Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08412/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15500-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., ed i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 267/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 02/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che il contribuente, anche nella sua qualità di socio accomandatario, ricorre avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha confermato la pronuncia della CTP di Asti, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzione coti non documentati; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15500-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., ed i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 267/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 02/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente, anche nella sua qualità di socio accomandatario, ricorre avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha confermato la pronuncia della CTP di Asti, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzione coti non documentati; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 08412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris