CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 28777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31254/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], AGRO' GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1914/2021 depositata il 18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Como, domandando la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio pedonale e carrale lungo uno stradello inghiaiato, posto su terreno dei convenuti. In subordine, chiedevano la costituzione di una servitù coattiva di passo, ex art. 1051 c.c. Nella resistenza dei convenuti, il giudice adito accoglieva la domanda subordinata. Tale decisione era gravata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il riconoscimento, in loro favore, dell’acquisto per usucapione della predetta servitù. Rimasti contumaci gli altri originari attori, ritualmente citati, si costituivano invece l’Alessi e l’Agrò, chiedendo, a loro volta, la riforma della pronunzia, nella parte in cui era stata costituita la servitù coattiva di passo. Con sentenza n. 1914 depositata il 18giugno 2021, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione del Continanza e della Rizzo, dichiarando l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio, sia pedonale che carrale, sul fondo avversario. Rigettava il gravame incidentale e confermava, nel resto, la sentenza del Tribunale di Como. Il giudice di secondo grado riteneva provato il possesso continuo ventennale del percorso in esame, mai fatto oggetto di contestazione avversaria, almeno fino al 2014, nonché la natura di opere visibili e permanenti a servizio degli appellanti. Contro la predetta sentenza l’Alessi e l’Agrò hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. I ricorrenti hanno sollecitato un differimento dell’udienza e svolto un’istanza per la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] deve preliminarmente occuparsi dell’istanza per la trattazione orale formulata dal procuratore dei ricorrenti, depositata il 23 giugno 2023 e rimasta senza tempestiva risposta. La richiesta sembra richiamare l’art. 23, comma 8-bis del D.L. 137/2020, il quale dispone che «per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codicedi procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale». L’applicazione della suddetta norma è peraltro riferita – come emerge testualmente - ai processi che ab origine erano stati fissati in forma di udienza pubblica e per i quali, fino al 30 giugno ultimo scorso, le esigenze collegate alle cautele post-pandemiche avevano consigliato il legislatore a limitare la discussione orale solo alle parti che vi avessero manifestato un concreto interesse, con apposita istanza. Dopo tale data, la discussione orale per i processi di pubblica udienza è stata generalizzata e la norma è divenuta inefficace, anche perché superata dalla modifica legislativa degli articoli considerati. Diverso è il discorso per i processi destinati ab origine ad una trattazione in camera di consiglio non partecipata, come l’odierno. Per essi l’istanza di trattazione orale è evidentemente inammissibile, ancorché astrattamente proponibile. Vale la pena di ricordare che la riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) pone, quale principio informatore del rito di legittimità, come evenienza normale la definizione con rito camerale, che ha carattere residuale (art. 375 c.p.c.) rispetto alle ipotesi in cui la questione di diritto appare di particolare rilevanza o ai casi di cui all’art. 391-quater c.p.c. Ad ogni modo, la riforma non ha innovato alcunché quanto alla discrezionalità della Corte nella scelta di come procedere, pur dovendosi prendere atto dell’irreversibile tendenza del legislatore processuale a cameralizzare il rito di legittimità. Né è più testualmente ammessa la possibilità di un mutamento del rito, da camerale a quello di udienza pubblica, ove non emerga – al momento della decisione – la necessità di una riconsiderazione, che resta comunque prerogativa del collegio decidente e che è scevra da possibilità di verifica o di controllo o di contestazione. Sulla scelta del rito non interferisce la facoltà di depositare memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., che è consentita nei termini perentori fissati dalla norma, a prescindere dalla pubblicità o no dell’udienza. In questo senso, l’aspettativa dei ricorrenti rispetto all’esito di un’istanza inammissibile è priva di tutela processuale e non è dunque possibile invocare la rimessione in termini. 2) La Corte deve delibare con priorità l’eccezione preliminare sollevata dai controricorrenti e riguardante la nullità della notifica del ricorso, per violazione dell’art. 330 commi 1 e 2 c.p.c., rispetto alle parti rimaste intimate, giacché alle stesse – contumaci già in sede di appello – la notifica sarebbe stata effettuata presso il difensore, quale domiciliatario nel processo di primo grado, e non personalmente, stante il decorso di un anno dalla sentenza. Il rilievo non ha ragion d’essere, giacché la norma evocata si riferisce evidentemente alla sentenza contro cui il mezzo d’impugnazione è proposto. La notifica è dunque valida rispetto all’originaria elezione di domicilio, posto che è intervenuta entro i termini di legge. 3) Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione ed errata interpretazione degli artt. 832, 1140, 1165 e 2944 c.c. nonché degli artt. 586 e 619 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che l’Alessi e l’Agrò avevano acquistato la loro casa all’asta fin dal 2004, manifestando così un dominio sull’immobile ed interrompendo qualunque termine (di prescrizione acquisitiva) a favore di controparte. Il motivo è inammissibile. 3.a) Il dato di fatto dell’acquisto dell’immobile, da parte dell’Alessi e dell’Agrò in esito ad una procedura esecutiva nel corso del 2004, non emerge dalla lettura della sentenza impugnata. Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 2, n. 8206 del 22 aprile 2016). I ricorrenti non hanno dimostrato di aver sollevato il problema nei gradi di merito, sicché la questione deve ritenersi inammissibile perché nuova. 4) Attraverso la seconda censura, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la “violazione di legge ed i limiti dell’intangibilità del giudicato, violazione dell’art. 342 c.p.c. quale presupposto dell’odierna impugnata decisione”. La Corte d’appello avrebbe utilizzato gli effetti del giudicato, consolidatosi nei confronti dei contumaci, per suffragare l’esistenza e/o la possibilità di usucapire la servitù sul medesimo fondo da parte del Continanza e della Rizzo. Il motivo è inammissibile. 4.a) La doglianza è a tratti priva di concludenza e comunque richiama atti e documenti, che non vengono né riprodotti, né indicati nel dettaglio. Invero, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnatida un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Sez. 3, n. 7186 del 4 marzo 2022). Nella specie, manca sia il riferimento sia la eventuale localizzazione negli atti di parte della causa possessoria avanti il Pretore di Cantù, come manca qualunque pertinente richiamo alla sentenza n. 1136/2016 del Tribunale di Como. 5) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti lamentano il vizio assoluto di motivazione e la violazione degli artt. 1027 e 1028 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe ignorato la ragionevolezza e l’utilità della servitù a favore del fondo delle controparti, proprio sulla base della descrizione dei luoghi fatta dai giudici di merito. Il motivo è inammissibile. 5.a) La Corte d’appello, in mancanza di specifiche contestazioni al riguardo, ha comunque dato atto che, alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, lo stradello “sia univocamente a servizio, come anche attestato dalla sua collocazione topografica, del mappale 2238, al quale, infatti, conduce direttamente ….sia stato utilizzato per raggiungere le proprietà che si affacciano sul mappale 2338, da fornitori che dagli abitanti degli immobili”. Una valutazione sull’utilità della servitùè dunque stata effettuata. In ogni caso, la doglianza non evidenzia violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma si limita a criticare la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 5.b) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di mer ito. 5.c) Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altrolimite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27dicembre 2019). 5.d) Per altro verso, in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., deve riguardare unfatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto sv olto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament