CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 16109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ulgeri di fiducia;avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleValentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 29 gennaio 2026 (per evidente errore materialeindicato come 2025) la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’istanza di rescissione delgiudicato formulata ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nell’interesse di GianlucaPalomba finalizzata ad ottenere le revoca della sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale diNocera Inferiore in data 20 gennaio 2025 e divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025 conla quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione alreato di cui all’art. 640 cod. pen. consumato in data 20/5/2020.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 171, 179, 552, 420-bis e 604 cod. proc. pen. per non avere rilevato la nullità dellanotifica del decreto di citazione diretta a giudizio e la mancata effettiva conoscenza delprocesso da parte dell’imputato.Sulla premessa che la Corte di appello ha ritenuto valida la notifica del decreto dicitazione diretta a giudizio dell’imputato sostenendo che detto atto venne consegnato enotificato dall'addetto dell'ufficio postale ad un soggetto qualificato come destinatario dell'attoche appose la firma, venendo sbarrata proprio la casella o il rigo riportante tale dicitura,rileva tuttavia la difesa del ricorrente che risulterebbe, a contrario, dalla relata di notifica deldecreto di citazione ed in particolare della cartolina comprovante l'avvenuta consegna chenon è risulta barrata la casella riportante la dicitura “destinatario”, né risulta indicato ilnominativo del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto.Né - prosegue la difesa del ricorrente - sarebbe rilevante la circostanza sottolineatadalla Corte di appello che il Palomba non ha presentato querela di falso in relazione a dettarelata di notifica atteso che l’imputato non ha mai sostenuto la falsità dell’atto ma solo lanullità dello stesso perché mancante della specifica indicazione del soggetto ricevente con laconseguenza che la notifica potrebbe essere stata fatta a soggetto diverso.A ciò si aggiunge che la sottoscrizione apposta a titolo di ricevuta dell’atto,disconosciuta dall’imputato, non risulta neppure riconducibile al nominativo dello stesso.Alla luce della descritta situazione si imporrebbe l’accoglimento della richiesta direscissione del giudicato essendo l’imputato venuto a conoscenza del procedimento soloallorquando gli è stato l’ordine di esecuzione (con sospensione) della sentenza.2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazionealla mancata assunzione di perizia grafologica.Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nelritenere che il ricorrente non ha neppure comprovato con apposita perizia grafologica lafalsità della sottoscrizione riportata sulla cartolina, ciò in quanto non v’era obbligo delladifesa di provvedervi e ben potendo la Corte territoriale disporre di iniziativa l’assunzionedella prova peritale ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Deduce la difesa del ricorrente, richiamando le argomentazioni del primo motivo diricorso, che la Corte di appello con riguardo a quanto affermato con riferimento all’atto dinotifica avrebbe posto in essere una motivazione manifestamente illogica laddove haaffermato che l’imputato non risulta avere presentato querela di falso relativa a detto atto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, oltre che caratterizzato da genericità per le ragioni che si andranno adesporre, è manifestamente infondato.2. Occorre premettere che la Corte di appello ha:- dato atto di avere acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero contenente la notificadell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. verificando chein quel caso non era stata sollevata alcuna contestazione dall’interessato in merito alla firmadi ricevimento apposta sulla relativa notifica;- dato atto di avere verificato che dalla cartolina relativa alla notifica del plicocontenente la citazione diretta del Palomba con raccomandata AR n. 7863333633232 èpossibile evincere che detto atto venne consegnato e notificato dall'addetto dell'ufficiopostale ad un soggetto qualificato come destinatario dello stesso che vi appose la firma,venendo sbarrata proprio la casella o il rigo riportante tale dicitura;- evidenziato che non risultano poi apposte sulla cartolina postale le annotazioniprescritte dall'art. 7 della legge 890/1982 quando l'atto non viene consegnato al suodestinatario, né risulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazionedell'atto a mezzo raccomandata come prescritto dall'art. 7, comma 3, della legge citata dalche deve desumersi che la notifica sia stata effettuata in persona del destinatario;- sottolineato il fatto che il richiedente la rescissione del giudicato non ha assoltol’onere, posto a suo carico dall’art. 629-bis cod. proc. pen. di provare che la sua assenza dalprocesso sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo.3. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che da tutti gli elementisopra evidenziati dalla Corte di merito, non emerge alcun elemento a fondamento di quantosostenuto nei motivi di ricorso sopra riassunti.Non compete, innanzitutto, a questa Corte di legittimità una verifica comparativa,ancorché de visu, a dir del vero neppure richiesta dalla difesa del ricorrente, tra lasottoscrizione apposta sull’atto di notifica e su altre eventualmente presenti in atti, né unaoperazione interpretativa di quanto vergato nella cartolina ai fini di risalire al nominativo delsoggetto che ebbe a sottoscrivere l’atto, trattandosi di valutazioni di merito.Non è poi stato provato dalla difesa del ricorrente di aver chiesto alla Corte diappello di eseguire una perizia grafologica su detta sottoscrizione, né v’era l’obbligo per iGiudici territoriali di provvedere d’ufficio a detto incombente, avendo gli stessi ritenutobastevoli ai fini del decidere gli elementi sopra indicati.Non è, altresì, in contestazione che l’atto giudiziario de quo non sia stato recapitatopresso il domicilio del ricorrente, né risulta che sia mai stata denunciata ed accertata lafalsità di quanto dallo stesso emerge. Infine, la procedura di notificazione dell’atto, come si desume dall’esame dellarelativa cartolina, risulta corretta e, in particolare, elemento fortemente indicativo del fattoche l’atto è stato consegnato proprio all’odierno ricorrente è desumibile dal fatto che nonrisulta inviata dall'operatore postale la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzoraccomandata, come prescritto dall'art. 7 comma 3 della l. n. 890/1982 e proprio su questoelemento di assoluta rilevanza il ricorso in esame non si confronta.Ne consegue che la deduzione prospettata nel ricorso, secondo cui la firma appostanella cartolina non sarebbe del Palomba, non solo contrasta con quanto scrittonell’ordinanza impugnata, ma non risulta neppure in alcun modo provata. Dal che neconsegue che non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. perprocedere ad una rescissione del giudicato.4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]