1_1_1
Pj
91
IDENTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
L'apprendista è' un giovane che sta imparando un mestiere e quindi la formazione è
l'elemento centrale e caratterizzante del suo percorso lavorativo.
L'apprendistato professionalizzante è un percorso di crescita personale e professionale
del giovane, che si realizza secondo un percorso finalizzato al conseguimento di una
qualifica professionale valida per il mercato del lavoro, accompagnandolo nei passi
necessari.
A tal fine il percorso formativo più adatto va programmato e definito, nell'ambito delle
indicazioni previste nel contratto di lavoro sottoscritto.
Volendo rappresentare schematicamente questo percorso:
1.FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA
Si svolge in azienda (in contesto produttivo) prevalentemente per affiancamento
Durata: Tutto il tempo lavorativo in azienda
Finalità: Acquisizione di competenze culturali di tipo trasversale e competenze
tecnico-professionali indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale
FORMAZIONE L'impegno di ciascuna azienda è attestare annualmente (entro il 31
gennaio con attestazione dell'anno solare precedente) ed al termine del percorso di
apprendistato, il livello di abilità operativa acquisita da ciascun apprendista in azienda,
rispetto alle attività oggetto della propria Figura professionale, utilizzando l'Alleg,ato delle
attività svolte dall'apprendista in azienda .
L'azienda assume l'impegno di realizzare la formazione attraverso azioni di affiancamento
in contesto produttivo facendo riferimento alle attività elencate nel programma definito
dall'ENBASS in applicazione del CCNL, relative alla Figura professionale, integrandole e/o
~ucendole in riferimento al proprio processo produttivo e/o di erogaziàne di~
,1
/~
IB 92 V J}{ Ll
NOTE PER LA COMPILAZIONE:
Il tutore aziendale indicherà una sintetica progettazione, che diverrà riferimento per la
formazione da realizzare con l'apprendista ("Scheda progettazione formazione realizzata
in azienda").
Luogo e data,
FIRMA DELL'APPRENDISTA ____________ _
FIRMA DEL TUTORE AZIENDALE __________ _
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _______ _
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 297/2002 titolare
del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
4. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell'Azienda;
5. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. in particolare, Lei ha
diritto a:
a. conoscere in ogni momento i dati personali in possesso dell'P,zienda,
che la riguardano e come vengono trattati;
b. chiedere l'aggiornamento, l'integrazione,
cancellazione dei dati;
c. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi
personali che la riguardano.
Luogo e data,
FIRMA DELL'APPRENDISTA (per consegna)
FAC-SIMILE 4
CARTA INTESTATA SOCIETA'
"Scheda progettazione formazione
realizzata in azienda"
(i
Piano formativo individuale
CONSEGNARE ALL'APPRENDISTA PRIMA DELL'AVVIAMENTO
Nome azienda ____________ _
P. IVA I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
c.~ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1
Cognome e nome del tutore aziendale
94
I
l
Cognome e nome apprendista
Attività lavorative principali sulle quali l'apprendista sarà formato, secondo g!i argomenti
formativi individuali previsti nella lettera di assunzione:
1. attività a carattere trasversale di base, che dovranno perseguire gli obiettivi
formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. contenuti e competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di
lavoro, da definirsi sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conosce,·e i prodotti e servizi di s'ettore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
acquisita;
~ c) . • conoscere e saper Utilizzare tecniche e metodi di lavoro; •
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e
strumenti di lavoro, anche informatici);
e) conosce·re ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela
\f) conoscer~ le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
\ X
uJ <2-o/ ,;\ 95
Anno formativo 1 ° anno I_I
Argomento Ore
Periodo di realizzazione dell'argomento
mese e anno avvio
mese e anno conclusione
1_1_1.1_1_1_1_1
1_1_1. 1_1_1_1_1
Obiettivo formativo da raggiungere
Anno formativo 2° anno I_I
Argomento
Ore
l_9_I_D_I
Periodo di realizzazione dell'argomento
mese e anno avvio
mese e anno conclusione
1_1_1.1_1_1_1_1
1_1_1.1_1_1_1_1
~Obiettivo formativo da raggiungere
96
r,
(
Anno formativo 3° anno I_I
Argomento Ore
1_9_,_0_1
Periodo di realizzazione dell'argomento
mese e anno avvio
mese e anno conclusione
,_,_,. ,_,_,_,_, ,_,_,. ,_,_,_,_,
Obiettivo formativo da raggiungere
Luogo e data _________________ _
Firma del legale rappresentante (se diverso dal tutore)
Firma Apprendista (per consegna)
NAC-SIMILE 5
~ARTA INTESTATA SOCIETA'
Firma tutore
"Valutazione attività svolte dall'apprendista in azienda"
Allegato al piano formativo individuale
Attenzione: effettuare entro il 31 gennaio di ciascun anno
successivo all'assunzione ..
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
APPRENDISTA:
COGNOME ____________ _
NOME ______________ _
FIGURA PROFESSIONALE
INSERIRE IN OGNI CASELLA LA LETTERA CHE INDICA COME L'APPRENDISTA
ABBIA SVOLTO L'ATTIVITÀ:
A -ha eseguito l'attività in totale affiancamento e sotto la guida continua del tutore
B -ha eseguito l'attività in parziale affiancamento e dopo aver acquisito le indicazioni
operative
C -ha eseguito l'attività in totale autonomia
* utilizzare questa colonna per la valutazione finale dell'apprend.ista al termine
del contratto di_ apprendistato (qualificazione o inte.rruzione)
, .. "
Attività: Indicare le attività svolte dall'apprendista
. nel corso dell'anno, previste dal p.rogramma
..
'
( e (
98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nome azienda: ______________ _
P.IVA I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
C.F. I_I_I_· l·_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_,I_I
Cognome e nome del tutor aziendale: _________________ _
Mail: _______________ _
_ {ì,'\ Cognome e nome
0
dell'apprendista:
~ Luogo e data: _____________ _
Firma del legale rappresentante (se diverso dal tutore) ____________ _
100
I I
Firma Apprendista (per consegna)
Spett.le
ENBASS -Via Palestro, 34 -00185-ROMA
e p.c.Spett.le
ANAPA Rete ImpresAgenzia -Via Angelo Poliziano, 69
00184 -ROMA
FIRST CISL -via Modena 5 00198 ROMA
FISAC CGIL -Via Vicenza Sa -00185 ROMA
FNA -Via V. Monti 25 20123 MILANO
UILCA -Via Lombardia 3000187 ROMA
Oggetto: stipula contratto di Apprendistato
tra l'Agenzia/Società .................................... , ................... .
~la/il sig.ra/sig .............................................................. .
Con la presente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal CCNL dei
dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera 20/11/2014, si comunica la
\ '.tip~l~······d~I.. cont'.att~; ;ii ..
O istinti saluti. \ .,f ,
"-------·11 /
V ~\~ L
Apprendis~ oggetto a decor-reI-e dal
f2
101~
4ì ~
p. L'Agenzia/La Società
ALLEGATO N. 2 -CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Art. 1 -Premessa
1. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere
considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di
lavoro, concordano sulla sua finalizzazione anche per realizzare occupazione
aggiuntiva nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed
equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità
della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della
settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori,
anche già occupati.
3. L'impiego a tempo parziale non può costituire fattore di dequalificazione e di
ostacolo allo sviluppo professionale.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, e successive modifiche, si
intende:
a)
b)
c)
per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale,
cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario
normale di lavoro previsto dal presente contratto;
per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui
la riduzione di orario rispetto al tempo pieno· è prevista· in relazione
all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in
relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo
pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana;
102
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si
svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lett. b)
e c).
Nota a verbale.
1. Le Parti si riservano di regolamentare il c.d. part-time ciclico.
Art. 2 -Rapporto a tempo parziale
1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel
quale siano indicati i seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da
ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione
individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore nei seguenti limiti:
da 18 a 32 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
settimanale;
da 78 a 138 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
mensile;
da 936 a 1664 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
annuale.
I suddetti limiti minimi potranno essere ridotti fino ad un terzo in caso di rapporto di
lavoro con personale ausiliario inquadrato in 1 ° livello, addetto alle pulizie ed al riassetto
dei locali dell'agenzia.
c)
d)
il trattamento economico, ivi compreso il pagamento delle ferie, dei
permessi retribuiti e. delle festività, secondo criteri di proporzionalità
all'entità della prestazione lavorativa;
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla sett:irnana, al mese e
all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del d.lgs. n. 61/2000 e
successive modifiche;
e} Àeventu~le termine~per la trasformazione a tempo pieno.
L~ / ~< ..
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cli
2. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata
nell'arco della giornata.
3. Diverse modalità relative alla distribuzione degli orari di lavoro potranno essere
definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità
dell'Ente bilaterale.
Art. 3 -Criterio di proporzionalità
1. La proporzionalità del trattamento economico del lavoratore assunto a tempo
parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il
corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
2. Il trattamento economico del lavoratore impiegato a tempo parziale è
direttamente proporzionale alla durata delle ore di lavoro previste nel contratto di
assunzione ed è riferito a tutti gli elementi costitutivi della retribuzione del
personale a tempo pieno, comprese le mensilità aggiuntive e quant'altro viene a
qualsiasi titolo corrisposto. Le rivalutazioni e gli adeguamenti del trattamento
economico derivanti dagli scatti ecc., spettano anch'essi in misura proporzionale
alle ore di lavoro previste nel contratto di assunzione.
