CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- [OSCURATO:PERSONA] dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2026 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3269 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMARCO SETTEPOSTE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 212/2024 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 09/12/2024 R.G.N. 96/2024;Numero registro generale 13125/2025Numero sezionale 3269/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 25629/2026Data pubblicazione 21/09/202607/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del giorno 9.12.2024 n. 212, la Corte d’appellodi Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso lasentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto l’opposizionesia alla comunicazione di debito che al conseguente avviso diaddebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta a chiedere chefosse accertata l’insussistenza del suo obbligo di versarecontributi alla gestione artigiani presso l’Inps, in rapporto airedditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], per il 2014e il 2015, imputato dall’Istituto previdenziale alla [OSCURATO:PERSONA]“per trasparenza”, in ragione della quota sociale del 100%, dallastessa detenuta.Il tribunale accoglieva i procedimenti riuniti (l’uno avverso lacomunicazione di debito e l’altro verso l’avviso di addebito)ritenendo che non fossero computabili tra i redditi d’impresadell’assicurata, i redditi dichiarati dalla società a responsabilitàlimitata ai fini fiscali, i cui utili non fossero stati distribuiti ai soci,come era avvenuto nel caso di specie. Secondo il tribunale, ilreddito su cui calcolare la contribuzione previdenziale, almenofino al momento della sua effettiva distribuzione, non potevaritenersi generare obblighi contributivi, in quanto reddito la cuidisponibilità rimane in capo alla società fino al momento delladistribuzione ai soci, con la conseguenza che tale redditopotrebbe anche, astrattamente, essere distribuito a un socioNumero registro generale 13125/2025diverso dal ricorrente, anche nuovo, come nel caso di cessioneN umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026in futuro, delle quote sociali, senza assegnazioni precedenti.Data pubblicazione 21/09/2026La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto delgravame dell’Inps, ha ritenuto che non sussisteva l’obbligocontributivo per l’iscritto a una gestione commercianti, inragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, a unasocietà di capitali, per la quota di utili di partecipazione a srl,non distribuiti, trattandosi di reddito da capitale investito al soloscopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributi peril solo svolgimento di attività lavorativa.2. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla basedi un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Con ordinanza n. 4544 del 2026 è stata disposta la trattazionein udienza pubblica.La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte nel sensodell’accoglimento del ricorso.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. –Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 diconversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art.81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c.Erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la baseimponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare lapropria contribuzione, in quanto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto che si dovesse tenere contosolo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa enon di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno diNumero registro generale 13125/2025Numero sezionale 3269/2026riferimento e, quindi, anche di quelli derivantiN umderoa dlli ara ccolta generale 25629/2026Data pubblicazione 21/09/2026partecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società,nella quale egli svolgeva sia attività lavorativa che attività diamministratore: infatti, non si potrebbe rimettere alla sceltadell’obbligato la determinazione della base imponibile deicontributi, che è anche il criterio della misura dell’importo di uneventuale trattamento pensionistico, in contrasto con il principiosolidaristico, che costituisce uno dei fondamenti del dirittoprevidenziale.2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilitàeccepiti nel controricorso.L’esposizione degli antefatti rilevanti è puntuale e consente dicogliere la portata delle censure che il ricorrente indirizza controla pronuncia d’appello.Adeguata, inoltre, è l’argomentazione che corrobora le critiche.3.– Le censure, pur ammissibili, devono essere, tuttavia,disattese.4.– Nel presente giudizio, si controverte di una socia eamministratrice di società a responsabilità limitata, iscritta allagestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale eprevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nellabase imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cuisi esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberatodi accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi“per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riformadei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), aNumero registro generale 13125/2025decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare deNl umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni deiData pubblicazione 21/09/2026contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori»al «12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività diimpresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai finiIrpef, relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e dipubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dallalegge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatoreha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscrittialle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliartigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,coadiuvanti e coadiutori «alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi siriferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltantoal reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligod’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva(da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e,specularmente, della base pensionabile, «con evidente riflessopositivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armoniacon la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondocomma, della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza n.354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).Numero registro generale 13125/20257.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aNi umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026fini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestioneData pubblicazione 21/09/2026commercianti di computare nella base imponibile i redditipercepiti in qualità di socio accomandante di una società inaccomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n.29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a taliredditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestionespeciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti,come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessitermini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizionilegislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dalprimo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizioneconfermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio delsocio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siapure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàpartecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).Numero registro generale 13125/20258.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, iNl umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026lavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù dellaData pubblicazione 21/09/2026collaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella baseimponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a unasocietà di capitali in cui non presti alcuna attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delleRagioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizione delsocio fondatore della società che non collabori al lavoroaziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato indiritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aifini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allagestione commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n.11156, con orientamento recepito anche dalla Circolare INPS n.84 del 10 giugno 2021).Numero registro generale 13125/20259.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto aNl umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026capitale. La controricorrente svolge l’attività lavorativa nellaData pubblicazione 21/09/2026società a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettivadi una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nelcontesto della società di capitali, ha puntualizzato che «I socitenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devonoversare il contributo previdenziale sulla base del reddito diimpresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi delladecisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato aifini IRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “pertrasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazionedegli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può esseredenunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il redditoè riconducibile alla società.Numero registro generale 13125/202512.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il datoN umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026letterale.Data pubblicazione 21/09/2026L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatoree si connota per una puntuale accezione tecnica, come confermail raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da unanalogo tenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa inquello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche.Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il giàcitato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamareil reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la baseimponibile secondo una latitudine più ristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoe agevolmente verificabile e non su un dato virtuale,disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, conscelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a talereddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatodalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della societàe non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.13.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla lucedi ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligoNumero registro generale 13125/2025quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaroN umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancitaData pubblicazione 21/09/2026dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplinaprevidenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondentea quella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale, quanto alla definizione proprio della baseimponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenzialearmonizzazione in materia» (sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 6 del Considerato in diritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimerele questioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma diriferimento della connessa normativa previdenziale.15.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnocontrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.Numero registro generale 13125/202516.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non èN umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026decisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nonData pubblicazione 21/09/2026di redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivapercezione del reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione “pertrasparenza” caratteristico delle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato,può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384del 1992, che si prefigge di ampliare la base imponibilecontributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àditoa un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corteha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivantidalla mera partecipazione a società di capitali in cui l’obbligatonon svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit.,punto 15 delle Ragioni della decisione).18.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aresponsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità chel’ufficio della Procura Generale paventa.19.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebbeNumero registro generale 13125/2025Numero sezionale 3269/2026rimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta Niunmeerdo idti ara ccolta generale 25629/2026Data pubblicazione 21/09/2026nell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rangopubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva enel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipial lavoro aziendale di una società a responsabilità limitatarispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativaprevidenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmentecorrelata alle particolarità dei diversi tipi societari e del gradod’immedesimazione tra società e socio e al conseguentedifferenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoalla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressivaconvergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppuredai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioniNumero registro generale 13125/2025Numero sezionale 3269/2026erogate e dai princìpi solidaristici che permeano l’ordinaNummeeron dti ora ccolta generale 25629/2026Data pubblicazione 21/09/2026previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntualee vincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perchéa tale estensione fa riscontro l’incremento delle prestazioniprevidenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributiparametrati su un livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipicon carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale diuna società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto aiscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributoannuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiaratodalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione dellasua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarataai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure peraver escluso dalla base imponibile contributiva gli utiliaccantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati aifini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazione“per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.Numero registro generale 13125/202525.– Le spese del presente giudizio possono essere compensateN umero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026in ragione della novità e della complessità delle questioniData pubblicazione 21/09/2026dibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 7 luglio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA] TricomiNumero registro generale 13125/2025Numero sezionale 3269/2026Numero di raccolta generale 25629/2026Data pubblicazione 21/09/2026