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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03462/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 marzo 2025, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa in data 17 ottobre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 (sub capo A), dell'art. 648 cod. pen. (sub capo B e sub capo C) e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva, condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. 2.2 Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al giudizio di responsabilità per i fatti di cui al capo A dell'imputazione.

In particolare, la difesa ritiene che non vi fossero elementi probatori certi e sufficienti a ritenere fondato il reato di detenzione ai fini di spaccio. 2.3 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione avendo la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di ricettazione nonostante l'assenza dell'elemento soggettivo.

In particolare, la difesa sostiene di che non sussistevano elementi probatori sulla effettiva rappresentazione in capo all'imputato dell'origine delittuosa della targa rinvenuta in suo possesso. 2.4 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al reato, contestato capo C), di ricettazione del timbro del medico risultando assai più verosimile che ricorresse il delitto di furto. 2.5 Con il quarto e ultimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen. o dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile articolandosi in censure riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, non scanditi da specifica critica con l'impugnazione e, inoltre, concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, così investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su elementi di fatto e condivisibili massime di esperienza.

1.1. Con riguardo al primo motivo, l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal numero di dosi (238) di hashish ricavabile, eccedenti l'uso personale, dalla disponibilità di un bilancino e di due boccette di metadone, dall'assenza di fonti di reddito; quindi, sulla base di argomenti non illogici.

1.2. Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha fornito congrua e adeguata motivazione atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il ciclomotore consapevole che lo stesso non potesse circolare con la sua targa originaria e, tuttavia, veniva visto alla guida del già menzionato ciclomotore con una targa di cui era stato denunciato il furto pochi giorni prima.

1.3. Con riguardo al terzo motivo, la Corte territoriale ha, con motivazione congrua e immune dal vizio di illogicità, ritenuto integrato il reato di ricettazione e non quello di furto in ragione dell'arco temporale tra la denuncia di furto del timbro autoinchiostrante sporta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento dello stesso timbro in possesso del ricorrente.

1.4. Le doglianze dell'ultimo motivo di ricorso risultano ugualmente inammissibili in quanto la difesa non si confronta con le valutazioni del giudice di merito, insindacabili in quanto adeguate e logicamente motivate con riguardo al diniego del riconoscimento dell' attenuante speciale reclamata in ragione delle spese sostenute per il rilascio di una nuova targa e di quelle connesse al rilascio di un nuovo timbro.

Allo stesso modo, risulta insindacabile il giudizio sul mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la Corte adeguatamente motivato in ragione del valore non irrisorio dei beni oggetto di ricettazione.

2. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2025, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa in data 17 ottobre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 (sub capo A), dell'art. 648 cod. pen. (sub capo B e sub capo C) e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva, condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. 2.2 Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al giudizio di responsabilità per i fatti di cui al capo A dell'imputazione. In particolare, la difesa ritiene che non vi fossero elementi probatori certi e sufficienti a ritenere fondato il reato di detenzione ai fini di spaccio. 2.3 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione avendo la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di ricettazione nonostante l'assenza dell'elemento soggettivo. In particolare, la difesa sostiene di che non sussistevano elementi probatori sulla effettiva rappresentazione in capo all'imputato dell'origine delittuosa della targa rinvenuta in suo possesso. 2.4 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al reato, contestato capo C), di ricettazione del timbro del medico risultando assai più verosimile che ricorresse il delitto di furto. 2.5 Con il quarto e ultimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen. o dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile articolandosi in censure riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, non scanditi da specifica critica con l'impugnazione e, inoltre, concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, così investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su elementi di fatto e condivisibili massime di esperienza. 1.1. Con riguardo al primo motivo, l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal numero di dosi (238) di hashish ricavabile, eccedenti l'uso personale, dalla disponibilità di un bilancino e di due boccette di metadone, dall'assenza di fonti di reddito; quindi, sulla base di argomenti non illogici. 1.2. Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha fornito congrua e adeguata motivazione atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il ciclomotore consapevole che lo stesso non potesse circolare con la sua targa originaria e, tuttavia, veniva visto alla guida del già menzionato ciclomotore con una targa di cui era stato denunciato il furto pochi giorni prima. 1.3. Con riguardo al terzo motivo, la Corte territoriale ha, con motivazione congrua e immune dal vizio di illogicità, ritenuto integrato il reato di ricettazione e non quello di furto in ragione dell'arco temporale tra la denuncia di furto del timbro autoinchiostrante sporta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento dello stesso timbro in possesso del ricorrente. 1.4. Le doglianze dell'ultimo motivo di ricorso risultano ugualmente inammissibili in quanto la difesa non si confronta con le valutazioni del giudice di merito, insindacabili in quanto adeguate e logicamente motivate con riguardo al diniego del riconoscimento dell' attenuante speciale reclamata in ragione delle spese sostenute per il rilascio di una nuova targa e di quelle connesse al rilascio di un nuovo timbro. Allo stesso modo, risulta insindacabile il giudizio sul mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la Corte adeguatamente motivato in ragione del valore non irrisorio dei beni oggetto di ricettazione. 2. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 i
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