Art. 4 -Istituti normativi nel rapporto a tempo parziale
1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per tutti gli istituti normativi valgono le
stesse disposizioni di legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a
tempo pieno.
Art. 5 -Genitori di portatori di handicap
1. I lavoratori genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi
sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale,
hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
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6 -Disciplina del rapporto a tempo parziale
104
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I
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze delle parti e quando sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti per la
reversibilità stessa;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei
lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse
mansioni;
d) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione del!'orario
concordata.
Art. 7 -lavoro supplementare -Normativa
1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello
concordato nel contratto di lavoro, ma entro l'orario di lavoro del personale a
tempo pieno.
2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e
3.
successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore,
sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al. limite di cui al 1 °
comma del presente articolo.
E' consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10%
dell'or-ario contrattualmente stabilito nell'ambito del mese.
Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratore,
consolidate ed andranno così ad aumentare l'orario fisso concordato.
Le ore di lavoro supplementare verrann -\tribuite con la quota oraria della
retribuzione, con la maggiorazione fo ta iamente e convenzionalmente
determinata nella misura del 20%, compr tutti gli istituti differiti, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto.
, ~ r) . .
~<?~ ~ 105 ~ tQL'
Art. 8 -Lavoro straordinario
1. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di
lavoro settimanale previsto dal presente contratto.
2. Il lavoro straordinario viene retribuito come previsto all'art. 30 del CCNL.
Art. 9 -Part-time post-maternità
1. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato
l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende
potranno accogliere, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta di
trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo
parziale, da parte del genitore.
2. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso
di 20 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale verrebbe ridotta la prestazione
lavorativa.
3. Ai lavoratori cui sia stata concessa la trasformazione temporanea di cui al
presente articolo non verrà richiesto lavoro supplementare.
Art. 10 .: Lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche
1. Ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000, come modificato dal decreto n.
276/2003, i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche, per i quali residui
una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di• terapie
salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od
orizzontale.
106
I I
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. Ai lavoratori cui sopra non verrà richiesto lavoro supplementare.
Art. 11 -Trasformazione del rapporto di lavoro
1. In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale, e viceversa,
nel corso dell'anno, nonché nel caso di variazione dell'orario stabilito nel contratto
individuale, l'importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per
dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal
precedente art. 3.
2. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione in vigore all'atto della
corresponsione.
3. Analogo criterio sarà applicato per la determinazione della retribuzione che
spetterà all'atto del godimento delle ferie, per il saldo in atto al momento della
trasformazione o della variazione di orario, ferma restando in ogni caso la misura
delle ferie stesse.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro, di cui al comma 1, non comporta
novazione dello stesso, e potrà avvenire solo previo consenso del . lavoratore
interessato.
Art. 12 -Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno le stesse
durata e modalità applicative di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si
calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e
dall'articolazione della prestaziooe lavorativa.
13 -Condizioni dì miglior favore
L-(
c~-r-iq
107 lJ
1. Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, previste da accordi
aziendali in vigore, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
ALLEGATO N. 3. -APPLICAZIONE DEI D.L. N. 81/2008 E 106/2009 IN
MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
1. premesso che le direttive comunitarie recepite dal decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a
promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione
dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di
salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
3. ravvisato che il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nel recepire ed integrare le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il
dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro
ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò
rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
4. preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in materia
di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
5 .. considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti . sulla materia intende
superare posizion( di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione nel comune
intento di privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto
all'attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
. • . .. ' .
i è definito il presente allegato sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
pplicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a
alere per le agenzie di assicurazione in gestione libera, per i dipendenti delle agenzie
operanti nei locali e con le attrezzature dell'agenzia.
I
f
PRIMA PARTE
RAPPRESENTANTIDEILAVORATORIPERLASICUREZZA
Il Rappresentante per la Sicurezza, in conformità a quanto prevede l'art. 50, comma 2,
del decreto legislativo n. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
1. Individuazione della rappresentanza
a) Considerata la specificità del comparto, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n.
81/2008, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza sono individuati, in conformità dell'articolo 48 del d.lgs. 81/2008, in
ambito territoriale di comparto attraverso l'Organismo Paritetico Nazionale previsto nel
presente accordo, che forma parte integrante del CCNL di categoria.
La definizione formale del sistema è demandata ad accordi da determinarsi all'interno
dell'Organismo Paritetico Nazionale per il settore delle agenzie di assicurazione in
gestione libera.
bl) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito dell'azienda al
loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 "Procedure per l'individuazione del
rappresentante per la sicurezza", lettera C.
~) . Io coosideraziooe delle particolari peculiarità delle imprese interessate
all'applicazione del. presente accordo, della complessità degli adempimenti per l'entrata
in vigore del io stesso e vista l'importanza, condivisa dalle parti, di dare una puntuale ed
immediata applicazione all'accordo e alle tutele sia dei lavoratori sia degli utenti in tema
di sicurezza, ferma restando la priorità dell'elezione di cui al comma precedente, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere provvisoriamente designato
~ secondo le modalità di cui al punto 2 "Proced&re per l'individuazione del rappresentante
~per la sicurezza ", lettera e
c) I Rappresentanti per la Sicurezza entreranno nel pieno delle loro funzioni subito dopo
il completamento delle procedure relative all'Organismo Paritetico Nazionale di cui alla
SECONDA PARTE.
2. Procedure per l'individuazione dei Rappresentanti per la Sicurezza
A. Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza RLST.
a) I rappresentanti territoriali per la sicurezza RLST saranno individuati su base
regionale, fino ad un numero massimo di 92 nell'intero territorio nazionale,
congiuntamente nominati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il seguente
accordo e comunicati ali' O.P.N.; è possibile prevedere la nomina dell'RLST in
modo congiunto con tutte le parti firmatarie.
L'Organismo Paritetico Nazionale verificherà l'assenza di situazioni di
incompatibilità, da valutare in analogia con quanto previsto all'art. 51 c.p.c.,
dei candidati a coprire tale ruolo e ratificherà, con propria delibera, la
designazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali, assegnando gli
ambiti territoriali di competenza; è prevista una verifica dell'operatività degli
RLST ad un anno dalla nomina.
b) Il rappresentante territoriale entra in carica con la notifica della designazione, a
prescindere dalla tempistica della ratifica, dura in carica tre anni ed è
ridisegnabile. Scaduto il periodo, resterà comunque in carica, con pienezza di
funzioni, fino all'indicazione del nuovo RLST.
a) Gli RLST concerteranno le metodologie di lavoro ed opereranno, in particolari
situazioni, congiuntamente. Saranno comunque valide le attività condotte, ai
sensi del presente accordo, singolarmente da ciascun RLST.
• d) I costi dell'operatività degli RLST prima dell'entrata in funzione degli organismi
contrattuali saranno posti a carico di tali organismi appena questi inizieranno
~ ad operare.
B. Aziende con meno di 15 dipendenti -indicazione del RLST (rappresentante
territoriale dei lavoratori per la sicurezza)
110
I
l
I I
a) L'Organismo Paritetico Naziona·Ie comunicherà ai datori di lavoro, che a loro
volta lo comunicheranno ai lavoratori, il nominativo del RLST designato al
quale fare riferimento.
C. Aziende con più di 15 dipendenti -elezione del RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza)
a) Il rappresentante per la sicurezza è individuato di norma tra i componenti
delle R.S.A. laddove costituite; in caso di assenza di R.S.A., per
l'individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base
elettiva tra i lavoratori in servizio e non in prova nell'azienda, su istanza
degli stessi o su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il pt'esente
accordo. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i
lavoratori ovvero tra il datore di lavoro e le OO.SS. dei lavoratori stipulanti
il presente accordo. Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per
la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli. impianti ed in
modo da garantire il normale svòlgimento dell'attività lavorativa.
Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D. Lgs.81/2008 il numero degli RLS da
eleggere per ogni agenzia è pari a uno. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza eletto nelle agenzie con più di 15 dipendenti, è equiparato agli RLST per
la formazione e la partecipazione a corsi (vedi allegato 1), art. 3 e 4 del presente
accordo.
b) In caso di costituzione della R.S.A. successiva alla elezione del
rappresentante per la sicurezza, questi sarà sostituito nelle funzioni da
uno dei componenti della R.S.A. stessa, che rimane in carica ed esercita le
funzioni fino alla scadenza originale del mandato.
NOTE: l'rsa che sostituisce l'rls, dovrà svolgere il corso di formazione previsto,
anche se già effettuato da/l'uscente rls.
c) Si procede alla.elezione mediante votazione diretta da parte d_ei la_voratori.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova afla data
delle elezioni . ad accezione dei lavoratori a tempo determinato . e degli
apprendisti. Risulterà eletto il lavoratore _che avrà ottenuto il maggior
numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la
maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell'elezione i lavor-afori in
ser~izio nomineranno al loro interno il segretario del· seggfo elettorale, che
dopo lo sp~glio delle schede provvederà a rediger·e il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione
·aziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo Paritetico
Nazionale, che provvederà ad iscr·ivere il nominativo nell'apposita lista.
L'esito della votazione sarà comunicat a tutti i lavoratori a cura del
segretprio del seggio e del datore di lav ro
/1 ., I .
