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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38297/2021

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seguente ORDINANZA JnA t,f sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 13.6.2019 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la corte di assise di appello di Palermo, in data 16.4.20182.

2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il Vaiana, denunciando l'errore in cui è incorsa la Suprema Corte nell'affermare l'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisite legittimamente in virtù di un preteso consenso della difesa all'acquisizione dei verbali di tali dichiarazioni, in realtà mai prestato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 625 bis, co. 4, c.p.p., perché sorretto da motivi manifestamente infondati.

Ed invero, come affermato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982).

Orbene, alla luce di tali principi, risalta in tutta evidenza l'inammissibilità del proposto ricorso, in quanto, come si evince dagli stessi atti processuali allegati al ricorso, il Favara è stato escusso in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, che hanno avuto modo di interloquire sulle sue dichiarazioni, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare in che termini il denunciato errore abbia inciso in maniera determinante sulla decisione adottata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA JnA t,f sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 13.6.2019 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la corte di assise di appello di Palermo, in data 16.4.20182. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il Vaiana, denunciando l'errore in cui è incorsa la Suprema Corte nell'affermare l'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisite legittimamente in virtù di un preteso consenso della difesa all'acquisizione dei verbali di tali dichiarazioni, in realtà mai prestato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 625 bis, co. 4, c.p.p., perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Ed invero, come affermato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982). Orbene, alla luce di tali principi, risalta in tutta evidenza l'inammissibilità del proposto ricorso, in quanto, come si evince dagli stessi atti processuali allegati al ricorso, il Favara è stato escusso in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, che hanno avuto modo di interloquire sulle sue dichiarazioni, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare in che termini il denunciato errore abbia inciso in maniera determinante sulla decisione adottata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 38297/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris