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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12993/2022

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arburanti per Euro 1.178.401,00 ritenuti indeducibili, si censura il fatto che la CTR avesse ritenuto che il supporto CD reperito in sede di verifica avesse valore probatorio certo, costituendo prova inconfutabile contro l'imprenditore.

6. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto con- nessi e sono inammissibili, per più ragioni.

Innanzitutto sotto un profilo di tecnica di formulazione il primo mezzo censura la sentenza in modo promiscuo sia quale vizio motivazionale assoluto, come motivazione contraddittoria o apparente, sia relativo, come motivazione insuffi- ciente.

Il secondo motivo è poi affetto da una mescolanza e sovrappo- sizione di paradigmi processuali eterogenei facenti riferimento in ag- giunta anche alla violazione di legge, menzionando tutte le diverse ipo- tesi contemplate dall'alt. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ..

L'articolazione dei motivi si pone così in violazione del principio di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per cassazione desumibile dall'alt.366 con.4 cod. proc. civ., e rimette indebitamente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente propo- nibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'alt. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosi attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 5, Sentenza n.18021 del 14/09/2016, Rv. 641127; conforme, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 - 01).

Inoltre, il primo motivo propone censure di merito dirette a contestare gli accertamenti di fatto del giudice d'appello, condotto sulla base della documentazione extracontabile contenuta nel supporto informatico (CD Rom) reperito in sede di verifica presso la società e intitolato "Ga- solio 2002/2003/2004".

Il giudice del merito ha vagliato la documen- tazione, qualificata come "contabilità in nero" e confermato la fonda- tezza del rilievo dell'Ufficio secondo cui la ricorrente ha illegittimamente dedotto, quali costi propri di carburante, anche quelli relativi ad auto- mezzi di società locatarie oppure relativi ad automezzi non in uso alla società.

7. Quanto al valore della documentazione reperita, su cui impinge il secondo motivo, si rammenta che, in tema di accertamento delle im- poste sui redditi, per la giurisprudenza della Corte la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprendi- tore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché, nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'im- presa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprendi- tore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al con- tribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12680 del 23/05/2018, Rv. 648775 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018, Rv. 651078 - 02).

Pertanto, anche la censura contenuta nel secondo motivo si rivela at- tenere al merito delle valutazione condotte dal giudice di appello sulle prove raccolte nel processo tributario, e così del dato documentale co- stituente per consolidata giurisprudenza di legittimità prova presuntiva qualificata della inesistenza di parte dei costi contabilizzati nelle scrit- ture contabili "ufficiali", in applicazione dell'art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973.

8. Con il terzo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 4 e 5 cod. proc. civ. -, ancora in riferimento alla contabilizzazione di costi per carburanti per Euro 1.178.401,00 ritenuti indeducibili, viene prospet- tata la violazione dell'art.109 comma 5 TUIR e 19 del d.P.R. n.633/72, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controver- sia, in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per aver la CTR mancato di riconoscere che le fatture per i costi per carburante non sono conte- state dall'Agenzia né sotto il profilo soggettivo né oggettivo, con con- seguente deducibilità e parallela detraibilità dei costi relativi, documen- tati, inerenti e non contestati.

9. Il motivo è inammissibile.

La contestazione sulla contabilizzazione di costi per carburanti non riguarda il dato formale della contabilità "uffi- ciale", incluse le relative fatture, ma il dato sostanziale quale emerge dalla "contabilità in nero" sulla base di documentazione informativa formata dalla stessa contribuente in un momento antecedente all'inizio della verifica fiscale e, attraverso il mezzo in disamina la ricorrente reitera delle censure di merito gia rigettate dalla CTR attraverso una motivazione congrua e priva di vizi logici.

10. Con il quarto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, ancora quanto alla contabilizzazione di costi per carburanti per Euro 1.178.401.00 ritenuti indeducibili, viene prospet- tata la violazione dell'art.7 della legge n.212 del 2000 per mancata allegazione del p.v.c. (non conosciuto né conoscibile) all'avviso di ac- certamento, anche con riferimento alla violazione dell'art.112 cod. proc. civ. in quanto i dati contenuti nel CD Rom per la ricostruzione dei costi carburante cui rinvia il p.v.c. sono stati contestati dalla contri- buente sia in primo che in secondo grado.

11. Il motivo non può trovare ingresso.

In primo luogo la questione è nuova, dal momento che la società afferma ma non dà evidenza nel ricorso del fatto che, tra le questioni introdotte in primo grado e poi devolute al la cognizione del giudice di appello, vi fosse anche la pro- spettazione di nullità dell'avviso ex art.7 dello Statuto per mancata al- legazione del p.v.c. con riferimento al contenuto del CD reperito.