/ I(,,,,-)
~/ 111~
d) L'RLS durerà in carica 3 anni e sarà rieleggibile. Scaduto il periodo,
continuerà il suo mandato fino a nuove elezioni; nel caso di dimissioni, o
per qualsiasi altro motivo di mancanza dell'rls, esso sarà sostituito ln modo
temporaneo e fino a nuove elezioni, dall'rlst, fino all'indicazione del nuovo
rls.
e) In caso non si riesca a indicare un rappresentante interno, si farà ricorso al
RLST di territorio, ai sensi dell'art. 48 D.L.81/08, con le
procedure previste al punto A.
3. Permessi retribuiti
a) In relazione alle peculiarità dei limitati rischi presenti nel settore delle agenzie di
assicurazione, per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria di
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Aziendale o Territoriale, ogni RLS/RLST
avrà a disposizione un massimo di 500 ore annue, con un costo massimo, per le aziende
di 15 euro orari.
b) l'usufruizione dei permessi sarà comunicata al datore di lavoro con preavviso di
almeno 48 ore, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina
legale è contenuta all'art. 48 del decreto legislativo n. 81/2008, le parti concordano sulle
indicazioni seguenti.
a) Strumenti e mezzi
1. Il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale
prevista dalla legge per il più proficuo espletamento dell'incarico.
'-li rappresentante può consultare senza limitazioni il documento relativo alla
valutazione dei rischi e, se lo ritiene, richiederne copia ovvero prendere visione ed
estrarre copia di altra documentazione che c I conoscenza dei risultati della··
v lutazione effettuata. \
112
lN
3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza,
il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel
rispetto del segreto aziendale.
4. Nelle aziende superiori ai 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza
nell'espletamento delle proprie funzioni, e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli
stessi locali che l'azienda ha destinato alle R.S.A.
b) Accesso ai luoghi di lavoro
1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle
esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni
previste dalla legge.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso
di almeno 5 giorni lavorativi se RLST e 2 giorni lavorativi se RLS, le visite che intende
effettuare nei luoghi di lavoro, tranne per gli interventi urgenti previsti dalla Legge, per i
quali non vi e' l'obbligo del preavviso.
3. l'RLST, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro dovrà essere
accompagnato, per ragioni organizzative e produttive, dal responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dell'agenzia o altra persona delegata dal Datore di Lavoro
nonché, facoltativamente, anche disgiuntamente da un rappresentante delle Associazioni
ed uno delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo.
~e) Modalità di consu/ta.zione
1. Laddove il decreto legislativo n. 81/2008 prevede a carico del datore di lavorn la
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere
~ ef.fettuata in modo da garantire la sua effettività.
~ Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formular p opne proposte e proprie
opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle o razioni aziendali in corso
o in via di definizione.
(J. 1fa(~
7
jJJ 113 ~ ~fo
3. Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta
consultazione.
5. Informazioni e documentazione aziendale
1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare
e trarre copia della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi,
laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali.
2. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto
aziendale.
6. Tempo di lavoro retribuito per
lavoratori per la sicurezza
componenti della rappresentanza dei
1. In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le
sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne
preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando un'apposita
scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate; nei casi previsti dal
decreto legislativo n. 81/2008, non vi e' obbligo di preavviso e le ore usufruite saranno
segnate nella scheda permessi non appena terminata l'urgenza.
7. Co,ntenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei
iavoratori per la sicurezza
1. Al fin~ di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per
, un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal decreto legislativo n. 81/2008, si
tabilisce quanto segue:
) il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione iniziale prevista dal decreto
egislativo n. 81/2008;
b) la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della
sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti
per la sua attività;
c) tale formazione deve prevedere, con specifico riferimento ai settori interessati, un
programma che comprenda quanto previsto nell'Allegato 1, sia come argomenti che
come durata.
d) i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico Nazionale o in
collaborazione con lo stesso;
2. Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati prima
della stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.
SECONDA PARTE
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE (OPN)
a. Enbass è Organismo Paritetico nazionale per la sicurezza sul lavoro.
b. Il suddetto Organismo paritetico nazionale opererà in piena autonomia funzionale.
c. L'Org2nismo Paritetico, oltre agli adempimenti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 81/08, ha i seguenti compiti:
1. promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per gli
RLST e RLS;
2. elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei
rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Minister·i dei lavoro
e della sanità in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 per la dimensione e la
tipologia delle imprese;
3. promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della
normativa;
4. promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della
salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla Ue e di Enti pubblici e
privati nazionali;
< 5. favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano
\
alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente acco1·do, _
anche sulla base delle fonti pubbl'c dell'Ue e nazionali;
. .
I
\
~
'115
6. valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare
posizioni comuni da proporre agli Organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad
altre amministrazioni nazionali competenti;
7. verifica preventiva delle compatibilità, in analogia con quanto previsto all'art. 51
c.p.c., dei rappresentanti per la sicurezza territoriali e assegnazione di ambiti territoriali
di competenza;
8. assumere. interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali
interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate costituiranno nel
rispetto dei limiti e delle specifiche modalità previste nel Dlgs 81/08, pareri ufficiali
dell'OpN. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le
USSL, le Direzioni provinciali del lavoro, la Magistratura, la Regione, ecc. e impegnano le
parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
L'Opn potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi
concordemente ritenuti più opportuni tali pareri.
9. promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della
salute e della sicurezza;
10. individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi
all'applicazione del decreto legislativo n. 81/08;
11. elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne
la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente regione, adoperandosi altresì per il
reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario.
2. Composizione delle controversie
1. Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza
sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
2. A tal fine, per dirimere eventuali conflitti irrisolti, le parti interessate (il datore di
lavoro,· il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all'Organismo paritetico
nazionale, quale prima istanza di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie
individuali singole o plurime relative all'applicazione delle nor·me riguardanti la materia
dell'igiene, ·salute e sicurezza sul lavoro, al· fihe di riceverne una soluzione concordata,
ove possibile.
~ ~-Procedure:
~-la parte che ricorre all'Opn, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
• -~
116
l
b. In tal caso la parte ricorrente deve inviare all'Opn il ricorso scritto con raccomandata
a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal
ricevimento del ricorso;
c. l'OPN può designare esperti, comunicandolo alle parti;
d. l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al punto
b), salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'Organismo paritetico Nazionale;
e. l'0pn assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a
condizione che siano rappresentate tutte le Associazioni ed OO.SS. stipulanti il presente
accordo;
f. si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese;
g. trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna
delle parti potrà adire la magistratura;
h. Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere
in atto la decisione adottata.
4. Modalità di attuazione dell'accordo
Per la pratica realizzazione di quanto indicato nel presente allegato, le Parti stabiliranno a
livello nazionale la misura del contributo da destinare alle funzioni tutte del presente
Allegato, sulla base dei seguenti criteri:
l.previa definizione del bilancio preventivo, a mezzo del contributo definito all'art. 3
comma 2 lettera d concorrono tutte le agenzie iscritte all'Ente Bilaterale;
2. per le Regioni nelle quali eventualmente non fossero stati nominati gli RLST, le parti
stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le
cause, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative.
5. Dichiarazione congiunta
~1. ; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti
antecedentemente alla stipula del presente accordo, non decadono in ragione dello
stesso.
6. Disposizione finale
117
il presente ·accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà contestualmente al
CCNL, di cui forma parte integrante.
Allegato 1 -Corsi per RLS/RLST.
1.PROGRAMMA
Il corso di formazione per RLS/RLST, predisposto come previsto all'articolo 7 del comma
1 ° del presente accordo, verterà su:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a quelli da stress da lavoro correlato;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
h) aspetti normativi dell'attività di rappresentante dei lavoratori;
g) nozioni di tecnica della comunicazione
2.NORME
La durata dei corsi .è, di norma, di 64 ore. Nelle aziende superiori a 15 dipendenti,
saranno utilizzate 12 ore, nell'ambito del quantitativo indicato al comma precedente, sui
rischi specifici presenti in Azienda e le conseguenti misure adottate, con verifica di
apprendimento.
Per quanto riguarda l'aggiornamento annuale: corso di 8 ore.
In caso di rielezione gli RLS/RLST sono esonerati dal corso di formazione se l'OPN è già
in possesso di copia dell'attestato di partecipazione al corso già sostenuto, ma non
otranno mai essere esonerati dai corsi di aggiornamento.
&~ 5 118 ~"
E' fatta eccezione, e potranno non frequentare gli aggiornamenti, per quegli RLS/RLST
che svolgano i corsi di aggiornamento in sede sindacale o nella loro azienda di
provenienza, in quanto RLS eletti dai lavoratori in quel contesto, e ne producano all'OPN
le relative attestazioni.
\te Nazionale Bila.terale del
E.N.B.Ass.
STATUTO
tore Agenzie di assicurazione
4 ?f 119~
STATUTO
Articolo 1 Costituzione
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del CCNL Agenzie di assicurazione in
gestione libera del 20.11.2014 e successivi rinnovi ("CCNL"), è costituito dalle
Associazioni Datoriali da un lato e dalle Organizzazioni Sindacali dall'altro, l'Ente
Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione, di seguito denominato
E.N.B.Ass. ("Ente").
Articolo 2 Natura
L' E.N.B.Ass. ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta, di cui agli artt. 36 e
segg. e.e. e non persegue finalità di lucro.
Articolo 3 Durata
La durata dell'E.N.B.Ass. è a tempo indeterminato.
