Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 22 gennaio 2024
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:639
Testo integrale del provvedimento
62023TO1120_INF
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 settembre 2024 –
UIC / Commissione
(causa T‑1120/23) (
1
)
«Ricorso di annullamento – Reti transeuropee – Regolamento (UE) 2021/694 – Invito a presentare proposte – Soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi – Esclusione dalla procedura di invito a presentare proposte – Domanda di riesame – Assenza di fatti nuovi – Atto meramente confermativo – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Decisione adottata in seguito a un riesame della decisione anteriore e sulla base di elementi nuovi – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 22, 23, 35‑39, 42‑44)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 25)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera proveniente da un’istituzione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 31, 33)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
L’Union internationale des chemins de fer (UIC) è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 769 del 22.1.2024
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