In secondo luogo, il giudice d'appello ha accertato che «nell'ambito di una verifica a carattere generale la Gdf di Lodi elevava una serie di rilievi con la conseguente redazione del p.v.c., che veniva notificato alla ricorrente» (cfr. p.2 sentenza).

L'accertamento non è stato speci- ficamente impugnato dalla società, e attesta come il p.v.c. e dunque il suo contenuto fosse atto conosciuto dalla contribuente in quanto ad essa previamente notificato, divenendo superflua una sua seconda al- legazione in uno con l'avviso di accertamento.

12. Con il quinto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, sempre in relazione alla contabilizzazione di costi per carburanti per Euro 1.178.401,00 ritenuti indeducibili, viene pro- spettata la violazione dell'art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 ai fini delle II.DD. e dell'art.54 del d.P.R. n.633 del 1972 ai fini IVA.

13. Il motivo è infondato.

La "contabilità in nero" è costituita .da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, e rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concor- danza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire ade- guata prova contraria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4080 del 27/02/2015; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018).

In tale categoria va contemplato anche il CD Rom reperito in sede di verifica presso la società intitolato "Gasolio 2002/2003/2004", in quanto pacificamente di provenienza della contribuente e di formazione antecedente alla ve- rifica fiscale.

Ne discende la corretta attribuzione a tale documento da parte del giudice d'appello della valenza di prova presuntiva qualificata perché documentazione extracontabile, proveniente dallo stesso im- prenditore che "confessa" stragiudizialmente di avere dedotto e de- tratto costi - nella specie per carburanti - non inerenti alla propria at- tività di impresa.

14. Con il sesto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, relativamente alla deduzione e detrazione dei costi di manutenzione su automezzi di terzi, ritenuti non inerenti dalla CTR, è stata dedotta la violazione dell'art. 109 comma 5 del d.P.R. n.917 del 1986 e dell'art. 21 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972 perché tali componenti negativi di reddito sarebbero in correlazione con l'attività di impresa della contribuente che ha generato ricavi imponibili.

Con il settimo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, ancora quanto alla deduzione e detrazione dei costi di manutenzione su automezzi di terzi, ritenuti non inerenti dalla CTR, si lamenta la violazione degli artt. 19 e 21 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972, nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice d'appello pronunciato sul motivo d'appello secondo cui i costi in questione sarebbero stati utilizzati nell'attività propria esercitata dalla società.

15. I motivi sono esaminati congiuntamente in quanto articolati se- condo una medesima logica e tecnica.

Le censure sono inammissibili, sia in quanto compendianti, come già sopra considerato per altri mo- tivi, un'inestricabile mescolanza e sovrapposizione di eterogenei para- digmi di ricorso ( ex art.360 n.3,4 e 5 cod. proc. civ.) in violazione della regola di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per Cassazione desumibile dall'art.366 n.4 cod. proc. civ., sia perché richiedono inde- bitamente alla Corte di legittimità di rivalutare le prove al fine di giun- gere ad un esito diverso da quello motivato dal giudice d'appello.

16. Con l'ottavo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. -, formulato in merito ai costi indeducibili connessi a premi assicurativi per Euro 25.189,56, viene prospettata la violazione dell'art. 109 TUIR e l'errore sul fatto perché la CTR ha mancato di rile- vare che i contratti di noleggio degli automezzi non prevedono espres- samente che i costi di assicurazione per "altri rischi diversi" fossero a carico del locatario (conduttore).

17. Il motivo non può trovare ingresso.

Va data continuità anche nella presente fattispecie all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del pro- cesso, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svi- sta materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, dovendo piuttosto essere fatto valere tramite re- vocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 - 02).

Dall'altro, la censura riguarda l'attività di interpretazione del contratto, quale ricerca della comune volontà dei contraenti, e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Sez. 3 - , Sentenza n. 15603 del 04/06/2021), con conseguente inammissibilità del motivo anche secondo questo secondo concorrente profilo.

18. Con il nono motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. -, formulato quanto ai costi non inerenti per Euro 3.226,77, viene lamentata la violazione dell'art. 95 comma 2 del d.P.R. n.917 del 1986 e ss.mm., per aver il giudice d'appello affermato l'indeducibilità dei costi perché non avrebbero costituito reddito ("fringe benefits") per i dipendenti secondo la previsione di legge summenzionata, mancando così di riconoscersi che i costi sostenuti dalla società sarebbero spese per arredi relativi ad alloggi dati in uso foresteria a dipendenti non rientrano nella fattispecie.

19. Il motivo è inammissibile.

Premessa la correttezza delle ragioni di diritto esposte nella sentenza impugnata a conferma della erronea mo- dalità di deduzione dei costi per arredi di unita immobiliari date in lo- cazione ai dipendenti, la concreta articolazione del motivo contiene la deduzione di censure di merito, su questioni di fatto oggetto di un ac- certamento della CTR.