Articolo 4 Sede
1. L'E.N.B. Ass. ha sede in Roma, via Palestro 34.
2. La sede legale può essere modificata con delibera del Comitato Esecutivo.
Articolo 5 Soci
Sono Soci fondatori dell'E.N.B.Ass. le Associazioni Datoriali nazionali e le ,Organizzazioni
Sindacali nazionali. di cui all'articolo 1 del presente Statuto; sono Soci effettivi anche i
,lavoratori, .ed. i rispettivi datori di lavoro che a.pplicano il CCNL_ di cui ali' art. 3 -1 °
comma -del CCNL.
Articolo 6 Scopi
~
1. L'E.N.B.Ass. si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative
_ il dialogo sociale fra le parti. Esso inoltre pon in essere gli strumenti necessari per
garantire ai Soci effettivi ogni forma di assisten .0 t ttuale, con riferimento, Jlncorché
n esaustivo, a quanto previsto all'art. 4 CCNL. / ,
120
\ / I
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I
1
2. Lo scopo dell'E.N.B.Ass. è altresì quello di gestire l'assistenza contrattuale, così come
previsto dal comma 5 dell'art. 4 CCNL. Affinché l'E.N.B.Ass. realizzi tale finalità,
mediante apposito Regolamento interno, disciplina le modalità di erogazione
dell'assistenza sanitaria ai sensi di quanto previsto all'art. 51 comma 2 lettera a) del
TUIR.
Articolo 7 Strumenti per l'attuazione funzionale degli scopi istituzionali
1. L' E.N.B.Ass, per l' attuazione delle funzioni di cui all' art. 4 -commi 2 e 3 -
CCNL, istituisce un Osservatorio Nazionale, la cui funzione è quella di costituire lo
strumento deputato al monitoraggio ed allo studio dei fenomeni interessanti il settore,
nonché alla attuazione delle iniziative, decise dalle parti sociali stipulanti il CCNL, in
materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionali.
2. Esso inoltre:
a) assolve alle funzioni inerenti all'individuazione dei R.L.S.T. ed alla
relativa formazione ed aggiornamenti;
b) assume le funzioni di Segreteria operativa:
della Commissione Paritetica nazionale di cui all'art. 5 CCNL,
dell'Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs.
81/2001 e previsto nell'all.3 al CCNL.
3. Per la finalità di assistenza contrattuale previste dall'art. 4 comma 5 del CCNL il
Comitato Esecutivo potrà deliberare in ordine a due differenti modalità di gestione:
i)adesione collettiva dell'E.N.B.Ass ad una Cassa Sanitaria già costituita, che persegue le
finalità di cui all'art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR;
ii) creazione di un patrimonio autonomo e separato istituito con le finalità di cui all'art.
51 comma 2 lettera a) del TUIR all'interno dell'E.N.B.Ass, per la gestione diretta o
mediante convenzionamento delle sole Prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria.
Per accedere a tale gestione il Socio effettivo dovrà obbligatoriamente versare il
contributo previsto dal CCNL per tutte le forme di assistenza contrattuale previste.all'art.
3 del CCNL. Non è consentita la sola adesione e versamento del contributo per le gestioni
di cui ai punti i) e 'ii) del presente comma.
4. Il Comitato Esecutivo delibererà in ordine alle differenti modalità di gestione
indicate al comma precedente e nominerà una Commissione composta da due membri
del Comitato Esecutivo stesso, uno di parte datoriale e uno di parte sindacale che si
occuperanno della gestione operativa delle Prestazioni di assistenza contrattuc.lle sanitaria
("Commissione Assistenza Sanitaria" .
\ Articolo 8 Attività dell'Osservatorio Nazi
/
I
/
121
1. L'Osservatorio Nazionale svolge le seguenti funzioni iniziali:
a) analizzare I' evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi
all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle
nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul
sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto
precedente, elaborando un'eventuale proposta di riformulazione dell'art.
18 CCNL, relativo all'inquadramento;
c) valutare la possibilità di introdurre nel testo contrattuale la previsione
del lavoro ripartito (job sharing), definendone eventualmente le
caratteristiche normative;
d) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione
professionale per i lavoratori cui di applica il CCNL in epigrafe;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali,
finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro e di
apprendistato;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche
territoriali, ed i relativi fenomeni interessanti il settore.
2. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo
del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato
e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il
supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di
informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale,
anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in
collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì
a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a
livello territoriale;
c) esamina ed approva eventuali progetti, per la formazione e/o
riqualificazione professionale, elaborati congiuntamente dagli _Organismi
territoriali delle Associazioni datoriali e delle 00.SS. di cui all'art. 1;
d) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dalle articolazioni
territoriali delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali
sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e
lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
122
I I
e) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure
professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e
lavoro;
f) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del
1986 di riforma del CNEL, dalle Organizzazioni ed Associazioni territoriali
gli accordi collettivi territoriali, curandone la raccolta.
3. L' Osservatorio svolge infine tutte le funzioni ed attività che le Parti sociali firmatarie il
CCNL riterranno necessarie per I' attuazione degli accordi nazionali.
Articolo 9 Finanziamento
L'E.N.B.Ass. è finanziato mediante il versamento obbligatorio da parte dei Soci Effettivi
del contributo per l'assistenza contrattuale di cui ali' art. 3 -2 ° comma ·· CCNL,
destinato alle finalità indicate ali' art. 4 dello stesso CCNL a cui si rimanda integralmente.
Articolo 10 Organi dell'E.N.B.Ass.
Sono organi dell'E.N.B.Ass.:
L'Assemblea;
Il Presidente ed il Vicepresidente;
Il Comitato Esecutivo;
Il Collegio dei Sindaci.
Articolo 11 Assemblea
l'. L'Assemblea è composta da 32 membri, indicati dalle Parti e così ripartiti:
)P 16 in rappresentanza delle Associazioni Datoriali Nazionali, designati
pariteticamente e secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive
strutture. nazionali;
16 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Nazio
\
lavoratori, designati pariteticamente e secondo
e approvati dalle rispettive strutture nazionali.
2. I membri dell'Assemblea durano in carica_ tre esercizi sociali ("Triennio") con scad za
il 31 marzo quale data ultima di approvazione del Bilancio. I membri decorso il triennio
possono intendersi riconfermati qualora dalle rispettive Associazioni e Organizzazioni di
provenienza non siano pervenute nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.
provenienza di provvedere alla
sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del Triennio, in qualunque
momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
3. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello
sostituito.
4. È nella facoltà dei componenti dell'assemblea sia delle Associazioni Datoriali che delle
Organizzazioni Sindacali, conferire apposita delega ad altro componente dell'Assemblea.
Ogni componente può essere portatore di una sola delega.
Articolo 12 Poteri dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea di:
eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
nominare i componenti del Comitato Esecutivo fra i propri membri,
su proposta delle rispettive Associazioni e Organizzazioni costituenti;
approvare i regolamenti interni dell'E.N.B.Ass., della CASSA,
dell'Osservatorio Nazionale;
deliberare le iniziative pratiche per l'attuazione degli scopi di cui
all'articolo 6 del presente Statuto;
deliberare in ordine all'eventuale compenso per amministratori e
sindaci;
svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente
Statuto;
approvare i verbali delle proprie riunioni.
Articolo 13 Riunioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, e, straordinariamente, ogni
qualvolta sia richiesta da almeno otto membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o
dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di straordinaria ed inderogabile urgenza il termine di convocazione è ridotto a
---~ Sgg.
~~ 4. Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli
~argomenti all'ordine del giorno.
124
5. L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene
alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento
dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire
adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto
di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.N.B.Ass., o, in caso di sua assenza,
dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative
deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e
cioè di almeno 17 membri.
7. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno
dei componenti. Ciascun membro ha un voto. È ammessa la delega scritta ad altri
membri, ma ognuno può essere portatore di una sola di esse.
Articolo 14 Il Presidente
1. Il Presidente dell'E.N.B.Ass. viene eletto dall'Assemblea, di norma alternativamente
una volta fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
e la volta successiva tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di
lavoro. Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali ("Triennio") con scadenza il 31
marzo quale data ultima di approvazione del Bilancio. Qualora, nel corso del Triennio, il
Presidente cessi dall'incarico, per qualsivoglia motivo, il nuovo Presidente dura in carica
fino alla scadenza del Triennio in corso.
2. Spetta al Presidente dell'E.N.B.Ass. di:
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea
e presiederne le adunanze;
presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
1 : ~ -svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto
· o che gli vengano ;:;iffidati dall'Assemblea.
I 3. Il Presidente ha la firma sociale.
dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
125~
4. Il Presidente non può conferire i suoi poteri ad un terzo, ma può delegare compiti
esplicitamente definiti con delibera del Comitato Esecutivo ad uno o più membri del
Comitato Esecutivo.
5. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, e la firma sociale
dell'Ente.
6. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono
esercitati dal Vicepresidente.
7. Il Presidente dirige l'Ente e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Articolo 15 Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente dell'E.N.B.Ass. viene eletto dall'Assemblea, di norma
alternativamente una volta tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni dei
datori di lavoro e la volta successiva fra i membri Consiglieri effettivi rappresentanti le
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente
eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro, il Vice
Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
viceversa.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo
sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, per tutto il tempo che risulti necessario.
3. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il
Presidente.
Articolo 16 Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da:
a) il Presidente dell'Ente;
b) il Vicepresidente dell'Ente;
c) 6 membri, nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti e così
ripartiti: cl) tre Consiglieri indicati dalle Associazioni dei datori di lavoro;
c2) tre Consiglieri indicati dalle Organizzazio,ni Sindacali dei lavoratori.
