CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04775/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 9545/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 5164/34/2016 depositata il 10 ottobre 2016. Visto l’atto depositato il 13 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del procedimento in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; ritenuto che rimane, pertanto, assorbito il ricorso incidentale condizionato; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]