20. In conclusione, il ricorso dev'essere complessivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il

arburanti per Euro 1.178.401,00 ritenuti indeducibili, si censura il fatto che la CTR avesse ritenuto che il supporto CD reperito in sede di verifica avesse valore probatorio certo, costituendo prova inconfutabile contro l'imprenditore. 6. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto con- nessi e sono inammissibili, per più ragioni. Innanzitutto sotto un profilo di tecnica di formulazione il primo mezzo censura la sentenza in modo promiscuo sia quale vizio motivazionale assoluto, come motivazione contraddittoria o apparente, sia relativo, come motivazione insuffi- ciente. Il secondo motivo è poi affetto da una mescolanza e sovrappo- sizione di paradigmi processuali eterogenei facenti riferimento in ag- giunta anche alla violazione di legge, menzionando tutte le diverse ipo- tesi contemplate dall'alt. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. L'articolazione dei motivi si pone così in violazione del principio di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per cassazione desumibile dall'alt.366 con.4 cod. proc. civ., e rimette indebitamente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente propo- nibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'alt. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosi attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 5, Sentenza n.18021 del 14/09/2016, Rv. 641127; conforme, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 - 01). Inoltre, il primo motivo propone censure di merito dirette a contestare gli accertamenti di fatto del giudice d'appello, condotto sulla base della documentazione extracontabile contenuta nel supporto informatico (CD Rom) reperito in sede di verifica presso la società e intitolato "Ga- solio 2002/2003/2004". Il giudice del merito ha vagliato la documen- tazione, qualificata come "contabilità in nero" e confermato la fonda- tezza del rilievo dell'Ufficio secondo cui la ricorrente ha illegittimamente dedotto, quali costi propri di carburante, anche quelli relativi ad auto- mezzi di società locatarie oppure relativi ad automezzi non in uso alla società. 7. Quanto al valore della documentazione reperita, su cui impinge il secondo motivo, si rammenta che, in tema di accertamento delle im- poste sui redditi, per la giurisprudenza della Corte la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprendi- tore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché, nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'im- presa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprendi- tore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al con- tribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12680 del 23/05/2018, Rv. 648775 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018, Rv. 651078 - 02). Pertanto, anche la censura contenuta nel secondo motivo si rivela at- tenere al merito delle valutazione condotte dal giudice di appello sulle prove raccolte nel processo tributario, e così del dato documentale co- stituente per consolidata giurisprudenza di legittimità prova presuntiva qualificata della inesistenza di parte dei costi contabilizzati nelle scrit- ture contabili "ufficiali", in applicazione dell'art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973. 8. Con il terzo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 4 e 5 cod. proc. civ. -, ancora in riferimento alla contabilizzazione di costi per carburanti per Euro 1.178.401,00 ritenuti indeducibili, viene prospet- tata la violazione dell'art.109 comma 5 TUIR e 19 del d.P.R. n.633/72, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controver- sia, in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per aver la CTR mancato di riconoscere che le fatture per i costi per carburante non sono conte- state dall'Agenzia né sotto il profilo soggettivo né oggettivo, con con- seguente deducibilità e parallela detraibilità dei costi relativi, documen- tati, inerenti e non contestati. 9. Il motivo è inammissibile. La contestazione sulla contabilizzazione di costi per carburanti non riguarda il dato formale della contabilità "uffi- ciale", incluse le relative fatture, ma il dato sostanziale quale emerge dalla "contabilità in nero" sulla base di documentazione informativa formata dalla stessa contribuente in un momento antecedente all'inizio della verifica fiscale e, attraverso il mezzo in disamina la ricorrente reitera delle censure di merito gia rigettate dalla CTR attraverso una motivazione congrua e priva di vizi logici. 10. Con il quarto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, ancora quanto alla contabilizzazione di costi per carburanti per Euro 1.178.401.00 ritenuti indeducibili, viene prospet- tata la violazione dell'art.7 della legge n.212 del 2000 per mancata allegazione del p.v.c. (non conosciuto né conoscibile) all'avviso di ac- certamento, anche con riferimento alla violazione dell'art.112 cod. proc. civ. in quanto i dati contenuti nel CD Rom per la ricostruzione dei costi carburante cui rinvia il p.v.c. sono stati contestati dalla contri- buente sia in primo che in secondo grado. 11. Il motivo non può trovare ingresso. In primo luogo la questione è nuova, dal momento che la società afferma ma non dà evidenza nel ricorso del fatto che, tra le questioni introdotte in primo grado e poi devolute al la cognizione del giudice di appello, vi fosse anche la pro- spettazione di nullità dell'avviso ex art.7 dello Statuto per mancata al- legazione del p.v.c. con riferimento al contenuto del CD reperito. In secondo luogo, il giudice d'appello ha accertato che «nell'ambito di una verifica a carattere generale la Gdf di Lodi elevava una serie di rilievi con la conseguente redazione del p.v.c., che veniva notificato alla ricorrente» (cfr. p.2 sentenza). L'accertamento non è stato speci- ficamente impugnato dalla società, e attesta come il p.v.c. e dunque il suo contenuto fosse atto conosciuto dalla contribuente in quanto ad essa previamente notificato, divenendo superflua una sua seconda al- legazione in uno con l'avviso di accertamento. 