126
l
I
Articolo 17 Poteri del Comitato Esecutivo
1. ·11 Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le
operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento
dell'Ente e per il perseguimento delle proprie finalità e del proprio scopo_ associativo.
Spetta al Comitato Esecutivo di:
vigilare sul funzionamento di tutti
amministrativi;
servizi sia tecnici che
vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'E.N.B.Ass. e
riferirne all'Assemblea;
nominare i componenti della Commissione Assistenza Sanitaria;
provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell'Ente;
assumere, licenziare e gestire il personale dell'Ente, e regolarne il
trattamento economico;
predisporre i regolamenti interni dell'Ente ed il regolamento operativo
dell'Osservatorio Nazionale e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
promuovere iniziative amministrative e giudiziarie nell'interesse
dell'Ente;
proporre all'Assemblea l'eventuale compenso per gli Amministratori e
Sindaci;
approvare i verbali delle proprie riunioni.
2. Il Comitato Esecutivo può esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, ma
ogni delibera è da sottoporre a ratifica d.ell'Assemble~ stessa entrQ:iil termine perentorio
di trenta giorni.
~rticolo 18 Riunioni del C~mitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo. viene convocato in via. ordinaria ogni due . mesi e,
straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno re membri effettivi del
Comitato o dal Presidente . ..
~~ 2. La convocazione del Cl)mitato è effettuata con avviso •. no cinque giorni
prima di quello fissato per la riunione ai membri del Comitato gio dei Sindaci. In
caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere e la convocazione.
-stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
127~
~
l'intervento alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante mezzi di
telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve
essere dato atto nel relativo verbale:
che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento
dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire
adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto
di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli
argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.N.B.Ass ..
5. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno cinque membri.
6. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno cinque membri.
7. Ciascun membro ha un voto.
8. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di deliberare e di votare via e-mail con ricevuta di
ricezione e/o pece/o fax per argomenti specifici.
Articolo 19 Il Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci ("Collegio") è nominato dall'Assemblea ed è formato da tre (3)
componenti, così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ed il Presidente viene nominato su proposta del
Comitato Esecutivo scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Le predette Organizzazioni ed Associazioni designano inoltre due Sindaci supplenti,
uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza
maggiore.
3. Il C~llegio dura in carica tre (3) esercizi e ~cade alla data cieli
convocata per l'ap.provaziòne del Bilancio relativo all'ultimo eser iz o
4. Al termine del mandato i Sindaci possono essere riconfermati.
5. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente
del Collegio lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due
indaci effettivi.
128
I
6. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco
più anziano.
7. L'intervento alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione può
avvenire alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza;
constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere
oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo
adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento, ed in generale esercita i poteri e
doveri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis e.e (ove applicabili).
9.11 Collegio rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un'apposita relazione
("Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci"), che deve essere messa a disposizione dei
componenti dell'Assemblea, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per
il deposito da parte del Comitato Esecutivo del Bilancio di Esercizio, presso la sede legale
dell'Ente.
10. I componenti del Collegio presenziano alle sedute dell'Assemblea e del Comitato
Esecutivo in cui vengano assunte le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo.
11. La convocazione è fatta per iscritto.
12. I Sindaci potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.
Articolo 20 Patrimonio dell'E.N.B.Ass.
~ 1. li patrimonio dell'Ente è costituito da tutti
~ ("Patrimonio"). .
beni . appartenenti all'Ente stesso
2. Le entrate dell'Ente sono costituite:
:\
I
dalla contribuzione regolamentata
versata a cura dei Soci;
sente Statuto,
dagli interessi di mora e dilazione dei contributi. versati in ritar-do,
ne.Ile misure che saranno disciplinate dal Regolamento;
da ogni altro provento che spetti o pervenga all'Ente a qualsiasi
titolo, sia esso versato da Soci e/o da terzi -soggetti pubblici o privati -
IvI comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa
accettazione del Comitato Esecutivo.
3. Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché
l'erogazione delle assistenze contrattuali comprese le Prestazioni di assistenza
contrattuale sanitaria e degli altri servizi accessori prestati dall'Ente sono disciplinate da
appositi Regolamenti.
4. L'Ente comunica all'Iscritto, nei termini previsti dai Regolamenti, il mancato
versamento dei contributi dovuti, entro le scadenze prefissate.
5. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, l'Ente non garantisce
il conseguimento delle assistenze contrattuali comprese le prestazioni di assistenza
contrattuale sanitaria e la responsabilità per il mancato conseguimento delle stesse
rimane ad esclusivo carico del Socio inadempiente, che risponde anche di eventuali danni
causati da tale inadempienza.
6. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello
del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del
presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni
in tema di comunione di beni.
7. I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.N.B.Ass. sia
durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Articolo 21 Gestione dell'E.N.B.Ass.
1. Per le spese di impianto e di gestione, l'E.N.B.Ass. potrà avvalersi delle disponibilità di
cui all'articolo 20. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo,
ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata
dal Presidente e dal Vicepresidente.
2. In caso di insufficiente sostenibilità del patrimonio dell'Ente nelle diverse gestioni di
assistenza contrattuale e di assistenza contrattuale sanitaria il Comitato Esecutivo ha il
compito di segnalare, tempestivamente prima dell'approvazione del Bilancio,
all'Assemblea e alle Associazioni Datoriali e alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1,
la situazione patrimoniale e proporre eventuali correttivi. Le Associazioni Datoriali e le
Organizzazioni ~iridacali di cui all'art.l si incontreranno per deliberare sulle più idonee
~ soluzioni, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicaz;
"---~ticolo 2 Esercizio Sociale -Bilancio di esercizio -Budget
130
1. L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro il 31 marzo di ogni anno, il
Comitato Esecutivo predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:
i. del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31
dicembre ("Bilancio di Esercizio" o il "Bilancio");
ii. del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (''Bilancio
Preventivo" o il "Budget"). Il Bilancio di Esercizio deve essere
predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione
della realtà operativa dell'Ente, tenendo conto -ove applicabili, nello
specifico contesto -delle disposizioni del Codice civile vigenti in materia
nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi
professionali competenti in materia contabile ed in particolare
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In particolare: il Bilancio di
Esercizio si compone di: i) Stato Patrimoniale; ii) Rendiconto
Gestionale; iii) Nota Integrativa. Il Budget si compone del solo: i)
Preventivo Economico.
3. Anche nel caso in cui il Comitato Esecutivo abbia istituito gestioni separate il Bilancio
di Esercizio si intenderà unitario. I risultati delle singole gestioni specifiche saranno
evidenziati in Nota Integrativa. Qualora questi ultimi evidenziassero uno squilibrio lo
stesso dovrà essere imputato e quindi coperto mediante la richiesta di quote
straordinarie ai Soci del settore specifico di riferimento.
4. Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno sette (7)
giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere
accompagnato dai seguenti documenti:
i. la Relazione sulla Gestione;
ii. la Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci.
5. Al fine di consentire al Collegio la predisposizione della relazione, il Comitato Esecutivo
deve trasmettere agli stessi una copia del Bilancio di Esercizio almeno quattordici (14)
giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. •
6. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali,
devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio dell'Ente per far fronte agli scopi
associativi. •
.
Articolo 23 Prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria
L'Ente provvede all'erogazione delle Prestazioni di assistenza contrattuale sani ia, la cui
posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, m~dalità e
requisiti disciplinati nel Regolamento interno.
/8 131~
Articolo 24 Regolamento/i interno/i
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente, le assistenze contrattuali previste e
le modalità e i termini di beneficiarne sono disciplinati da specifici Regolamenti interni.
Articolo 25 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio dell'Ente
A seg·uito di preventiva unanime decisione delle associazioni datoriali e delle 00.SS. di
cui all' art. 1, su proposta del Comitato Esecutivo e sulla base delle casistiche stabilite
dalla legge, l'assemblea delibera sullo scioglimento dell'Ente e la nomina dei Liquidatori e
stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori,
tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, del Collegio dei Sindaci e dopo averlo
concordato con le associazioni datoriali e le 00.SS. di cui all'art.1, sceglieranno
l'Associazione non Riconosciuta o l'ente "non profit" operante in identico od analogo
settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla
Legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 26 Modifiche Statutarie
1. Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle
Associazioni datoriali ed Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1, che possono
delegare di caso in caso i membri del Comitato Esecutivo, e deliberata dall'Assemblea
dell'E.N.B.Ass., con votazione a maggioranza di almeno due terzi dei componenti
l'Assemblea stessa.
2. Qualora le modifiche dello Statuto siano necessarie unicamente per adempiere a
precise disposizioni di legge, al fine di renderlo conforme al dettato normativo vigente,
esse rientrano fra le competenze del Comitato Esecutivo, il quale si atterrà poi al
disposto dell'art. 17 comma 2.
Articolo 27 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto
applicabili, le norme di legge in vigore.
132
I
I
i I
I
1
I
I
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~
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1 -FUNZIONAMENTO
1. Il presente Regolamento interno disciplina il fu,nzionamento dell'Ente
Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione ("E. N .B.ASS." o
"Ente"), costituito il 2.7.2010 ai sensi del CCNL di categoria; in particolare,
definisce le attività svolte da E.N.B.ASS. per l'attuazione degli scopi previsti
dallo Statuto e le linee di indirizzo per il funzionamento e l'organizzazione
l l: ri, ff 133 ~ (Q_ fl
interna dell'Ente; integra quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto. Il
presente Regolamento interno è stato approvato a Roma in data 10 dicembre
2012 e quindi aggiornato in data 7 giugno 2022 dall'Assemblea
dell'E.N.B.ASS., così come prevede lo Statuto, per disciplinare i rapporti tra
E.N.B.ASS. e i Soci tutti, tra i vari organi dell'Ente, ed altri aspetti attinenti al
funzionamento dell'Ente stesso.
2. Il funzionamento dell'E.N.B.ASS. è retto, oltre che dalle disposizioni dello
Statuto, da questo Regolamento interno che vincola tutti i Soci e forma parte
integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore. Pertanto,
per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento interno,
s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le
disposizioni del CCNL e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello
nazionale.
3. La determinazione degli obiettivi è prevista negli articoli 3 e 4 del vigente
CCNL di settore e nello Statuto dell'Ente, mentre • I'indirizzo spetta
all'Assemblea, la quale dovrà fornire conseguenti indicazioni per l'attuazione
degli obiettivi.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.
5. Il Presidente cura ed emana le disposizioni necessarie all'esecuzione delle
deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo e dall'Assemblea; ha la
supervisione dell'attività dell'Ente; adempie a tutte le funzioni che gli siano
state affidate dallo Statuto, dal presente Regolamento interno o dal Comitato
Esecutivo.
6. Il Presidente non può conferire i suoi poteri ad un terzo, ma può delegare
compiti esplicitamente definiti ad uno o più membri del Comitato Esecutivo.
Art. 2 -MODALITÀ DI FINANZIAMENTO/ CONTRIBUZIONE
1. Il finanziamento dell'Ente avviene in via obbligatoria nella misura e con le
modalità previste dagli articoli 3 e 4 del CCNL vigente.
2. La quota a carico del Lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del
3.
4.
pagamento delle 14 rate di retribuzione annuali. Il relativo importo deve
essere indic_ato con apposita voce nella busta paga e nel libro unico.
Le quote a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, necessarie per
assicurare operatività e fornire efficienti servizi ai· lavoratori e ai datori di
lavoro, dovranno essere versate all'Ente avvalendosi esclusivamente del
sistema di accredito attraverso il modello F24 ( con i_ndicazione dei codice
"ENBA"), indicando le causali del versamento secondo lo schema definito con
INPS, che si allega al presente Regolamento.
I versamenti delle quote di cui al precedente punto dovranno avvenire nel
mese successivo a quello di erogazione dello stipendio.
5. Le quote dovranno essere versate con cadenza mensile
contemporaneamente alla scadenza INPS. In caso di ritardato versamento,
qualora il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno, saranno dovuti gli interessi
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di mora nella misura delle prime rate A.B.I. calcolato trimestralmente senza
che ciò pregiudichi il diritto dell'Ente a adire le vie legali.
6. I servizi resi dall'Ente e dalle sue Commissioni sono dedicati all'effettuazione
delle attività previste a favore degli aderenti; pertanto, chi intenda
avvalersene, per il tramite delle Associazioni di categoria e le rappresentanze
sindacali, è tenuto a comprovare l'avvenuto versamento della quota di
competenza prevista dal CCNL per le attività dell'Ente, nonché il rispetto
completo del CCNL in vigore.
7. L'Agenzia, deve registrarsi al portale www.enbass.it, inserendo i dati richiesti
e in questa fase deve indicare l'indirizzo mail dell'agente o dell'agenzia legato
all'account aziendale al quale poi l'ente farà riferimento per tutte le
comunicazioni future. I dati . relativi alle anagrafiche dei dipendenti e dei
versamenti all'ente, vengono inviate allo stesso tramite i flussi Uniemens e
l'F24 direttamente dall'INPS.
8. L'Ente potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
eventuali contributi, erogazioni liberali di soggetti pubblici o privati;
altri proventi derivanti da iniziative che diano esecuzione agli scopi
associativi;
qualsiasi altro mezzo di cui possa valersi nel pieno rispetto delle normative
vigenti.
Art. 3 -ATTIVITÀ
1. I compiti di E.N.B.ASS. saranno quelli presenti nello Statuto e/o previsti dal
CCNL e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale.
2. Le attività di competenza di E.N.B.ASS. possono essere così sintetizzate:
1. ANALISI, RICERCHE, FORMAZIONE
a. Coordinare le attività dell'Osservatorio Nazionale previste dagli artt. 7
e 8 dello Statuto E.N.B.ASS. e dall'art. 4 comma 2 e 3 del CCNL.;
2. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
a. Essere segreteria operativa della Commissione, in attuazione dell'art.5
del C.C.N.L., cui sono attribuiti i seguenti compiti:
b. esprimere pareri interpretativi de!le norme del presènte CCNL,
vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all'unanimità;
c. definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di
conciliazione territoriali;
d. esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di
nuove figure professionali;
e. elaborare eventuali documenti di to alla. successiva
contrattazione di rinnovo;
f. esaminare eventuali controversie insorte in merito ai nuovi
inquadramenti, esprimendo le necessarie risoluzioni.
g. La Commissione Paritetica Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se
ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata
una delle parti contraenti.
3. ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE
a. Essere segreteria operativa dell'Organismo, istituito ai sensi del D.Lgs.
81/2008, con la gestione delle cedole orarie di cui all'Allegato 3
(Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008), assolvendo le funzioni,
previste dall'intesa, inerente all'individuazione dei R.L.S./R.L.S.T. ed
alla relativa formazione ed aggiornamenti.
4. PERMESSI SINDACALI
a. Gestire le cedole orarie e i rimborsi relativi ai permessi sindacali.
5. ASSISTENZA
a. Provvedere, sulla base dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le
parti, a: a) gestire direttamente le attività di rimborso ai datori di
lavoro delle assenze lavorative per malattia dei lavoratori iscritti
secondo le modalità previste da apposito Regolamento interno allegato
al presente Regolamento interno (Allegato A: Sezione Rimborsi
Assenze Malattia); b) gestire le prestazioni di assistenza contrattuale
sanitaria in favore dei Soci effettivi iscritti secondo le modalità previste
da apposito Regolamento interno allegato al presente Regolamento
interno (Allegato B: Sezione Assistenza contrattuale Sanitaria).
Art.4 -MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
1. Nell'ambito dell'Ente viene istituita una Segreteria che ha il compito di
assicurare l'organizzazione gestionale ed amministrativa dell'Ente stesso
2. Il Comitato Esecutivo dell'Ente si riunisce ordinariamente almeno due volte
l'anno, con la possibilità di realizzare ulteriori riunioni in relazione all'esigenza
di seguire e approfondire i progetti e le iniziative avviate in seno all'Ente.
3. La convocazione ordinaria delle riunioni è effettuata dalla Segreteria; per
iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, verificandone la regolare
ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine
del giorno, l'eventuale documentazione, il luogo e l'ora di inizio della stessa.
4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno darne
tempestiva comunicazione alla Segreteria dell'Ente stesso.
5. . I soli. membri dell'Assemblea possono farsi rappresentare alle riunioni della
stessa da altro membro dello stesso organismo, mediante delega s.critta
consegnata al delegato anche mediante posta elettronica; ogni membro· otrà
essere portatore al massimo di una delega. Le deleghe sono co~
dall'E.N.B.ASS ..
136
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6. Il verbale delle riunioni deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le
decisioni assunte; deve essere trasmesso ai componenti entro i 15 giorni
successivi alla riunione.
7. In applicazione a quanto previsto nell'art.18 comma 8 dello Statuto, il
Comitato Esecutivo ha facoltà, nei casi consentiti dalla legge e per argomenti
specifici, di deliberare con consultazione scritta, via pec, fax o e-mail.
8. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli e
potrà svolgersi con le modalità sotto riportate, purché sia assicurato a ciascun
componente il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti
adeguata informazione in merito al suo oggetto.
9. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un documento
che contenga il medesimo testo di decisione, purché si raggiunga la
maggioranza degli aventi diritto in relazione a quella deliberazione.
10. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 7 (sette)
giorni di calendario dal suo inizio; il componente che, entro il termine di cui
sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso
è considerato contrario alla proposta avanzata.
11. La documentazione relativa alle decisioni così assunte deve essere conservata
dalla segreteria dell'Ente, che dovrà comunicare a tutti se la decisione è stata
validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando il numero dei
favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato.
12. Per le riunioni del Comitato Esecutivo è prevista inoltre la possibilità che esse
avvengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
delle eventuali votazioni;
sia consentito a ciascun intervenuto di seguire la discussione, visionare,
ricevere o trasmettere documenti, intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla eventuale
votazione simultanea degli stessi;
siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a
~ cura della associazione,
(/~rt.5 -COSTI DI AMMINÌSTRAZIO~JE
nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Le spese di funzionamento e di amministrazione dell'Ente, nonché quelle di
funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate
dai contributi versati ai sensi del precedente art. 2, prima che essi vadano trasferiti agli
eventuali gestori finanziari delle risorse.
rt. 6 -REQUISITI
137~
I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive di E.N.B.ASS.,
dovranno possedere:
i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del
mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera
E.N.B.ASS .. Fatte salve le indicazioni legislative già previste da specifiche
norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato significative
esperienze professionali, anche all'interno di associazioni sindacali o di
categoria, in ruoli coerenti con i compiti di E.N.B.ASS.
2. Personale di struttura
Il personale operante presso E.N.B.ASS. andrà selezionato con riferimento a titoli di
studio ed esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e
conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL legalmente applicabile
in vigore.