12. Con il quinto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, sempre in relazione alla contabilizzazione di costi per carburanti per Euro 1.178.401,00 ritenuti indeducibili, viene pro- spettata la violazione dell'art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 ai fini delle II.DD. e dell'art.54 del d.P.R. n.633 del 1972 ai fini IVA. 13. Il motivo è infondato. La "contabilità in nero" è costituita .da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, e rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concor- danza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire ade- guata prova contraria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4080 del 27/02/2015; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018). In tale categoria va contemplato anche il CD Rom reperito in sede di verifica presso la società intitolato "Gasolio 2002/2003/2004", in quanto pacificamente di provenienza della contribuente e di formazione antecedente alla ve- rifica fiscale. Ne discende la corretta attribuzione a tale documento da parte del giudice d'appello della valenza di prova presuntiva qualificata perché documentazione extracontabile, proveniente dallo stesso im- prenditore che "confessa" stragiudizialmente di avere dedotto e de- tratto costi - nella specie per carburanti - non inerenti alla propria at- tività di impresa. 14. Con il sesto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, relativamente alla deduzione e detrazione dei costi di manutenzione su automezzi di terzi, ritenuti non inerenti dalla CTR, è stata dedotta la violazione dell'art. 109 comma 5 del d.P.R. n.917 del 1986 e dell'art. 21 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972 perché tali componenti negativi di reddito sarebbero in correlazione con l'attività di impresa della contribuente che ha generato ricavi imponibili. Con il settimo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. -, ancora quanto alla deduzione e detrazione dei costi di manutenzione su automezzi di terzi, ritenuti non inerenti dalla CTR, si lamenta la violazione degli artt. 19 e 21 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972, nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice d'appello pronunciato sul motivo d'appello secondo cui i costi in questione sarebbero stati utilizzati nell'attività propria esercitata dalla società. 15. I motivi sono esaminati congiuntamente in quanto articolati se- condo una medesima logica e tecnica. Le censure sono inammissibili, sia in quanto compendianti, come già sopra considerato per altri mo- tivi, un'inestricabile mescolanza e sovrapposizione di eterogenei para- digmi di ricorso ( ex art.360 n.3,4 e 5 cod. proc. civ.) in violazione della regola di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per Cassazione desumibile dall'art.366 n.4 cod. proc. civ., sia perché richiedono inde- bitamente alla Corte di legittimità di rivalutare le prove al fine di giun- gere ad un esito diverso da quello motivato dal giudice d'appello. 16. Con l'ottavo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. -, formulato in merito ai costi indeducibili connessi a premi assicurativi per Euro 25.189,56, viene prospettata la violazione dell'art. 109 TUIR e l'errore sul fatto perché la CTR ha mancato di rile- vare che i contratti di noleggio degli automezzi non prevedono espres- samente che i costi di assicurazione per "altri rischi diversi" fossero a carico del locatario (conduttore). 17. Il motivo non può trovare ingresso. Va data continuità anche nella presente fattispecie all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del pro- cesso, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svi- sta materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, dovendo piuttosto essere fatto valere tramite re- vocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 - 02). Dall'altro, la censura riguarda l'attività di interpretazione del contratto, quale ricerca della comune volontà dei contraenti, e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Sez. 3 - , Sentenza n. 15603 del 04/06/2021), con conseguente inammissibilità del motivo anche secondo questo secondo concorrente profilo. 18. Con il nono motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. -, formulato quanto ai costi non inerenti per Euro 3.226,77, viene lamentata la violazione dell'art. 95 comma 2 del d.P.R. n.917 del 1986 e ss.mm., per aver il giudice d'appello affermato l'indeducibilità dei costi perché non avrebbero costituito reddito ("fringe benefits") per i dipendenti secondo la previsione di legge summenzionata, mancando così di riconoscersi che i costi sostenuti dalla società sarebbero spese per arredi relativi ad alloggi dati in uso foresteria a dipendenti non rientrano nella fattispecie. 19. Il motivo è inammissibile. Premessa la correttezza delle ragioni di diritto esposte nella sentenza impugnata a conferma della erronea mo- dalità di deduzione dei costi per arredi di unita immobiliari date in lo- cazione ai dipendenti, la concreta articolazione del motivo contiene la deduzione di censure di merito, su questioni di fatto oggetto di un ac- certamento della CTR. 20. In conclusione, il ricorso dev'essere complessivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il
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