Art. 7 -ESERCIZIO SOCIALE
1. L'esercizio finanziario inizia il 1 ° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e
fiscali previste dalla legislazione vigente.
3. Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di E.N.B.ASS., vengono
individuati i seguenti criteri:
a) budget previsionale e bilancio consuntivo. Il budget previsionale e il bilancio
consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:
adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
evidenza delle voci in entrata e in uscita;
evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di
gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle
normative fiscali e contributive.
b) Il budget previsionale sarà presentato dal Comitato Esecutivo
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e sarà accompagnato da una
relazione programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi.
c) Il bilancio consuntivo dovrà essere certificato dal Collegio dei Sindaci.
d) Relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione
4. La relazione annuale, prevista dallo Statuto di E.N.B.ASS., dovrà ri ar
l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'a
in corso anche con riferimento alla quantità e qualità
1.38.
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l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse -attività -servizi, nonché le
verifiche effettuate dai Sindaci.
Art.8 -CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE
1. La Presidenza è delegata dal Comitato Esecutivo a compiere tutti gli atti di
ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione
corrente dell'E.N.B.ASS. nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel
budget previsionale e dal Regolamento interno dell'E.N.B.ASS ..
2. Le disposizioni del Regolamento interno sono finalizzate ad assicurare che
l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con
modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed
economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di liberà
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi,
I'E.N.B.ASS. dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli
operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed
economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando
comparativamente almeno 3 offerte.
4. Pertanto, ogni spesa superiore ad € 15.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00
5.
sarà effettuata previa gara che preveda la valutazione comparativa, anche a
trattativa privata, di· almeno tre offerte alternative e provenienti da
fornitori/prestatori di servizi, diversi e non collegati tra di loro. Al di sopra di
tali limiti di cifra si procederà con licitazione a busta chiusa. Per tali prestazioni
dovrà essere adottata una procedura di trasmissione e valutazione delle
offerte, tesa a garantire la massima segretezza.
Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il
criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta
maggiormente vantaggiosa. Qualora l'incarico sia di durata superiore all'anno,
il Comitato procederà, con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese
ed a quelle ancora da fornire. •
Art.9 -AMMINISTRAZIONE E COMPENSI
1. Tutte le cariche elettive e gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso a piè di
lista delle spese effettivamente sostenute. per ragioni del\'attività,
regolarmente documentate, : secondo le modalità indicate dal. comitato
esecutivo.
2. L'Assemblea può deliberare di assegnare indennità annuali in misura fissa al
momento della nomina. È vietata, in ogni caso, la corrèsponsi_one di
emolumen_ti individuali annui superiori al compenso massimo. pr:evisto dal
D.P.R: 645/1994 e dal decreto-legge n.239/1995, conv i:ìt. nella legge
n.336/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per I rr sidente del
Collegio Sindacale delle società per azioni.
Art.10 -PRIVACY POLICY -REGOLAMENTO EUROPEO PER LA ,PROTEZIO DATI -
G.D.P.R.
139 ~
1. E.N.B.ASS. ha adeguato il proprio sistema alle nuove previsioni in materia di
privacy e protezione dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie
funzioni, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE/679/2016 (in
seguito "G.D.P.R.") e delle successive modificazioni del D.lgs. 196/2003,
intervenute con il D.lgs. n. 101/2018.
2. La Privacy Policy E.N.B.ASS. è liberamente consultabile sul sito
www.enbass.it.
3. Nel pieno rispetto dei principi dettati in materia dal G.D.P.R., l'E.N.B.ASS. ha
nominato un DPO -Data Protection Office -raggiungibile ai seguenti indirizzi
e-mail:
privacy@enbass.it e/o enbass.dpo@pec.it
4. Per poter dare seguito alle richieste di prestazioni e servizi previsti dal
presente regolamento si richiede a ciascun datore di lavoro di consegnare le
relative informative privacy, debitamente sottoscritte dai lavoratori e dai
datori stessi; laddove sia espressamente richiesto un consenso
dell'interessato, questo dovrà essere espresso in forma scritta mediante
sottoscrizione di apposita clausola.
5. È indispensabile che tutti gli associati, sia Agenti che Dipendenti, e i relativi
Consulenti, prendano visione della Privacy Policy dell'Ente e delle varie
informative, e diano atto della loro presa visione ed eventuale consenso, se
dovuto.
Art. 11 -FORO ESCLUSIVO
Tutte le controversie derivanti dall'attuazione dello Statuto e del presente Regolamento,
comprese quelle connesse alla loro interpretazione, applicazione e, più in generale,
all'esercizio dell'attività, che dovessero insorgere, saranno sottoposte in via esclusiva e
inderogabile al Foro della città in cui è ubicata la sede legale dell'E.N.B.ASS ..
Art. 12 -MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento interno potranno essere riesaminate
per volontà dell'Assemblea; nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si
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determinino situazioni nuove che incidano sull'as_setto normativo, il Comitato Esecutivo
procederà a conformarsi a tali leggi e provvedimenti, sottoponendo in seguito gli
aggior"namenti all'approvazione dell'Assemblea. • • :
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ALLEGATO A
SEZIONE RIMBORSI ASSENZE MALATTIA
PREMESSA
Il presente Regolàmènto interno denominato "Sezione· Rimborsi Assenze di Malattia"
definisce le modalità di funzionamento di ENBASS in ordine alla gestione dell'assistenza
contrattuale per ìl rimborso delle assenze per malattia in favore dei dipendenti iscritti
("Iscritti") ad ENBASS dagli agenti di assicurazione in applicazione del CCNL, integrando
uanto non esplicitamente previsto da quest'ultimo, dallo Statuto d 'ENBASS e dagli
ccordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale. • . , . I
Art. 1 -SCOPO
142
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In assenza di trattamento di malattia da parte degli ISTITUTI PUBBLICI DI ASSISTENZA,
l'Ente, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra i datori di lavoro, ha lo scopo
di versare una indennità economica in relazione a quanto corrisposto dagli agenti di
assicurazione iscritti all'Ente ai propri dipendenti in caso di loro assenza per malattia.
Art. 2 -ISCRITTI/ BENEFICIARI
1. Sono iscritti alla sezione tutti i datori di lavoro agenti di assicurazione, con
riferimento ai propri dipendenti ai quali vengono applicati il CCNL vigente, e i
successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra le parti datoriali da un lato, e le
00.SS. dall'altro, i quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia
a carico dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
2. Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi datori di lavoro iscritti e i loro
aventi causa.
Art. 3 -DEFINIZIONE DI MALATTIA
1. I datori di lavoro iscritti, in caso di malattia dei propri dipendenti, hanno
diritto al versamento di una indennità economica, relativa a quanto già
corrisposto ai propri dipendenti a norma dell'art. 48 CCNL comrn.a 1 :. a tale
scopo, s'intende per malattia ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva
dello stato di salute che comporti l'incapacità alla prestazione lavorativa,
purché certificata da soggetti competenti.
2. Non rientrano nel concetto di malattia:
a) le assenze per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
b) i periodi di assenza dal lavoro per maternità/paternità obbligatoria e
facoltativa, allattamento, congedi parentali, permessi legge 104.
Art. 4 -PRESTAZIONI
1. Premesso che resta inalterato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
la retribuzione in tutte le giornate di malattia che impediscano al dipendente
la prestazione lavorativa, come previsto dal CCNL, l'ENBASS provvedere al
versamento al datore di lavoro di una indennità.
2. Tale indennità, la cui corresponsione decorre a partire dal quarto giorno di
3.
calendario di malàttia compreso in poi, viene fissata di importo parj alla cifra
versata ai dipendenti assenti e riportata nei rispettivi cedolini stipendiali,
senza considerare elementi di contribuzione differita.
La misura di rimborso di cui al comma precedente potrà essere rivista a
chiusura dell;esercizio c611tabile e ogni qualvolta il Comitafo Esec ivo lo
ritenga necessario a salvaguardia dell'equilibrio finanziario dello stesso
L'indennità di malattia viene. versata ai datori di lavoro dall'ENB
periodi previsti all'art. 48 comma 1 CCNL per ogni evento morboso.
Il rimborso dell'indennità non potrà comunque
dall'articolo 48 -comma 1 del CCNL vigente. Art.
superare i limiti
5 -DECORRENZA
'\J~TAZIONI
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1h
Di norma, le richieste saranno gestite dal quarto mese d'iscrizione all'Ente. I datori di
lavoro / agenti di assicurazione avranno quindi diritto al versamento a condizione che ci
sia regolarità contributiva per un periodo di almeno tre mesi antecedenti l'evento
morboso.
Art. 6 -COMUNICAZIONI ALL'ENTE
1. Le modalità pratiche, a carico dei datori, per le comunicazioni all'Ente,
relative alla modulistica per la richiesta, vengono deliberate dal Comitato
Esecutivo e avverranno sempre con procedura informatica.
2. Le informazioni relative alla gestione delle pratiche di malattia verranno
effettuate dall'Ente agli iscritti solo attraverso il portale al quale il datore di
lavoro e tenuto a registrarsi per poter utilizzare il servizio.
Art. 7 -RICHIESTA DI INDENNITÀ'
L La richiesta viene inviata dal datore di lavoro all'Ente al termine della
malattia del dipendente e comunque entro 9 mesi dalla cessazione di tale
evento.
2. La richiesta deve essere effettuata tramite il portale utilizzando l'apposita
funzione. L'invio della richiesta, va fatta compilando l'apposito formulario
informatico nei campi obbligatori e allegando alla domanda il modulo
debitamente compilato e sottoscritto e la seguente documentazione:
a) copia LUL (libro unico del lavoro) dal quale risulti l'avvenuto pagamento al •
dipendente stesso dell'indennità per cui si chiede la diaria;
b) certificazione medica di inizio e/o prosecuzione malattia;
c) eventuale certificazione di ricovero.
3. ENBASS si riserva la facoltà, in qualunque momento, di richiedere al datore di
lavoro e/o al dipendente la comunicazione di inizio della malattia. All'atto della
richiesta il datore di lavoro e/o il dipendente devono inoltrarla secondo le modalità
che verranno indicate da ENBASS, pena il mancato rimborso della stessa.
Art. 8-CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE
1. Di norma l'Ente procede ai versamenti dovuti entro il mese successivo a
quello in cui è pervenuta la richiesta, completa della documentazione come
sopra indicata, ovvero entro il mese successivo a quello in cui la
documentazione stessa è stata completata.
. 2. .~estano previsti eventuali casi di oggettivo impedimento da parte dell'Ente.
rt. 9 -DECADENZA DAL DIRITTO ~
diritto si prescrive nei termini di legge. ~ ~
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Art. 10 -CONTROLLI SULL'ASSENZA PER MALATTIA
I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 11 -DECADENZA DELLE PRESTAZIONI
1. Il datore di lavoro, qualora il dipendente non giustifichi la malattia nei termini
e con le modalità previste, o che non sia ritenuto ammalato al controllo dà
parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati, decade dal diritto
all'indennità, rimborso.
2. Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il datore di lavoro del
dipendente che non fornisca la documentazione.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla
contrattazione collettiva e le prerogative dell'Autorità giudiziaria penale.
Art. 12 -CONTROVERSIE
Esperito ogni possibile tentativo di compos1z1one bonaria, le parti si obbligano a
rivolgersi, in caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione della
presente Sezione, alla mediazione dell'Ufficio di Presidenza dell'ENBASS.
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ALLEGATO B
SEZIONE ASSISTENZA CONTRATTUALE SANITARIA
PREMESSA
Il presente Regolamento interno denominato "Sezione Assistenza Contrattuale Sanitaria"
definisce le modalità di funzionamento di E.N.B.ASS. in ordine alla gestione
dell'assistenza contrattuale sanitaria in favore dei dipendenti iscritti ("Iscritti") ad
E.N.B.ASS. dagli agenti di assicurazione in applicazione del CCNL, integrando quanto non
esplicitamente previsto da quest'ultimo, dallo Statuto dell'E.N.B.ASS. e dagli accordi
sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale.
Art. 1 -SCOPO
1. E.N.B.ASS., nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 4 CCNL ha lo
scopo di fornire assistenza contrattuale agli Iscritti. L'Assistenza contrattuale
Sanitaria deve essere prestata secondo criteri di solidarietà e di mutualità tra
datori di lavoro e dipendenti nell'alveo delle prestazioni di assistenza sa
a costi contenuti, difficilmente fruibili in via individuale e autonoma.
2. Per la gestione delle Prestaziòni di Assistenza contrattuale Sanitaria p
dal CCNL, E.N.B.ASS. potrà ai sensi di quanto previsto all'art. 7 dello Sta
scegliere due diverse modalità gestorie, che qui si riportano: i) ades·on
collettiva dell'E.N.B.ASS. ad una Cassa Sanitaria già costituita, che pers u
le finalità di cui all'art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR; ii) creazione di n
patrimonio autonomo e separato istituito con le finalità di cui all'art. 51
comma 2 lettera a) all'interno dell'E.N.B.ASS., per la gestione diretta o
mediante convenzionamento delle sole Prestazioni di Assistenza contrattuale
Sanitaria. Le diverse modalità gestorie sono coordinate dalla COMMISSIONE
ASSISTENZA SANITARIA, così come previsto dall'art. 7 comma 4 dello
Statuto.
Art. 2 -ISCRIZIONE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO
1. Gli agenti di assicurazione che applicano il CCNL hanno l'obbligo di .iscrivere i
propri dipendenti all'E.N.B.ASS. e di versare i contributi previsti dal CCNL per
l'assistenza contrattuale. Gli Iscritti hanno altresì l'obbligo di versare i
contributi previsti dalla CCNL per l'Assistenza contrattuale Sanitaria e più
precisamente per la finalità di prestazioni sanitarie assistenziali:
- i lavoratori iscritti devono versare mensilmente: € 2 come da art. 3
comma 2 CCNL integrato a seguito di Accordo sindacale del 26 maggio
2021:
-i datori di lavoro devono versare mensilmente: € 6,50.
2. Il contributo annuale viene versato mensilmente all'Ente avvalendosi
esclusivamente del sistema di accredito attraverso il modello F24 (con indicazione
del codice "ENBA"): i) indicando le causali del versamento secondo lo schema
definito con INPS, che si allega al presente Regolamento ii) effettuando le corrette
comunicazioni Uniemens all'INPS .
. 3. I versamenti delle quote di cui al precedente punto dovranno avvenire nel
mese successivo a quello di erogazione dello stipendio.
A. Le quote dovranno essere versate con cadenza mensile
contemporaneamente alla scadenza INPS. In caso di ritardato versamento
saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del prime rate A.B.I. calcolato
trimestralmente senza che ciò pregiudichi il diritto dell'Ente a adire le vie
legali.
5. L'obbligo d'iscrizione ad E.N.B.ASS. e di contribuzione per l'assistenza
contrattuale sanitaria decorre nei confronti di tutti gli agenti di assicurazione
con riferimento ai soli lavoratori dipendenti in forza che a seguito di ciò
assumono la qualifica di Iscritti alla Sezione Assistenza contrattuale Sanitaria,
anch'essi pertanto obbligati al versamento della contribuzione prevista dal
CCNL.
Art.3 -GE.STIONE
Il contributo versato ad E. N. B.ASS. per l'Assistenza ·contrattuale Sanitaria verrà utilizzato
o per aderire ad una Cassa Sanitaria già costituita, che persegue le finalità di cui all'art.
51 comma 2 lettera a) del TUIR o per creare e gestire un patrimonio autonomo e
parato rispetto alla contribuzione ricevuta da E.N.B.ASS. per altre finalità, istituito e
estito pertanto con la sola finalità assistenziale secondo q nto previsto all'art. 51
mm~ 2 lettera a) del TUJR. . u n J
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Art.4 -CONVENZIONI
1. La COMMISSIONE ASSISTENZA SANITARIA propone al Comitato Esecutivo,
tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, la sottoscrizione di apposite
convenzioni con Casse Sanitarie già costituite, che perseguono le finalità di cui
all'art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR, o individua e propone la sottoscrizione
di un contratto di assicurazione con una o più compagnia/e di assicurazione
affinché i propri Iscritti possano beneficiari delle prestazioni di assistenza
sanitaria.
2. I testi delle convenzioni e delle eventuali polizze formano parte integrante
del presente Regolamento interno e vengono messe a disposizione di tutti gli
Iscritti. Che ne facciano richiesta.
Art. 5 -ISCRITTI/ BENEFICIARI
1. Sono iscritti alla Sezione Assistenza contrattuale Sanitaria i soli lavoratori
dipendenti in forza degli agenti di assicurazione che applicano il CCNL..
2. Beneficiano delle prestazioni di Assistenza contrattuale Sanitaria gli Iscritti e i
familiari conviventi rilevabili dallo stato di famiglia.
Art. 6 -PRESTAZIONI di ASSISTENZA CONTRATTUALE SANITARIA
1. Tutti i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento Internò~ hanno
diritto all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza contrattuale Sanitar·ia,
purché abbiano aderito ad E.N.B.ASS. secondo le modalità previste dallo
Statuto e dai Regolamenti. Per il dettaglio delle Prestazioni di Assistenza
contrattuale Sanitaria si rimanda al Nomenclatore, Allegato C al presente
Regolamento interno, che ne forma parte integrante e sostanziale e ne
disciplina modalità e termini di erogazione.
2. In caso di mancato, errato versamento dei contributi previsti all'art. 3 del
CCNL, totale o parziale, e in caso di mancate co_municazioni Uniemens,
l'E.N.B.ASS. non garantisce il conseguimento della prestazione e la
responsabilità del mancato conseguimento rimane ad esclusivo carico del
datore di lavoro inadempiente, che risponde anche di eventuali danni causati
da tale inadempienza.
Art. 7 -CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
e Prestazioni di Assistenza contrattuale Sanitaria sono disciplinate nel Nomenclatore
!legato al presente Regolamento interno ("Allegato C: Nomenclatore"); pertanto,
.N.B.ASS. non potrà essere ritenuto 1·esponsabile per la mancata erogazione di
prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria al di fuori del perimetro indicato nel
Nomenclatore. Per eventuali • f nze nelle prestazioni, prevale quanto disposto nel
Nomenclatore senza che .AS . possa essere richiesta alcuna ulteriore
prestazione od integrazione c a quanto erogato in virtù di quanto previsto
nel Nomenclatore.
Art. 8 -CONTROVERSIE
Esperito ogni possibile tentativo di compos1z1one bonaria, le parti si obbligano a
rivolgersi, in caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione della
presente sezione, alla mediazione dell'Ufficio di Presidenza dell' E.N .B.ASS ..
Roma il 07/06/2022
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